Nov
19
2012
OAM

OAM - Termine per la presentazione delle istanze di iscrizione in regime transitorio

l'OAM considererà tempestive, ai fini del rispetto del termine del 31/10/2012 per la presentazione delle istanze di iscrizione con esonero dall'esame (art. 26 del D.Lgs. n. 141/10) esclusivamente le domande presentate da soggetti che...

 

Ad integrazione di quanto precedentemente comunicato(Sessioni IX, X, XI e XII del 18 e 20 dicembre 2012), si rende noto che l'OAM considererà tempestive, ai fini del rispetto del termine del 31/10/2012 per la presentazione delle istanze di iscrizione con esonero dall'esame (art. 26 del D.Lgs. n. 141/10) esclusivamente le domande presentate da soggetti che:

- abbiano regolarmente versato entro la data del 31/10/2012 il contributo di iscrizione previsto dalla Circolare n. 2/12 dell'OAM;

- abbiano comunicato entro la data del 31/10/2012 all'indirizzo transitorio@organismo-am.it di non essere riusciti a presentare l'istanza per problematiche tecniche, e

- presentino effettivamente l'istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal portale dell'OAM entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2012.

Si raccomanda pertanto di procedere con tempestività alla presentazione delle istanze di iscrizione per via telematica entro tale data e di non attendere i giorni prossimi alla scadenza suindicata, in quanto le richieste presentate dopo tale data non potranno più beneficiare del regime di esenzione dall’esame. 

 

Nov
16
2012

Arbitrato ICSID - Lodo Abaclat e scenari futuri

Il Centro per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) tra Stati e privati si è, di recente, occupato di una questione, nota come caso Abaclat, in materia di titoli di Stato (bonds) argentini...

Il Centro per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) tra Stati e privati si è, di recente, occupato di una questione, nota come caso Abaclat, in materia di titoli di Stato (bonds) argentini. Le decisioni assunte dagli arbitri nel corso di questa controversia, insorta tra obbligazionisti italiani e lo Stato argentino, potranno avere, in futuro, una grande impatto sia per le condizioni economiche di Stati che vertono in una situazione di crisi sia in relazione alla competenza del Centro.

La Convenzione di Washington del 1965 che regola l’attività dell’ICSID dispone, all’articolo 25, che esso è competente per le “… controversie di natura giuridica, tra uno Stato Contraente (o ente pubblico od organismo dipendente dallo Stato stesso, che esso indica al Centro) e il cittadino di un altro Stato Contraente, le quali siano in relazione diretta con un investimento …” senza che venga però definita la nozione di investimento.

Una tale lacuna è stata colmata, negli anni, dalla dottrina internazionale e dalla giurisprudenza arbitrale (tra le decisioni più importanti vi rientrano il lodo Fedax, il lodo Salini ed il lodo Saipem), la quale ha spesso richiamato la nozione di investimento contenuta all’interno dei trattati bilaterali (BITs) tra gli Stati. I citati trattati contengono solitamente una clausola relativa alla risoluzione delle controversie, che possono insorgere tra lo Stato ed i cittadini dell’altro Stato contraente, che demanda alla competenza dell’ICSID.

Generalmente, la clausola, contenuta nei BITs stipulati dall’Italia è la seguente: “… in caso di ricorso all’arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell’investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a. al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi parte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinché la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformità alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l’arbitrato del Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti …”.

In base alla citata clausola presente nel trattato bilaterale ratificato da Italia ed Argentina, circa 180.000 obbligazionisti italiani, nel settembre del 2006, si sono rivolti all’ICSID per ottenere il risarcimento dei danni dovuti al mancato pagamento, da parte dell’Argentina, dei propri debiti.

La controversia trae le proprie origini dalla storia economica recente dell’Argentina, puntellata da periodi di grande crisi come quello degli anni ’80. A causa della crisi il Governo studiò una serie di misure per la ristrutturazione dell’economia, tra le quali uno dei pilastri era proprio l’emissione di titoli di Stato.

Questi titoli vennero venduti su mercati finanziari cd. primari alle banche scelte dall’Argentina come propri partner nel meccanismo di sottoscrizione e distribuzione dei titoli di Stato (BNP Paribas, CS First Boston, Deutsche Bank, J.P. Morgan, and Morgan Stanley). Queste, infatti, hanno poi venduto, agli investitori privati, sui mercati finanziari cd. secondari i diritti derivati (security entitlements) dai bonds. A seguito di una seconda crisi economica negli anni ’90 e del successivo fallimento dello Stato nel 2001, il legislatore promulgò, però, una Legge di emergenza in cui disponeva il non pagamento dei debiti di Stato per non aggravare ulteriormente la già disastrata situazione economica.

Gli investitori si trovarono così privati dal profitto che il loro investimento, sotto forma di titoli di Stato, avrebbe dovuto garantirgli e decisero di rivolgersi agli arbitri del Centro per conseguire, appunto, il risarcimento del danno.

La problematica principale che gli arbitri dovettero affrontare in sede di giurisdizione era la questione relativa alla sussistenza o meno della competenza dell’ICSID in materia di titoli di Stato ed ai diritti da essi derivati.

Il lodo relativo alla competenza, emesso dagli arbitri il 4 agosto 2011 fornisce, seppur oggetto di varie citriche anche da parte dei componenti del collegio arbitrale stesso, soluzione positiva alla questione sopra esposta. Il che dà luogo a due possibili scenari futuri.

Da una parte, qualora in sede di decisione gli arbitri emettano un lodo favorevole agli investitori, l’Argentina dovrà procedere al risarcimento del danno e una tale decisione potrebbe fungere da precedente, sebbene non vincolante, per altri casi futuri. Immediato è il richiamo alla Grecia, la quale sta attraversando, proprio come l’Argentina negli anni ’90, una situazione economica di forte criticità.

Anche la Grecia, al fine di ristrutturare la propria economia, ha emesso dei titoli di Stato, la maggior parte dei quali sono detenuti da investitori francesi e tedeschi. Ciò che può accadere è, quindi, che in caso di mancato pagamento dei debiti, da parte dello Stato, gli investitori si rivolgano all’ICSID.

Quanto esposto ha un forte impatto sul processo di ristrutturazione dell’economia. Lo Stato che si veda obbligato ala pagamento dei propri debiti nei confronti dei detentori dei bonds statali dovrà sottrarre delle somme finalizzate all’uscita del Paese dal periodo di crisi per ottemperare (anche se è necessario sottolineare che la Convenzione di Washington non prevede forme di coazione che obbligano lo Stato a pagare) al lodo emesso in sede ICSID con, quindi, un’influenza sulla buona riuscita del processo di ristrutturazione dell’economia.

Dall’altra parte, il lodo sulla competenza del caso Abaclat amplia la giurisdizione del Centro anche agli investimenti che si riferiscono a prodotti derivati, quali, nel caso in questione, i security entitlements.

Una decisione siffatta in materia di competenza è, d’altronde, frutto di un’interpretazione radicata nella giurisprudenza arbitrale secondo la quale l’investimento è un’operazione complessa ed al tempo stesso unitaria composta da una serie di operazioni singole che individualmente non sarebbero qualificabili come investimento, ma poiché si innestano in un panorama complesso volto a dar luce all’investimento stesso rientrano nella definizione di investimento e come tali sono sottoposte alla competenza dell’ICSID.

In futuro l’ICSID potrà, quindi, essere adito anche in materia di strumenti finanziari derivati che fanno derivare il loro valore da un’attività sottostante, sia essa relativa a merci o ad attività finanziarie.

Tra gli strumenti finanziari figurano anche i contratti di swap, regolati, nell’ordinamento italaino, dal D.Lgs. n. 58/98 (TUF) e dall’ art. 37 reg. Consob n. 16190/07, i quali sono contratti con cui le parti si obbligano a scambiare tra loro pagamenti, il cui ammontare è determinato sulla base di paramenti di riferimento diversi.

Figura interessante che fa parte della categoria citata è quella degli interest rate swap: contratti che prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa calcolati con modalità prestabilite, secondo un sistema che permette di diminuire il rischio connesso alla fluttuazione dei tassi di interesse. Questi contratti sono spesso associati alla stipula di contratti di mutuo al fine di contenere i rischi di oscillazione di detti contratti. Anzi, l’articolo 41, poi modificato da ultimo dalla Legge n. 203/2008 (finanziaria 2009), della Legge finanziaria del 2002 prescriveva agli enti pubblici territoriali che fossero intenzionati ad emettere titoli obbligazionari o a contrarre mutui col rimborso del capitale in una unica soluzione, l’obbligo di concludere preventivamente un contratto di swap per l’ammortamento del debito.

La rilevanza di questi contratti è, dunque, decisamente ampia e l’analisi del lodo Abaclat in materia di competenza evidenzia come la decisione degli arbitri potrà fungere da base di partenza per un ampliamento della giurisdizione dell’ICSID, non più limitata agli investimenti cd. diretti, ma estesa anche alle posizioni di diritto e di obbligo che da tali investimenti derivano per una sempre maggiore tutela del soggetto investitore.

di Lucrezia Anzanello

 

Nov
16
2012

Risposte corrette della Prova di Idoneità ISVAP del 15 giugno 2012 - Modulo Riassicurativo

Le risposte corrette e commentate del test (modulo riassicurativo) del 15 giugno 2012 relativo alla Prova di Idoneità ISVAP.

Risposte relative alla Prova di Idoneità ISVAP del 15 giugno 2012 - MODULO RIASSICURATIVO

 

001. Cosa è la riassicurazione “finite”?

A)  Una forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, si configura come una rendita finanziaria per l’impresa cedente.

B)  Una forma di riassicurazione dove vengono applicati gli schemi di riassicurazione tradizionale e quelli di riassicurazione finanziaria in forma congiunta.

C)  Una forma di riassicurazione cui vengono applicati unicamente gli schemi di riassicurazione finanziaria.

 

002. La commissione scalare riconosciuta dal riassicuratore alla cedente è determinata:

A)  In funzione dei costi di acquisizione e di gestione dell’impresa cedente.

B)  In funzione proporzionale ai sinistri che rientrano nel trattato.

C)  In funzione inversa della percentuale dei sinistri di competenza rispetto ai premi di competenza.

 

003. Che cosa si intende con il termine “premi originali”?

A)  Il montepremi ceduto al riassicuratore.

B)  Il montepremi che rimane alla cedente al netto delle quote di premi di competenza del riassicuratore.

C)  Il montepremi contabilizzato nell’esercizio della cedente per le polizze da essa sottoscritte, al netto di storni e tasse.

 

004. Il deposito della riserva premi e della riserva sinistri:

A)  È costituito in qualsiasi forma dell’impresa cedente a garanzia dei propri impegni verso il riassicuratore.

B)  È costituito dal riassicuratore, nelle forme previste dal trattato, presso la cedente a garanzia dei propri impegni.

C)  Deve avvenire presso la banca del riassicuratore a garanzia degli impegni della cedente verso gli assicurati.

 

005. Quale di questi rischi è di norma previsto nelle clausole di esclusione in un trattato di riassicurazione?

A)  Il rischio guerra.

B)  Il rischio incendio.

C)  Il rischio terremoto.

 

006. Come si determina per il riassicuratore l’utile di un trattato proporzionale?

A)  Premi + costi – sinistri.

B)  Premi – costi – sinistri.

C)  Premi + spese di acquisizione – riserva sinistri.

 

007. Quale è la differenza tra il trattato “Stop Loss” e quello “Excess Loss”?

A)  Il trattato “Excess Loss” riguarda i sinistri il cui importo supera la franchigia stabilita; il trattato “Stop Loss” compensa la cedente per la parte che eccede l’importo della franchigia stabilita per ogni singolo sinistro.

B)  Il trattato “Excess Loss” non fa riferimento a singoli sinistri ma all’insieme di tutti i sinistri che possono interessare in un determinato arco di tempo un dato portafoglio di rischi; il trattato “Stop Loss” interessa i sinistri che superano la franchigia stabilita.

C)  Nel trattato “Excess Loss” la copertura riassicurativa riguarda le somme dovute per ciascun sinistro che superino la cd. priorità; nel trattato “Stop Loss” il riassicuratore si impegna a compensare la cedente delle perdite nella gestione assicurativa che superino un certo rapporto sinistri/premi convenuto.

 

008. Quale di questi trattati di riassicurazione protegge al massimo l’impresa cedente da una perdita di bilancio per frequenza sinistri molto elevata?

A)  Eccedente.

B)  “Excess Loss”

C)  “Stop Loss”

 

009. Che cos’è una “cooperation clause”?

A)  La clausola che prevede il potere del riassicuratore di dare consigli e istruzione alla cedente.

B)  La clausola che prevede il potere della cedente di dare consigli e istruzioni al riassicuratore.

C)  La clausola che prevede l’obbligo del riassicuratore di mettere un tutor a disposizione della cedente.

 

010. Cosa si intende per “entrata portafoglio sinistri”?

A)  L’addebito al riassicuratore della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. Con l’entrata del portafoglio sinistri, il riassicuratore si impegna a pagare i sinistri in sospeso, accollandosi eventuali aggravi o beneficiando di possibili risparmi in fase di liquidazione degli stessi.

B)  L’accredito al riassicuratore della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. Con l’entrata del portafoglio sinistri, il riassicuratore si impegna a pagare i sinistri in sospeso, accollandosi eventuali aggravi o beneficiando di possibili risparmi in fase di liquidazione degli stessi.

C) Il deposito presso la cedente della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza.

 

011. Che cosa rappresenta il massimale espresso su base MPL?

A)  L’ammontare del sinistro che eccede la somma assicurata.

B)  La stima dell’entità massima del sinistro che, in condizioni di normalità e salvo eventi eccezionali, può essere prodotto da un determinato rischio.

C)  Il massimale di polizza (somma assicurata) espresso in valore assoluto.

 

012. Nei trattati di riassicurazione facoltativi la dichiarazione di alimento quale valore riveste?

A)  È un onere a carico della cedente di presentare al riassicuratore la quietanza relativa al pagamento dell’indennizzo.

B)  È un obbligo a carico della cedente che è tenuta a comunicare al riassicuratore la stipula di un nuovo contratto cui dovrà applicare il contratto.

C)  È un semplice onere a carico della cedente di comunicare al riassicuratore la stipula di un nuovo contratto cui dovrà applicarsi il trattato.

 

013. Sono soggette agli adempimenti della circolare ISVAP n. 574/D del 2005 riguardante “le disposizioni in materia di riassicurazione passiva”:

A)  Tutte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

B)  Tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e tutte le imprese con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo.

C)  Tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

 

014. In un trattato di riassicurazione “stop loss” con una franchigia all’80% del montepremi protetto ed una garanzia al 40% del montepremi protetto, a carico di chi è il cumulo sinistri che eccede l’assieme?

A)  Della cedente.

B)  Del riassicuratore.

C)  È ripartito proporzionalmente tra cedente e riassicuratore.

 

015. Nel trattato “Stop Loss” la franchigia e la garanzia:

A)  Si riferiscono al cumulo dei sinistri che colpiscono il portafoglio dei rischi ceduti.

B)  Si riferiscono ai singoli sinistri che colpiscono il portafoglio dei rischi ceduti.

C)  Si riferiscono rispettivamente ai premi e ai sinistri che afferiscono al portafoglio.

 

016. È possibile in un trattato proporzionale prevedere una partecipazione alle perdite da parte dell’impresa cedente.

A)  Sì, ma soltanto se la sinistralità dei rischi ceduti al trattato supera il 120%.

B)  No.

C)  Sì.

 

017. È possibile indicizzare all’inflazione i valori essenziali (franchigia e garanzia) di un trattato non proporzionale?

A)  Sì, previa autorizzazione dell’Autorità di controllo dell’impresa cedente.

B)  Sì.

C)  No.

 

018. Come la cedente può liberare il riassicuratore di un trattato in quota da ogni ulteriore responsabilità per i rischi in corso alla fine della sua partecipazione al trattato?

A)  Mediante restituzione della commissione ricevuta nella misura pari ad 1/3 dei premi ceduti.

B)  Mediante addebito della riserva premi.

C)  Mediante addebito della riserva sinistri.

 

019. In presenza di questi dati riferiti ad un trattato in eccedente, qual è in valore assoluto la capacità di sottoscrizione dell’assicuratore? (conservazione: 1 pieno di 30; riassicurazione: 4 pieni)

A)  160.

B)  150.

C)  120.

 

020. Che cosa si intende per “ritenzione dei rischi”?

A)  La quota o parte di rischio conservata in proprio dalla cedente.

B)  La quota di rischio ceduta al riassicuratore.

C)  La quota o parte di rischio retrocessa dal riassicuratore. 

 

I COMMENTI ALLE RISPOSTE

 

1)      RISPOSTA B - Articolo 2 comma 1 lett. ee) Regolamento ISVAP 33 del 10 marzo 2010.

“Riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

b) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.”

 

2)      RISPOSTA C

“Il riassicuratore riconosce alla cedente una percentuale dei premi riassicurati a copertura dei costi di acquisizione e della gestione dei rischi e dei sinistri. Nel caso di commissione scalare questa percentuale è determinata a posteriori, ma deve essere prevista a priori nel contratto. La commissione scalare si basa su una tabella concordata tra cedente e riassicuratore che fissa la percentuale dei premi da imputare alla commissione in rapporto all’andamento percentuale dei sinistri (loss ratio).”

 

3)     RISPOSTA C

“E' il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.”

 

4)     RISPOSTA B

“ La pratica di trattenere un importo a deposito come garanzia è venuta in essere perche in caso di insolvenza del riassicuratore è più facile per la cedente usare quell’ammontare a compensazione di eventuali saldi dovuti dal riassicuratore. Di solito il deposito è costituito dal riassicuratore presso la cedente che lo trattiene per un anno, in caso di riserva premi. Per ciò che concerne il deposito riserva sinistri, anch’essi sono trattenuti dalla compagnia cedente e una tale riserva è istituita a garanzia degli obblighi contrattuali che il riassicuratore ha riguardo ai sinistri.”

 

5)     RISPOSTA A

“Essa è una clausola generalmente inserita nei trattati di riassicurazione come causa che autorizza il recesso, il quale è solitamente previsto anche nei seguenti casi: cessione del portafoglio, inadempimento, rottura delle relazioni commerciali tra i paesi delle parti.”

 

6)      RISPOSTA B

“L’eccesso dei ricavi sui costi è il profitto annuale su cui va calcolata la quota di partecipazione agli utili. […] Il riassicuratore riconosce alla cedente una commissione, cioè una percentuale dei premi riassicurati, a copertura dei costi di acquisizione e della gestione dei rischi e dei sinistri.”

 

7)     RISPOSTA C

“Excess Loss: accordo tra riassicurato e riassicuratore dove il riassicuratore si impegna a pagare tutti i sinistri che superino un limite specifico (punto di eccesso) rispetto ad un rischio singolo o ad un singolo evento.

Stop Loss: accordo che copre il riassicurato contro l’eventualità che la globalità dei suoi sinistri rispetto ai premi, in una determinata classe di affari, superi una percentuale prefissata. Il riassicuratore non è chiamato a pagare alcun sinistro fino a che  i sinistri globali dell’anno non eccedano una percentuale prefissata dei premi (franchigia). La portata della copertura riassicurativa è anch’essa espressa in rapporto sinistri a premi.”

 

8)     RISPOSTA C

“ Il trattato che protegge al massimo l’impresa cedente da una perdita di bilancio per frequenza sinistri molto elevata è il trattato Excess Loss (eccesso danni) in quanto, secondo questo accordo, il riassicuratore si impegna a pagare tutti i sinistri che superano un limite specifico rispetto ad un rischio singolo o ad un singolo evento.”

 

9)     RISPOSTA A

“Clausola elaborata dalla prassi che attribuisce al riassicuratore la facoltà di prestare assistenza e cooperazione al riassicurato e di associarsi nella difesa e nel controllo di ogni sinistro.”

 

10)  RISPOSTA B

“Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all’inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri.”

 

11)  RISPOSTA B

“ Il massimale è l’ammontare monetario fino al limite del quale il riassicuratore è responsabile per ciascun rischio ed è espresso su base somma assicurata o su base MPL (maximum probable loss).”

 

12)  RISPOSTA C

“Dichiarazione negoziale che soddisfa un onere in caso di trattato facoltativo ma che diventa un atto dovuto in caso di trattato obbligatorio per il riassicurato”

 

13)  RISPOSTA C

“Si veda intestazione circolare: “Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI.  Alle Rappresentanze generali per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI. Alle Rappresentanze generali per l’Italia delle Imprese estere di riassicurazione LORO SEDI.”

 

14)  RISPOSTA A

“Nella riassicurazione STOP LOSS l’insieme dei sinistri (pagati) che supererà una prefissata percentuale dei premi di competenza è a carico del riassicuratore fino ad un ulteriore limite fissato in percentuale.”

 

15)  RISPOSTA A

“La franchigia è la percentuale prefissata dei premi che i sinistri globali dell’anno non devono eccedere. Qualora ciò accadesse, il riassicuratore sarà tenuto a pagare il sinistro.”

 

16)  RISPOSTA C

“Il riassicuratore condivide proporzionalmente i premi incassati (meno le commissioni) così come i rischi, i sinistri e le altre spese sostenute dall’assicuratore cedente. Pertanto sia la cedente sia il riassicuratore si impegnano reciprocamente, entro prestabilite quote, sulla sorte di un singolo rischio.”

 

17)  RISPOSTA B

“Si, è possibile, soprattutto quando la liquidazione è differita nel tempo viene usata la CLAUSOLA DI STABILITA’ nella quale l’assicuratore è tenuto ad indicizzare il livello della sua ritenzione, adeguandolo nel tempo al potere di acquisto della moneta.”

 

18)  RISPOSTA B

“Quando il riassicuratore inizia la propria partecipazione a un contratto di riassicurazione si possono avere due casi:

-          Se il contratto non prevede l’accredito della riserva premi all’inizio della sua partecipazione, questo riassicuratore parteciperà solo ai rischi che iniziano o si rinnovano dopo il 1 gennaio e sarà responsabile solo dei sinistri che possano avvenure su quei rischi.

-           Se invece la cedente gli accredita effettivamente la riserva premi al 1 gennaio per la sua quota di partecipazione allora questo riassicuratore sarà tenuto a pagare tutti i sinistri che avverranno dal 1 gennaio in poi indipendentemente dal fatto che la polizza sia stata o meno rinnovata nell’esercizio in corso. Analogamente, il riassicuratore che cessa il rapporto verrà chiamato a pagare i sinistri che avvengono in epoca successiva alla disdetta (ma relativa a premi di polizze cedute durante il rapporto contrattuale) a meno che non gli venga trattenuta la riserva premi.”

 

19)  RISPOSTA B

30x4= 120 + 30 = 150

 

20) RISPOSTA A

“Il problema della ritenzione dei rischi (o problema dei “pieni”) è la determinazione della somma massima che una azienda di assicurazione può assicurare a proprio rischio. In altre parole, il problema della ritenzione dei rischi consiste nel determinare la frazione della massa dei rischi che la compagnia ritiene adeguato trattenere.”

 

Nov
16
2012
OAM

OAM - Bando d'esame - Sessioni IX, X, XI e XII del 18 e 20 dicembre 2012

L'OAM ha indetto le sessioni IX, X, XI e XII per l'anno 2012 delle prove d’esame per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per i giorni 18 e 20 dicembre 2012 a Milano e Roma...

 

L'OAM ha indetto le sessioni IX, X, XI e XII per l'anno 2012 delle prove d’esame per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per i giorni 18 e 20 dicembre 2012 a Milano e Roma. Le prenotazioni alla prova d'esame possono essere effettuate a partire dal 19 novembre 2012 e fino alle ore 24:00 del 10 dicembre 2012, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa registrazione al portale ed accedendo al servizio tramite l'Area Privata.

IX sessione: il giorno 18 dicembre 2012, ore 10:00, Milano;

X sessione: il giorno 18 dicembre 2012, ore 15:00, Milano;

XI sessione: il giorno 20 dicembre 2012, ore 10:00, Roma;

XII sessione, il giorno 20 dicembre 2012, ore 15:00, Roma.

pdf Bando d'esame - Sessioni IX, X, XI e XII di dicembre 2012  

 

Nov
16
2012

Garante Privacy - Provvedimento 15 novembre 2012


Il nuovo schema di provvedimento in esame prevede che i dati da comunicare all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari vengano trasmessi attraverso un apposito Sistema di interscambio dati (SID), in luogo dell'utilizzo del servizio Entratel inizialmente individuato nel precedente schema di provvedimento sottoposto all'attenzione dell'Autorità. Non sono, invece, state modificate le tipologie di informazioni oggetto di comunicazione, relative ai saldi iniziali e finali del rapporto finanziario e ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del dare e avere.

Dalla documentazione in atti, emerge che l'Agenzia, anche al fine di superare le criticità connesse all'utilizzo del servizio Entratel evidenziate nel provvedimento del Garante del 17 aprile 2012, ha scelto di spostare sulla nuova infrastruttura SID tutte le comunicazioni all'anagrafe tributaria diverse da quelle effettuate a fini fiscali. Secondo l'Agenzia, tale sistema, dotato di procedure "totalmente automatizzate", consentirebbe di modulare le misure di sicurezza in ragione della tipologia di invii da effettuare. Il servizio Entratel, invece, pur oggetto di interventi tecnici volti a migliorarne la sicurezza e le funzionalità, sarà, invece, utilizzato unicamente per il rapporto diretto tra il contribuente e l'Agenzia per l'invio di documentazione fiscale (dichiarazioni, registrazione di atti, pagamenti, istanze di rimborsi, ecc.).

IL PROVVEDIMENTO 

 

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