Oct
15
2012

ISVAP - Intesa Sanpaolo assume, tramite Intesa Sanpaolo Vita la partecipazione totale in Bentos Assicurazioni

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino, la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Bentos Assicurazioni

 

PROVVEDIMENTO N. 3012 DEL 12 OTTOBRE 2012 

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede in Torino, ad assumere, per il tramite di Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., con sede in Torino, la partecipazione totalitaria nel capitale sociale di Bentos Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.

IL PROVVEDIMENTO  

 

 

Oct
15
2012

ISVAP - trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Alico Italia a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda)

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited

PROVVEDIMENTO N. 3011 DEL 12 OTTOBRE 2012 

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio  assicurativo da Alico Italia S.p.A., con sede in Roma, a MetLife Europe Limited, con sede in Dublino (Irlanda), conseguente alla fusione per incorporazione di Alico Italia S.p.A. in MetLife Europe Limited.

IL PROVVEDIMENTO 

 

Oct
15
2012

ISVAP - trasferimento del Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A

Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI, costituito dal Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma. Decadenza di Alico Italia S.p.A. dall’autorizzazione...
PROVVEDIMENTO N. 3010 DEL 12 OTTOBRE 2012 
 
Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo del ramo vita VI, costituito dal Fondo Pensione Aperto Unionfondo, da Alico Italia S.p.A. ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., entrambe con sede in Roma.   
Decadenza di Alico Italia S.p.A. dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo vita VI di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209
 
Oct
15
2012

ISVAP segnalata la commercializzazione di contratti che potrebbero essere scambiati per polizze fidejussorie da parte della società di diritto britannico

L’ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di contratti che potrebbero essere scambiati per polizze fidejussorie da parte della società di diritto britannico “SIAC–RE Guarantee Company Ltd” denominazione che non corrisponde...

 

COMUNICATO STAMPA DEL 15 OTTOBRE 2012 

L’ISVAP rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di contratti che potrebbero essere scambiati per polizze fidejussorie da parte della società di diritto britannico “SIAC–RE Guarantee Company Ltd” denominazione che non corrisponde a quelle delle compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano. 

L’Autorità richiama pertanto l’attenzione dei consumatori e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di contratti emessi dalla citata società non comporta per i contraenti alcuna copertura assicurativa o riassicurativa. 

Più in generale, l’ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.isvap.it: 

  • degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); 
  • dell'elenco degli avvisi relativi a "Casi di contraffazione o società non autorizzate"; 
  • del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'ISVAP al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse dei consumatori.

COMUNICATO 

Oct
11
2012

ISVAP - Dl Liberalizzazioni: nuovi diritti dei consumatori nell'RC Auto

L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme. Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme
 
Il decreto “liberalizzazioni” contiene alcune norme in materia r.c.auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti. 
L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme.  
 
In particolare: 
Variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis) 

La norma prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.  
L’ISVAP ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di “scorrimento” e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere  compensata  da eventuali aumenti di tariffa.  
La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali in modo da mettere l’assicurato nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo. La norma è già in vigore.   
Ecco un esempio concreto di applicazione della norma: 
  • consumatore che pagava un premio di euro 500,00, in classe di merito 3, che deve rinnovare il contratto r.c.auto il 1° luglio 2012; 
  • l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° luglio 2013, in caso di assenza di sinistri. Le condizioni contrattuali (o apposite appendici) devono prevedere in caso di passaggio dalla classe 3 alla  classe 2 la corrispondente riduzione percentuale (ad esempio una riduzione del 5% del premio), percentuale che deve essere chiaramente indicata; 
  • il 1° luglio 2013 il consumatore che non ha provo cato sinistri dovrà pagare euro 475,00 (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); 
  • al momento del pagamento della nuova annualità (1° luglio 2013) l’impresa, oltre a riconoscere la riduzione concordata, dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° luglio 2014) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Il consumatore, conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di anticipo (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4/2006), potrà ricercare coperture più convenienti. 
  • al 1° luglio 2014 l’assicurato pagherà il nuovo p remio e avrà diritto di conoscere quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° lugli o 2015, e così via ……  
Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 
La norma prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese. 
La norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, ma non è ancora operativa. Lo sarà dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’ISVAP sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy (termine previsto dal decreto liberalizzazioni: 25 giugno 2012).  
Dopo il regolamento, il consumatore avrà diritto di pretendere in agenzia e presso le imprese telefoniche/internet una polizza con scatola nera. 
 
Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
Sono cambiate le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di 
invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per “colpi di frusta” inesistenti. 
Attenzione però al comportamento dell’impresa nel trattamento del danno permanente e del  danno temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio lastre, risonanza magnetica, ecc.).. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato dal medico legale 
anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
 
Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme  
Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all’ISVAP, chiamando il  Contact Center Consumatori al  numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto : ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
 
 

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