Nov
13
2012

Camera di conciliazione e arbitrato - aggiornamento dei "dati curriculari" per gli iscritti negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

La Camera di Conciliazione e arbitrato segnala che è necessario compilare/aggiornare la Sezione “Dati curriculari”, presente nell’area riservata. I dati così acquisiti saranno utili ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento Consob n. 18275/2012

 

La Camera di Conciliazione e arbitrato presso la Consob ha provveduto, come noto, con delibere n. 9 e n. 10 del 12 ottobre 2012 alla pubblicazione degli elenchi dei conciliatori  e degli arbitri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

Al riguardo, si segnala - per chi non lo avesse ancora fatto - che è necessario compilare/aggiornare la Sezione “Dati curriculari”, presente nell’area riservata. I dati così acquisiti saranno utili ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento Consob n. 18275/2012.

Si invita, altresì, a verificare sempre l'attivazione ed il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e funzionante è indispensabile, infatti, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione rapido ed efficiente con la Camera. 

 

 

Sep
10
2012

Consob, Delibera n. 18310: Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato e della Segreteria

Consob - Delibera n. 18310: Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato e della Segreteria previste dall'art 2, comma 2, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012


Delibera n. 18310

Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato e della Segreteria previste dall'art 2, comma 2, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTO l'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

VISTO il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con propria delibera n. 18275 del 18 luglio 2012;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, adottato dalla Consob con propria delibera n. 18275 del 18 luglio 2012, ai sensi del quale l'organizzazione e il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob sono disciplinati dalla Commissione con proprie delibere, in attuazione di quanto previsto nel regolamento medesimo;

D E L I B E R A:

Art. 1
(Definizioni)

1. Nella presente delibera si intendono per:

  1. "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
  2. "Segreteria": l'unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l'attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
  3. "Commissione": il collegio composto dal presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell'articolo 1, sub 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;
  4. "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
  5. "regolamento": il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012;
  6. "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, letterar), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
  7. "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2- sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
  8. "sito internet": la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.

Art. 2
(Attività della Camera)

1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.

2. La Camera può:

  1. rendere pubbliche, in forma anonima, sul sito internet le principali informazioni sugli esiti dei procedimenti di conciliazione e arbitrato;
  2. chiedere agli intermediari di fornire alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di conciliazione e arbitrato;
  3. valutare Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria in materia di conciliazione e arbitrato;

3. La Camera determina in via generale:

  1. le modalità per lo svolgimento dei compiti di natura istruttoria e gli adempimenti tecnico-procedurali necessari all'amministrazione delle procedure conciliative e arbitrali e alla tenuta degli elenchi;
  2. le modalità per la tempestiva circolazione fra i componenti e la Segreteria delle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti, anche per via telematica.

4. I componenti della Camera:

  1. partecipano alla discussione e alle deliberazioni;
  2. possono presentare proposte sull'attività della Camera e sul suo funzionamento.

Art. 3
(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente:

  1. rappresenta la Camera nei settori di competenza e mantiene i rapporti con la Commissione, con le istituzioni, nonché con gli organismi preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie istituiti da enti pubblici e privati;
  2. convoca la Camera, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
  3. vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Camera, dettando le necessarie direttive e tenendone informata la stessa;
  4. presenta alla Camera, per l'approvazione, lo schema di relazione sull'attività svolta da sottoporre alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento;
  5. sovrintende all'attività istruttoria della Segreteria e riferisce agli altri componenti della Camera per l'adozione delle conseguenti delibere;
  6. impartisce direttive alla Segreteria per la gestione dei contenuti della sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera, ferma restando la gestione unitaria degli applicativi e delle infrastrutture informatiche;
  7. esercita ogni altra funzione prevista dalle disposizioni di legge o di regolamento;
  8. può delegare a singoli componenti specifici incarichi temporanei o alcune delle suddette attività informandone la Camera.

Art. 4
(Convocazione delle riunioni)

1. La convocazione della Camera indica il luogo, l'ordine del giorno, la data e l'ora di inizio della riunione.

2. La comunicazione che dispone la convocazione deve pervenire, per via telematica, ai componenti effettivi almeno tre giorni prima di quello in cui la Camera è convocata, salvo casi di urgenza. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo la Segreteria invia per via telematica al relativo componente supplente la comunicazione che dispone la convocazione almeno un giorno prima di quello in cui la Camera è convocata, salvo casi di urgenza. Il componente supplente comunica, per via telematica, agli altri componenti della Camera ed alla Segreteria la propria partecipazione alla riunione.

3. Ciascun componente può chiedere la convocazione della Camera indicandone le ragioni e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro i successivi dieci giorni, salvo casi di urgenza. Ciascun componente può chiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno per le determinazioni del presidente.

4. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, dispone la trasmissione ai componenti, anche per via telematica, della documentazione necessaria per la sua trattazione, almeno tre giorni prima di quello in cui la Camera è convocata, salvo casi di urgenza. Nei termini e modalità previste dal precedente comma 2 la Segreteria ove necessario inoltra la documentazione al componente supplente.

5. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal presidente anche immediatamente prima della riunione.

6. La Camera può consentire, anche nel corso della riunione, ulteriori integrazioni, proposte dal presidente, di argomenti di cui sia motivata l'urgenza.

Art. 5
(Riunioni della Camera)

1. La Camera si riunisce di norma una volta alla settimana.

2. Le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione.

3. Il voto è palese.

4. Il presidente può invitare uno o più componenti o il personale della Segreteria a riferire su questioni di carattere generale o particolare.

Art. 6
(Processo verbale)

1. Il verbale della riunione è redatto dal segretario che è scelto nell'ambito della Segreteria ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento. Esso indica il momento iniziale e quello finale della seduta, i nomi dei componenti presenti, nonché le persone incontrate, l'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione e il risultato delle votazioni. I componenti possono far inserire proprie dichiarazioni a verbale.

2. La Segreteria riproduce il verbale in formato digitale idoneo a garantire la conformità del medesimo all'originale nonché l'integrità e l'immodificabilità del contenuto e lo registra nell'archivio digitale delle deliberazioni.

Art. 7
(Segreteria)

1. La Segreteria fornisce il supporto amministrativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Camera dal regolamento e dalla presente delibera.

In particolare, la Segreteria:

  1. cura la verbalizzazione delle riunioni, la successiva riproduzione del verbale in formato digitale e la registrazione nell'archivio digitale delle deliberazioni;
  2. cura la tenuta dell'archivio digitale e cartaceo;
  3. gestisce e protocolla le comunicazioni alla Camera, con indicazione della provenienza, della data e dell'oggetto;
  4. riferisce alla Camera sullo stato e sull'andamento della gestione amministrativa dei procedimenti conciliativi e arbitrali e delle attività relative alla tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri;
  5. comunica ai destinatari le decisioni assunte dalla Camera e dal presidente;
  6. svolge le attività istruttorie relative alla tenuta degli elenchi di cui alla lett. d) e al loro aggiornamento;
  7. svolge le attività istruttorie relative ai procedimenti conciliativi e arbitrali;
  8. riceve i documenti e le comunicazioni dalle parti, dai conciliatori e dagli arbitri;
  9. forma e conserva anche in formato digitale, i fascicoli dei procedimenti conciliativi e arbitrali, assicurando la riservatezza degli atti;
  10. tiene i ruoli generali cronologici dei procedimenti conciliativi e arbitrali;
  11. rilascia alle parti, su loro richiesta, copia degli atti e dei documenti indicati nel regolamento relativi ai procedimenti conciliativi e arbitrali, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  12. cura il funzionamento e l'aggiornamento dei contenuti della sezione del sito internet della Consob dedicato alla Camera ferma restando la gestione unitaria degli applicativi e delle infrastrutture informatiche;

Art. 8
(Criteri generali di nomina dei conciliatori e degli arbitri)

1. Fermo restando i principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra i generi nell'assegnazione degli incarichi ai conciliatori e agli arbitri la Camera applica i criteri, di cui agli articoli 13, comma 1 e 24 comma 4 del regolamento, come di seguito definiti:

  1. per "vicinanza territoriale", si intende la provincia di residenza o del domicilio indicati nell'istanza dall'investitore o dal proprio procuratore;
  2. per "esperienza e competenza maturate dai conciliatori e dagli arbitri", si intende il grado di competenza e di specializzazione sulle questioni oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria, valutate anche in relazione ai contributi scientifici redatti, al numero di mediazioni o arbitrati svolti nonché all'anzianità complessiva maturata nello svolgimento di attività di mediazione o di arbitrato;
  3. per "esito delle controversie già assegnate", si intende il numero di conciliazioni concluse con esito positivo.

2. La Camera acquisisce il parere del Comitato consultivo sull'attuazione dei criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri di cui al comma 1 non appena lo stesso entra in funzione.

Art. 9
(Entrata in vigore)

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob. Essa entra in vigore il 15 settembre 2012.

Milano, 5 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas


link al sito consob 


RecentComments

None