Nov
23
2012

Antitrust - RC Auto: avviata istruttoria nei confronti di 4 compagnie assicurative per possibile intesa restrittiva della concorrenza

RC AUTO: ANTITRUST AVVIA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI ASSICURAZIONI GENERALI, INA ASSITALIA, FONDIARIA SAI E UNIPOL ASSICURAZIONI PER POSSIBILE INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE


All’esame dell’Autorità 45 gare indette da otto aziende di trasporto pubblico locale, delle quali 35 sono andate deserte e 10 hanno avuto come unica offerta quella della società già affidataria del servizio. Registrati incrementi sensibili dei premi richiesti.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 14 novembre 2012, ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Assicurazioni Generali, Ina Assitalia, Fondiaria Sai e Unipol Assicurazioni per verificare se abbiano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza nelle gare per i servizi relativi alle coperture assicurative RC Auto del trasporto pubblico locale.

Secondo il provvedimento, notificato oggi alle parti interessate nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, le segnalazioni arrivate all’Autorità e le ulteriori informazioni acquisite evidenziano un andamento ripetuto di gare deserte o di mancata partecipazione delle compagnie assicurative alle procedure ad evidenza pubblica indette dalle Aziende di Trasporto pubblico locale. Come conseguenza, nella maggior parte dei casi l’aggiudicazione del servizio è avvenuta e continua ad avvenire attraverso trattativa privata, a beneficio della compagnia storicamente affidataria del servizio, con un consistente incremento dei premi nel corso degli anni.

Tale evoluzione avrebbe caratterizzato l’esito di numerose gare, in un periodo compreso come minimo tra il 2005 e oggi, con rinnovi avvenuti solo a fronte di sensibili incrementi del premio richiesto.

La documentazione acquisita dagli uffici dell’Autorità riguarda le procedure per l’assegnazione dei servizi assicurativi a copertura dei rischi RC Auto per i servizi di trasporto pubblico locale messe in atto da varie Aziende, tra le quali: AMTAB Bari; CSTP Salerno; APS Padova; Autoservizi Irpini Avellino; Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto; CTP Napoli; GTT Torino; AMT Catania. In totale, si tratta di almeno 35 procedure di affidamento che hanno registrato esito deserto e almeno ulteriori 10 affidamenti per i quali l’unica offerta pervenuta proveniva dalla compagnia già erogatrice del servizio. Tali condotte avrebbero consentito alle compagnie di evitare il confronto competitivo in gara mantenendo il rapporto storico con l’Azienda TPL, ciò a fronte di andamenti crescenti nei premi richiesti.

Secondo l’Antitrust gli elementi raccolti consentono di ipotizzare l’esistenza di un coordinamento tra le quattro società volto a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse nella partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi assicurativi delle Aziende di TPL localizzate su varie aree del territorio nazionale.

IL COMUNICATO 

 

Nov
23
2012

L'istituzione dell'IVASS - Audizione parlamentare di Luigi Signorini sull'Unione Bancaria

AUDIZIONE PARLAMENTARE SULL’UNIONE BANCARIA NELL’AREA DELL’EURO Luigi Federico Signorini, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, è stato ascoltato oggi sull'Unione bancaria nell'area dell'euro davanti alla Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati.

 

[...]

L’istituzione dell’IVASS 

La riforma della vigilanza assicurativa italiana, in linea con l’obiettivo indicato dalle norme istitutive dell’IVASS (art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135), ha perseguito un più stretto collegamento tra la funzione di supervisione sul settore assicurativo, assegnata alla nuova Autorità, e quella svolta dalla Banca d’Italia sulle banche e su altri operatori del mercato finanziario.  

Per favorire questa maggiore  integrazione tra funzioni,  la legge – pur mantenendo un’autonoma soggettività giuridica  dell’ente di supervisione assicurativa – ha previsto una condivisione degli organi di vertice delle due Autorità: il Presidente dell’IVASS è individuato nel Direttore Generale della Banca d’Italia; al Direttorio, integrato con due elementi esperti del campo delle assicurazioni nominati su proposta del Governatore, sono attribuiti i poteri di indirizzo e di direzione strategica dell’IVASS nonché la competenza ad assumere i provvedimenti a rilevanza esterna in materia di vigilanza assicurativa. Il Presidente e i due esperti in materia assicurativa compongono il Consiglio dell’IVASS, al quale spetta l’amministrazione generale dell’Istituto. 

Le norme delineano un assetto istituzionale volto ad accrescere sia l’efficacia della complessiva funzione di supervisione prudenziale, sia l’efficienza delle Autorità responsabili del suo esercizio, in linea con gli obiettivi legislativi di contenimento dei costi. In tale prospettiva la legge prefigura specifiche forme di raccordo operativo, quali l’utilizzo da parte dell’IVASS delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia e i distacchi di personale tra le due Autorità.  

La soluzione adottata avvicina il nostro assetto di vigilanza di stabilità a quello verso il quale si sono già orientati altri paesi europei, quali la Germania, la Francia e il Regno Unito, ove è presente un’unica Autorità di vigilanza bancaria e assicurativa. La tendenza a integrare le due funzioni trova fondamento anche nella  rilevanza che le imprese di assicurazione rivestono per la stabilità finanziaria a livello sistemico, tenuto conto delle dimensioni delle medesime e delle interconnessioni con il settore finanziario. In tale ottica, un più forte collegamento della Banca d’Italia con l’Autorità di vigilanza assicurativa può contribuire positivamente all’attività che la prima svolge nell’ambito del SEBC e dello European Systemic Risk Board. Le norme salvaguardano nel contempo l’indipendenza dei due Istituti che, sul piano formale e sostanziale, restano esclusivi responsabili dei compiti e delle decisioni a ciascuno attribuiti.  

La Banca d’Italia, nel rispetto delle disposizioni e dei tempi da esse individuati, ha eseguito compiti importanti ai fini dello start up del nuovo organismo. Il 31 ottobre scorso il Direttorio ha deliberato lo Statuto, che è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e, dopo l’esame in sede consiliare,  inviato al Presidente  della Repubblica per la definitiva approvazione. Nella stessa data, il Governatore ha proposto, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, i nomi dei due esperti – Alberto Corinti e Riccardo Cesari – che, al momento dell’entrata in vigore dello statuto, affiancheranno il Presidente nel Consiglio dell’IVASS. 

Nella stesura dello statuto si è tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella legge sia dell’opportunità di promuovere soluzioni uniformi rispetto allo statuto della Banca.  Sono stati riaffermati i principi di autonomia, indipendenza e trasparenza applicabili all’Istituto e ai componenti dei suoi organi; definite le competenze degli organi e le loro essenziali regole di funzionamento; stabiliti i principi di fondo che disciplinano le deleghe conferibili dagli organi, individuando le materie non delegabili; precisati obblighi, doveri e incompatibilità dei membri degli organi e del personale, prevedendo l’adozione di codici etici per gli uni e per gli altri. Lo Statuto attribuisce al Consiglio dell’IVASS l’individuazione di forme di collaborazione con la Banca d’Italia ulteriori rispetto all’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche; come richiesto dalla legge, inoltre, esso specifica criteri per una gestione efficiente del nuovo Istituto, che perseguirà l’obiettivo del contenimento dei costi attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e avvalendosi di strumenti di controllo di gestione e di valutazione delle performance. 

 L’entrata in vigore dello Statuto, a cui è formalmente annesso l’avvio dell’operatività del nuovo ente di controllo delle assicurazioni, è stata fissata al 1° gennaio 2013; da quella data avrà termine il periodo transitorio sorto con l’emanazione del D.L. 95, che ha dichiarato la decadenza degli organi dell’ISVAP e attribuito al Presidente le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, con l’obbligo di riferire con cadenza quindicinale al Direttore Generale della Banca in ordine all’attività svolta e ai provvedimenti assunti. L’ex Presidente, ora commissario, dell’ISVAP ha puntualmente adempiuto a questo dovere di informativa posto a suo carico.  

Nei primi quattro mesi di attività, il  nuovo organismo dovrà assumere decisioni importanti. Il Consiglio è infatti chiamato a definire, sentite le organizzazioni sindacali, il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, unitamente a un piano di riassetto organizzativo. In entrambi i casi, la legge pone vincoli stringenti, prevedendo che non si possano configurare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto all’ordinamento dell’ISVAP e che alla riorganizzazione conseguano risparmi rispetto al costo totale di funzionamento di quest’ultimo. Parallelamente, recenti interventi legislativi hanno assegnato nuove incombenze all’IVASS quali la costituzione di una nuova struttura “anti-frode”. 

 Negli scorsi mesi, nel quadro di una  collaborazione ampia con l’ISVAP che ha riguardato anche le strutture operative, la Banca d’Italia ha avviato attività preparatorie per l’avvio dell’IVASS ulteriori rispetto a quelle già richiamate. Sono stati svolti approfondimenti sulle esigenze e sui margini di convergenza  delle attività e del modus operandi delle due Autorità. Un apposito Tavolo tecnico ha consentito di accrescere reciprocamente la conoscenza – sul piano normativo, metodologico e organizzativo – delle funzioni di vigilanza svolte dalle due Autorità. I  lavori hanno fatto emergere come tra vigilanza bancaria e assicurativa vi siano alcune  analogie ma anche significativi elementi di ifferenziazione, in parte giustificati dalle specificità dei due comparti.   Sono state previste forme di stretta collaborazione e di scambio informativo su alcune aree di competenza congiunta, come la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e gli sviluppi della regolamentazione a livello internazionale.   IL DOCUMENTO COMPLETO 

 

Nov
21
2012

ISVAP - SIAC RE Guarantee Company Ltd non tratta contratti di natura assicurativa

SIAC RE Guarantee Company Ltd ha provveduto a modificare le condizioni generali di contratto delle garanzie fideiussorie commercializzate nel territorio italiano, eliminando ogni riferimento ed accostamento a parole ed espressioni - tipiche della realtà assicurativa - astrattamente idonee ad ingenerare confusione presso i consumatori sulla reale natura di detti contratti.

 

COMUNICATO STAMPA DEL 21 NOVEMBRE 2012 

Ad integrazione del comunicato stampa diramato dall’ISVAP in data 15 ottobre 2012 in relazione alla segnalata commercializzazione, da parte della società di diritto britannico  “SIAC-RE Guarantee Company Ltd”, di contratti che avrebbero potuto essere scambiati per polizze fideiussorie, questa Autorità rende noto che la predetta società, a seguito del menzionato comunicato, ha provveduto a modificare le condizioni generali di contratto delle garanzie fideiussorie commercializzate nel territorio italiano, eliminando ogni riferimento ed accostamento a parole ed espressioni - tipiche della realtà assicurativa - astrattamente idonee ad ingenerare confusione presso i consumatori sulla reale natura di detti contratti. 

Si rappresenta che i contratti così modificati non  hanno natura assicurativa e, pertanto, per la loro commercializzazione in Italia la società “SIAC-RE Guarantee Company Ltd” non necessita di alcuna autorizzazione o abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa. 

Si precisa che il presente comunicato lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa comunicazione o determinazione, riguardante la società “SIAC-RE Guarantee Company Ltd” o la sua attività, di competenza di altre Istituzioni di vigilanza. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’ISVAP al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalla 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse dei consumatori. 

IL COMUNICATO ISVAP 

Nov
21
2012

Il Sole 24 ore - Prezzi delle assicurazioni alla prova della "riforma"

Tra le misure più controverse la previsione della facoltà per gli intermediari di vendere anche i prodotti di altre compagnie

 

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Nov
20
2012

Banca d'Italia - Revisione della disciplina del sistema stragiudiziale denominato Arbitro Bancario Finanziario

Provvedimento del 13.11.12 - Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazioni dei prefetti.

 

L’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce la possibilità per i prefetti di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti.

In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova Sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa disciplina il procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere a oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o a altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

In base agli articoli 3 e 8 del Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010 – concernente l’emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – il provvedimento non è stato sottoposto né a consultazione pubblica né ad analisi di impatto in considerazione sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell’urgenza di definire quanto prima modalità uniformi e coerenti con il funzionamento dell’ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base alla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, sul sito internet della Banca d'Italia e dell’Arbitro Bancario Finanziario e sulla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana.

IL DOCUMENTO 

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