Dec
10
2012
OAM

Chiarimenti in merito alla promozione, collocamento e conclusione di contratti di conto corrente da parte di agenti in attività finanziaria

Circolare del Ministero delle Economia e Finanze

 

OGGETTO: art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria.

L’art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari bancari e finanziari, IMEL, IP e Poste Italiane. Ne consegue che l’agente può esercitare attività che rientrano anche in una soltanto delle due categorie previste (crediti e servizi di pagamento). 

Si ha inoltre presente che:

1.  il conto corrente bancario o postale rientra nella nozione di conto di pagamento nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento – versamenti, trasferimenti e prelevamenti di fondi disposti dal pagatore o dal beneficiario (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del luglio 2011 sull’attuazione del Titolo II d.lgs. n. 11/2010, sez. I, par. 2);

2. la gestione di un conto di pagamento costituisce servizio di pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 11/2010.

La promozione, il collocamento e la conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente per conto di una banca rientra, pertanto, nell’attività di agenzia in attività finanziaria quando ha ad oggetto un servizio di pagamento (cfr. sub 1) ed, eventualmente, un finanziamento regolato in conto corrente (ad es. fido o possibilità di sconfinamento); può avere a oggetto il deposito nella misura in cui questo è connesso o strumentale rispetto al conto corrente.

IL DOCUMENTO 

Dec
10
2012
OAM

Risultati prove d'esame Sessioni V, VI, VII e VIII

disponibili i risultati dell'esame

Sono disponibili nelle aree riservate dei soggetti registrati al portale, i risultati delle prove d’esame relativi alle sessioni V e VI del 26 novembre 2012, VII e VIII del 28 novembre 2012.

Dec
10
2012
OAM

Termine per la prenotazione delle Sessioni IX, X, XI e XII della prova d'esame

dal sito web dell'OAM

 

Si avvisano gli utenti che il termine per prenotarsi alle Sessioni IX, X, XI e XII della prova d'esame (previste nei giorni 18 e 20 dicembre 2012) è stato posticipato al 14 dicembre 2012


Dec
10
2012

ISVAP - Statistiche della gestione dei rami: Infortuni; Malattia; Incendio ed elementi naturali; Responsabilità civile generale

Statistiche relative alla gestione dei rami: 1. Infortuni; 2. Malattia; 8. Incendio ed elementi naturali; 13. Responsabilità civile generale (portafoglio diretto italiano: anni 2006-2011)

 

Nel 2011 i premi lordi del lavoro diretto italiano contabilizzati complessivamente per i rami Infortuni, Malattia, Incendio ed elementi naturali e Responsabilità  civile generale hanno raggiunto 10.484 milioni di euro, costituendo il  28,8% dell’intera produzione dei rami danni (29,6% nel 2010).

Nel  seguente prospetto è riportata l’evoluzione della raccolta premi dei rami in questione.

Nell’allegato  sono fornite le tavole statistiche di dettaglio sui principali indicatori tecnici dei singoli rami relativi al periodo 2006-2011. Le statistiche sono state elaborate sulla base dei dati contabili delle imprese sottoposte alla vigilanza dell’ISVAP: imprese con sede legale in Italia e Rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

IL DOCUMENTO STATISTICO 

 

Dec
4
2012

Lider-Lab - Danno non patrimoniale: personalizzazione senza duplicazioni

Con la sentenza in esame la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, la correttezza della configurazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia ed omnicompresiva, ponendo l'accento, peraltro, sulla stringente necessità di una adeguata e concreta personalizzazione del suddetto danno in sede di liquidazione.

 

Con la sentenza in esame la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, la correttezza della configurazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia ed omnicompresiva, ponendo l'accento, peraltro, sulla stringente necessità di una adeguata e concreta personalizzazione del suddetto danno in sede di liquidazione.

Cassazione Civile n. 17161/2012 

Il caso è quello di un danneggiato a seguito di sinistro stradale, che, vittorioso in primo grado, propone appello chiedendo la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l'erroneità delquantum liquidato. La Corte di Appello di Roma, però, ritenendo corretta la quantificazione, rigetta l'appello.

Con ricorso per Cassazione, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella identificazione e quantificazione del danno biologico, estetico e morale... continua a leggere 

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