Oct
2
2012

LIDER LAB -La mancata partecipazione alla procedura di mediazione integra un comportamento in frode alla legge

 

Ad avviso del Trib. Siena, 25 giugno 2012, la prescrizione legale del previo esperimento della procedura di mediazione non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito della domanda di mediazione, a cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore. Pertanto, il comportamento elusivo, tenuto dalla parte nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale, costituendo norma imperativa, in quanto posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integra - secondo l'intendimento del giudice senese - gli estremi della frode alla legge, avendo la parte con tale condotta perseguito in via di fatto un risultato vietato dalla legge con norma imperativa.

Con questa motivazione, dopo aver comminato la sanzione pecuniaria prevista all'art. 8, comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 28/2010, il giudice ha emesso sentenza di rito per mancato assolvimento di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010.

Leggi il testo integrale di

Trib. Siena, 25 giugno 2012

 

FONTE: LIDER LAB

Sep
10
2012

Mediazione e sinistri stradali: il coordinamento tra le due discipline

 

In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, lacondizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni), sono istituti che - ad avviso del Trib. Palermo, sez. Bagheria, 20 luglio 2012 - possono convivere. La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è imposta normativamente, ma non risulta diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali deve essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.

Leggi il testo integrale dell'ordinanza di Trib. Palermo, sez. Bagheria, 20 luglio 2012

Sep
6
2012

Lider-Lab - Mediazione e sinistri stradali: il coordinamento tra le due discipline

 

In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, lacondizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni), sono istituti che - ad avviso del Trib. Palermo, sez. Bagheria, 20 luglio 2012 - possono convivere. La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni è imposta normativamente, ma non risulta diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio. Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali deve essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.

Leggi il testo integrale dell'ordinanza di

Trib. Palermo, sez. Bagheria, 20 luglio 2012

di Elena Occhipinti 

Lide-Lab

Aug
30
2012

Lider Lab - Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta l’onere di introdurre la procedura di mediazione?

Nel contesto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione...

 

Nel contesto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. A carico di quest’ultimo un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi, ma non per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l’opposizione. L’atto di opposizione, infatti, non costituisce una iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. Ad avviso delTrib. Varese, 18 maggio 2012 un’interpretazione differente, creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità, è la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo

Leggi il testo integrale di

Trib. Varese, 18 maggio 2012

Fonte: Lider Lab - Osservatorio sul Danno alla Persona 

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