Jul
23
2012
Il Trib. Termini Imerese, ord. 9 maggio 2012 ha chiarito che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non può ritenersi giustificata sulla base della sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.
Leggi il testo integrale dell'ordinanza: Trib. Termini Imerese, ord. 9 maggio 2012.
di Elena Occhipinti in http://www.lider-lab.sssup.it/lider/