Oct
12
2012

Corriere della Sera - Polizze e mutui, sgravi solo per 570 euro.

Meno detrazioni già sui redditi di quest'anno, ma le nuove aliquote da gennaio

 

Non più di 570 euro l'anno. Sarà questo il limite massimo dello "sconto" sulle imposte che i contribuenti più ricchi, quelli che dichiarano più di 15 mila euro l'anno, potranno ottenere con le detrazioni fiscali del 19% dopo l'introduzione del tetto di 3mila euro fissato dal governo con la nuova Legge di Stabilità. Dal tetto saranno escluse le detrazioni per i familiari a carico, per i redditi da lavoro dipendente o pensione, quelle legate alle spese sanitarie, alle locazioni e quelle del 36 e 55% relative alle ristrutturazioni edilizie...continua 

Oct
5
2012

Polizze RC Auto contraffatte intestate a “Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e “Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.”

Al riguardo si segnala che in Italia opera l’impresa spagnola “Mapfre Asistencia, Compañia International De Seguros Y Reaseguros, S.A.”, regolarmente abilitata all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in alcuni rami danni ma non nel ramo della responsabilità civile obbligatoria.

 

L’ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto intestate  

“Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e“Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” 

Al riguardo si segnala che in Italia opera l’impresa spagnola “Mapfre Asistencia, Compañia International De Seguros Y Reaseguros, S.A.”, regolarmente abilitata all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in alcuni rami danni ma  non nel ramo della responsabilità civile obbligatoria.

La società spagnola ha precisato di non aver operato e di non avere intenzione di operare nel territorio italiano per la copertura dei rischi automobilistici. 

“Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio della Repubblica. 

Si segnala, altresì, che le polizze contraffatte vengono rilasciate da soggetti non meglio identificati, Broker AG n. 0018, con sede in Roma, e Agenzia di Assicurazioni di Palermo, con sede in Palermo. 

Si richiama pertanto l’attenzione dei consumatori e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti le intestazioni “Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e “Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. 

Più in generale, l’ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.isvap.it: 

- degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali;ed elenco specifico per la r. c. auto); 

- dell'elenco degli avvisi relativi a "Casi di contraffazione o società non autorizzate"; 

- del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'ISVAP al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse dei consumatori.

LEGGI IL COMUNICATO 

 

Jul
11
2012

ISVAP: In pubblica consultazione lo schema di Regolamento sull'obbligo di confronto dei tre preventivi r.c.auto - scadenza 25 luglio 2012

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 49/2012 SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLO STANDARD DI MODALITA’ OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI CONFRONTO DELLE TARIFFE R.C.AUTO 

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento – e la relativa relazione di presentazione – attuativo dell’articolo 34, comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, volto a definire lo standard di modalità operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 34.

http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F8973/schema_regolamento_art_34_confronto_preventivi.pdf

Jun
12
2012

ISVAP - Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto 

Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia

 

Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.   

Si fa seguito alla lettera del 19 aprile 2012 con cui sono state fornite indicazioni al mercato in merito ad alcune norme del “decreto liberalizzazioni” (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) in materia di r.c. auto. 

In relazione a quanto indicato nella citata lettera, le imprese in indirizzo sono tenute a comunicare a questa Autorità, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, quanto segue. 

Offerta di polizze che prevedono l’installazione della “scatola nera” (art. 32, comma 1):  stato di avanzamento del processo di definizione delle scelte strategiche in vista della commercializzazione di polizze r.c. auto che prevedono l’utilizzo della scatola nera, con riferimento sia ai profili commerciali che a quelli di gestione dei sinistri; alle imprese che già distribuivano polizze con scatola nera si chiede inoltre di illustrare le iniziative adottate medio tempore;  

Diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (art. 34-bis): soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati, per polizze stipulate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma (25 marzo 2012), della riduzione automatica del premio dell’annualità successiva in  caso di assenza di sinistri, senza possibilità di compensare la riduzione con eventuali aumenti di tariffa. Andranno trasmesse anche le circolari indirizzate alle reti di vendita nonché copia della documentazione contrattuale utilizzata per applicare la nuova disposizione.        

Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità (art. 32, commi 3-ter e 3-quater): iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medici-legali fiduciari. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Giancarlo Giannini) 

Jun
12
2012

ISVAP - COMUNICATO STAMPA DEL 7 GIUGNO 2012

Il Presidente dell’ISVAP, Giancarlo Giannini, e il Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore, Elena Bellizzi, hanno incontrato oggi  nella sede dell’Autorità i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori.  

Oggetto dell’incontro è stata l’applicazione delle recenti norme di liberalizzazione emanate dal governo in materia assicurativa. L’appuntamento si inquadra nell’ambito dei confronti periodici con le Associazioni sui temi d’interesse per gli assicurati.  

L’ISVAP in particolare ha illustrato l’orientamento dell’Autorità rispetto alle norme in materia di scatola nera, riduzione automatica del premio in assenza di sinistri e risarcibilità delle lesioni di lieve entità, specificando che:

1) l’offerta della scatola nera è obbligatoria per le imprese, con effetto dal regolamento attuativo che ISVAP sta definendo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il garante Privacy;

2) la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri va applicata secondo un meccanismo di “scorrimento” biennale, che prevede da subito l’indicazione all’assicurato della percentuale di riduzione del premio per l’anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione;

3) il solo danno biologico permanente deve essere valutato con un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre quello temporaneo può essere accertato anche solo visivamente.  

L’ISVAP ha informato inoltre le associazioni della lettera inviata il 5 giugno u.s. alle imprese per conoscere quanto stanno facendo per rendere concretamente operative le misure varate a difesa del consumatore dal Governo e ha preannunciato l’avvio di accertamenti ispettivi di verifica sul rispetto delle norme varate.   

Le Associazioni dei Consumatori partecipanti all’incontro hanno condiviso questi orientamenti ritenendo che solo una corretta interpretazione ed una puntuale applicazione delle norme può tutelare il consumatore.  

ISVAP e Associazioni dei Consumatori hanno altresì  deciso di dare periodicità mensile ai loro momenti di confronto. La prossima riunione si terrà il 6 luglio e avrà per oggetto la conciliazione paritetica e la mediazione in campo assicurativo.  

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