Jul
18
2012

Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 36/2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

PROVVEDIMENTO N. 2992 DEL 18 LUGLIO 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

L’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha demandato all’ISVAP l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

La disposizione trae origine dalla necessità di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture. La possibilità per le imprese di assicurazione di investire nei menzionati attivi ai fini della copertura delle riserve tecniche, fatti salvi i principi generali della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, è in parte già ammessa dalle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, nell’ambito delle diverse tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e OICR) in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal settore di attività economica di riferimento.

Scarica il Provvedimento, la Relazione, gli esiti della pubblica consultazione e gli allegati

Jun
12
2012

ISVAP - COMUNICATO STAMPA DEL 7 GIUGNO 2012

Il Presidente dell’ISVAP, Giancarlo Giannini, e il Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore, Elena Bellizzi, hanno incontrato oggi  nella sede dell’Autorità i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori.  

Oggetto dell’incontro è stata l’applicazione delle recenti norme di liberalizzazione emanate dal governo in materia assicurativa. L’appuntamento si inquadra nell’ambito dei confronti periodici con le Associazioni sui temi d’interesse per gli assicurati.  

L’ISVAP in particolare ha illustrato l’orientamento dell’Autorità rispetto alle norme in materia di scatola nera, riduzione automatica del premio in assenza di sinistri e risarcibilità delle lesioni di lieve entità, specificando che:

1) l’offerta della scatola nera è obbligatoria per le imprese, con effetto dal regolamento attuativo che ISVAP sta definendo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il garante Privacy;

2) la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri va applicata secondo un meccanismo di “scorrimento” biennale, che prevede da subito l’indicazione all’assicurato della percentuale di riduzione del premio per l’anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione;

3) il solo danno biologico permanente deve essere valutato con un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre quello temporaneo può essere accertato anche solo visivamente.  

L’ISVAP ha informato inoltre le associazioni della lettera inviata il 5 giugno u.s. alle imprese per conoscere quanto stanno facendo per rendere concretamente operative le misure varate a difesa del consumatore dal Governo e ha preannunciato l’avvio di accertamenti ispettivi di verifica sul rispetto delle norme varate.   

Le Associazioni dei Consumatori partecipanti all’incontro hanno condiviso questi orientamenti ritenendo che solo una corretta interpretazione ed una puntuale applicazione delle norme può tutelare il consumatore.  

ISVAP e Associazioni dei Consumatori hanno altresì  deciso di dare periodicità mensile ai loro momenti di confronto. La prossima riunione si terrà il 6 luglio e avrà per oggetto la conciliazione paritetica e la mediazione in campo assicurativo.  

Jan
17
2012

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Prova di Idoneità ISVAP

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Leggi il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale al seguente link:

BANDO IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA PROVA DI IDONEITA' ISVAP

A breve la presentazione del corso di preparazione alla prova di idoneità di AC Formazione

Dec
6
2011

Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 - nuova disciplina delle polizze legate ai mutui

L’ISVAP ha emanato la nuova disciplina delle polizze legate ai mutui. La norma regolamentare che viene introdotta con il Provvedimento 2946 stabilisce che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri  intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari  (o vincolatari) delle stesse. 

Si è posto fine in tal modo a un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.  La disposizione, che entrerà in vigore il  2 aprile 2012 in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento, è stata adottata al termine di un processo di pubblica consultazione che ha interessato, oltre al mercato, le principali Associazioni dei Consumatori che hanno condiviso l’impostazione del provvedimento. 

L’intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato – quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari -  che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010. 

Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che: 

1) le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;  

2) le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato;  

3) la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di  soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro); 

4) la banca (o l’intermediario finanziario)  ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti; 

5) a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%). 

Ad esito dell’indagine l’Autorità, dopo aver sollecitato, senza esiti significativi, le principali associazioni di categoria ad intervenire sui propri aderenti allo scopo di creare le condizioni per introdurre maggiore concorrenza e ridurre i livelli provvigionali,  era intervenuta con un primo Regolamento (n. 35), poi parzialmente annullato dal TAR del Lazio per vizi procedurali.  

Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP nell’aprile 2011 ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi. A mero titolo di esempio, sono risultati casi in cui ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636 euro, di cui 3.854 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782 euro per costi complessivi, di cui 5.011 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione (ossia il 52% del premio omplessivo).

Scarica gli allegati (Provvedimento ISVAP n. 2946 - esiti della pubblica consultazione)

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