Jan
29
2014

IVASS - Schema di Regolamento sulla disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento sulla disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi

Lo schema di Regolamento che si pone per la pubblica consultazione dà attuazione all’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 (sviluppo-bis), che assegna all’IVASS il compito di definire con apposito regolamento “gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.”

Secondo le previsioni del decreto, l’intervento regolamentare:

  • ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi di cui all’art. 111 del Codice delle Assicurazioni (collaboratori iscritti nella sezione E del Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione - RUI e produttori diretti di imprese iscritti nella sezione C);
  • tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;
  • riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.
Elementi principali di novità
Le principali innovazioni contenute nel presente schema di regolamento riguardano:
  • le modalità di fruizione dei corsi
  • piena equiparazione e integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula, al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle scelte organizzative dei soggetti vigilati;
  • previsione di specifiche e più rigorose caratteristiche per la formazione a distanza (video-conferenza e e-learning), basate soprattutto sui principi di tracciabilità e interattività;
  • gli standard organizzativi;
  • maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con facoltà di distribuzione non uniforme nell’arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali);
  • riferimento all’anno solare (dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione o all’inizio dell’attività) al fine di allineare le diverse scadenze con semplificazione dell’attività di programmazione dei corsi;
  • contenuti dei prodotti formativi
  • prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento, indicati in una scheda allegata al regolamento;
  • percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (agenti/brokers/addetti call center) e alle caratteristiche oggettive dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.);
  • i requisiti dei soggetti formatori
  • se la formazione è in outsourcing, per gli enti erogatori è previsto l’obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale; tale previsione non si applica se i corsi sono tenuti ed organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari o da Università riconosciute dal MIUR;
  • per i docenti (anche nel caso di formazione erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari) sono previste specifiche caratteristiche di idoneità;
  • le modalità di accertamento delle competenze acquisite
  • disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica;
  • i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva
  • previsione di un ruolo più attivo e incisivo degli organi amministrativi delle imprese nella definizione di linee strategiche in materia di formazione degli intermediari.
Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all’obiettivo previsto dal “decreto Sviluppo bis” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall’innalzamento della market quality, grazie a standard professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative.

Scarica il documento di consultazione n.2_2014 (PDF) 

Mar
19
2013

IVASS - Pubblicato lo Schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati dalle c.d. scatole nere

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento, predisposto di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali, attuativo dell’articolo 32, comma 1 bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, volto a regolamentare le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere o equivalenti, che registrano l’attività del veicolo e a disciplinare l’interoperabilità di tali dispositivi in caso di sottoscrizione di un contratto r.c. auto con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare il dispositivo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte vanno inviati entro il 30 aprile 2013 all’indirizzo di posta elettronica: regolamentoscatolanera@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sui siti dell’IVASS, del Ministero e del Garante:

· le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

· le conseguenti risoluzioni assunte di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali

Reg scatola nera.pdf (219,93 kb)

RecentComments

None