Mar
19
2013

IVASS - Pubblicato lo Schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati dalle c.d. scatole nere

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento, predisposto di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali, attuativo dell’articolo 32, comma 1 bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, volto a regolamentare le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere o equivalenti, che registrano l’attività del veicolo e a disciplinare l’interoperabilità di tali dispositivi in caso di sottoscrizione di un contratto r.c. auto con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare il dispositivo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte vanno inviati entro il 30 aprile 2013 all’indirizzo di posta elettronica: regolamentoscatolanera@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sui siti dell’IVASS, del Ministero e del Garante:

· le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

· le conseguenti risoluzioni assunte di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali

Reg scatola nera.pdf (219,93 kb)

Nov
13
2012

RC Auto - oltre un milione di euro da destinare al settore RC auto in favore dei consumatori

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso...

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare (Schema di Decreto Ministeriale n. 512)  - che consta di un solo articolo – prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la legge 135/2012 ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

Con D.M. 23 novembre 2004 dell’allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l’importo complessivo di 55.128.308 euro. All’interno di tale somma, l’importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all’ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell’incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l’utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

Secondo la relazione, tale progetto ha determinato l’installazione della “scatola nera” su quasi 14 mila autoveicoli, coinvolgendo 15 imprese di assicurazione, permettendo sconti per gli assicurati che hanno aderito all’iniziativa pari al 10% del premio. L’articolo 32 del D.L. 1/2012 ha poi espressamente previsto che, qualora l’assicurato acconsenta all’installazione della “scatola nera”, i costi relativi alla stesa sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell’ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l’articolazione delle iniziative previste dall’articolo 5 del D.M. 23 novembre 2004. A  tal fine l’unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell’assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe.

Le specifiche attività da realizzare e le modalità di rendicontazione delle spese con convenzione stipulata fra la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico e l’ISVAP (ovvero L’IVASS se nel frattempo subentrato).

Oct
11
2012

ISVAP - Dl Liberalizzazioni: nuovi diritti dei consumatori nell'RC Auto

L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme. Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme
 
Il decreto “liberalizzazioni” contiene alcune norme in materia r.c.auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti. 
L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme.  
 
In particolare: 
Variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis) 

La norma prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.  
L’ISVAP ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di “scorrimento” e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere  compensata  da eventuali aumenti di tariffa.  
La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali in modo da mettere l’assicurato nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo. La norma è già in vigore.   
Ecco un esempio concreto di applicazione della norma: 
  • consumatore che pagava un premio di euro 500,00, in classe di merito 3, che deve rinnovare il contratto r.c.auto il 1° luglio 2012; 
  • l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° luglio 2013, in caso di assenza di sinistri. Le condizioni contrattuali (o apposite appendici) devono prevedere in caso di passaggio dalla classe 3 alla  classe 2 la corrispondente riduzione percentuale (ad esempio una riduzione del 5% del premio), percentuale che deve essere chiaramente indicata; 
  • il 1° luglio 2013 il consumatore che non ha provo cato sinistri dovrà pagare euro 475,00 (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); 
  • al momento del pagamento della nuova annualità (1° luglio 2013) l’impresa, oltre a riconoscere la riduzione concordata, dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° luglio 2014) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Il consumatore, conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di anticipo (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4/2006), potrà ricercare coperture più convenienti. 
  • al 1° luglio 2014 l’assicurato pagherà il nuovo p remio e avrà diritto di conoscere quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° lugli o 2015, e così via ……  
Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 
La norma prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese. 
La norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, ma non è ancora operativa. Lo sarà dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’ISVAP sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy (termine previsto dal decreto liberalizzazioni: 25 giugno 2012).  
Dopo il regolamento, il consumatore avrà diritto di pretendere in agenzia e presso le imprese telefoniche/internet una polizza con scatola nera. 
 
Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
Sono cambiate le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di 
invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per “colpi di frusta” inesistenti. 
Attenzione però al comportamento dell’impresa nel trattamento del danno permanente e del  danno temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio lastre, risonanza magnetica, ecc.).. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato dal medico legale 
anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
 
Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme  
Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all’ISVAP, chiamando il  Contact Center Consumatori al  numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto : ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
 
 
Sep
21
2012

L'ISVAP incontra le associazioni dei consumatori

 
Oggi si è tenuto presso la sede dell’Autorità il consueto incontro mensile con le principali Associazioni dei Consumatori per un confronto sulle tematiche assicurative di maggiore interesse per i consumatori. Erano presenti ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO e FEDERCONSUMATORI. 
L’ISVAP ha fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione delle norme del decreto liberalizzazioni, ricordando che: 
• sono in vigore le disposizioni che richiedono alle banche che condizionano l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di una polizza vita, di sottoporre diversi preventivi  al cliente. I consumatori possono confrontare i prezzi grazie ai preventivatori on line che le imprese stanno attivando  sui siti, come previsto dall’ ISVAP;  
• relativamente alla scatola nera per la r.c.auto, ISVAP sta portando a termine il regolamento con il MISE e il Garante privacy; gli schemi degli altri due decreti tecnici attuativi, di competenza del MISE e del MIT, sono stati notificati alla Commissione Europea;  
• è stato emanato il regolamento ISVAP sulla “relazione antifrode” che le imprese devono trasmettere annualmente all’Autorità. 
  
L’ISVAP ha inoltre ricordato che lo scorso mese sono state pubblicate sul sito le rilevazioni sull’andamento dei prezzi r.c.auto, desunte sulla base dei nuovi “profili-tipo” di assicurati, passati da 4 ad 11.  L’ISVAP e le Associazioni, confermando dai rispettivi angoli di visuale, l’acuirsi del disagio 
dei consumatori per il livello delle tariffe r.c.auto, hanno convenuto sulla rilevanza della lotta alle frodi da parte delle imprese in ottica di riduzione dei prezzi e sulla esigenza di una spinta verso l’innovazione di prodotto, per offrire ai consumatori soluzioni meno costose.  
Il prossimo incontro, fissato per il 22 ottobre, affronterà la tematica della trasparenza dei prodotti vita. 
 
Jun
28
2012

ANIA: COMUNICATO STAMPA

Illegittima l’interpretazione dell’Isvap sull’obbligo di offrire  polizze rc auto con scatola nera e sull’imposizione di tariffe biennali.

http://www.ania.it/opencms/openmcs/export/sites/default/documenti/47ff8f85-8b0a-11e1-a64a-f3c446ddba06___Comunica_stampa_Ania_20_aprile.pdf

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