Jan
29
2014
Lo schema di Regolamento che si pone per la pubblica consultazione dà attuazione all’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 (sviluppo-bis), che assegna all’IVASS il compito di definire con apposito regolamento “gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.”
Secondo le previsioni del decreto, l’intervento regolamentare:
- ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi di cui all’art. 111 del Codice delle Assicurazioni (collaboratori iscritti nella sezione E del Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione - RUI e produttori diretti di imprese iscritti nella sezione C);
- tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;
- riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.
Elementi principali di novità
Le principali innovazioni contenute nel presente schema di regolamento riguardano:
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le modalità di fruizione dei corsi
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piena equiparazione e integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula, al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle scelte organizzative dei soggetti vigilati;
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previsione di specifiche e più rigorose caratteristiche per la formazione a distanza (video-conferenza e e-learning), basate soprattutto sui principi di tracciabilità e interattività;
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gli standard organizzativi;
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maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con facoltà di distribuzione non uniforme nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali);
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riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività) al fine di allineare le diverse scadenze con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi;
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contenuti dei prodotti formativi
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prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento, indicati in una scheda allegata al regolamento;
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percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (agenti/brokers/addetti call center) e alle caratteristiche oggettive dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.);
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i requisiti dei soggetti formatori
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se la formazione è in outsourcing, per gli enti erogatori è previsto l’obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale; tale previsione non si applica se i corsi sono tenuti ed organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari o da Università riconosciute dal MIUR;
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per i docenti (anche nel caso di formazione erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari) sono previste specifiche caratteristiche di idoneità;
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le modalità di accertamento delle competenze acquisite
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disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica;
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i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva
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previsione di un ruolo più attivo e incisivo degli organi amministrativi delle imprese nella definizione di linee strategiche in materia di formazione degli intermediari.
Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all’obiettivo previsto dal “decreto Sviluppo bis” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall’innalzamento della market quality, grazie a standard professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative.
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