Jul
24
2014

Ivass - Regolamento n. 5: adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari

REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014 CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.


Il Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”).

Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’IVASS.

Nello specifico, la norma prevede che l’IVASS, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Il Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.

La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal presente Regolamento.

 

Ciò consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta.


Jun
6
2013

IVASS - In pubblica consultazione schema di Regolamento sugli obblighi di verifica della clientela

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento sulle modalità di adempimento degli obblighi di verifica della clientela da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN TEMA DI MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

Relazione di presentazione

Lo schema di Regolamento dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”).

Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’IVASS.

Nello specifico, la norma prevede che l’IVASS, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Lo schema di Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite. La regolamentazione è ispirata al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono graduare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (approccio basato sul rischio), senza, tuttavia, determinare il mancato o parziale adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge o dal presente Regolamento.

Ciò consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta.

Lo schema di Regolamento si compone di 35 articoli, ripartiti in 6 Capi. 

IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 

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