Jun
12
2012

ISVAP - Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto 

Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia

 

Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.   

Si fa seguito alla lettera del 19 aprile 2012 con cui sono state fornite indicazioni al mercato in merito ad alcune norme del “decreto liberalizzazioni” (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) in materia di r.c. auto. 

In relazione a quanto indicato nella citata lettera, le imprese in indirizzo sono tenute a comunicare a questa Autorità, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, quanto segue. 

Offerta di polizze che prevedono l’installazione della “scatola nera” (art. 32, comma 1):  stato di avanzamento del processo di definizione delle scelte strategiche in vista della commercializzazione di polizze r.c. auto che prevedono l’utilizzo della scatola nera, con riferimento sia ai profili commerciali che a quelli di gestione dei sinistri; alle imprese che già distribuivano polizze con scatola nera si chiede inoltre di illustrare le iniziative adottate medio tempore;  

Diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (art. 34-bis): soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati, per polizze stipulate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma (25 marzo 2012), della riduzione automatica del premio dell’annualità successiva in  caso di assenza di sinistri, senza possibilità di compensare la riduzione con eventuali aumenti di tariffa. Andranno trasmesse anche le circolari indirizzate alle reti di vendita nonché copia della documentazione contrattuale utilizzata per applicare la nuova disposizione.        

Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità (art. 32, commi 3-ter e 3-quater): iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medici-legali fiduciari. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Giancarlo Giannini) 

Jun
12
2012

ISVAP - COMUNICATO STAMPA DEL 7 GIUGNO 2012

Il Presidente dell’ISVAP, Giancarlo Giannini, e il Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore, Elena Bellizzi, hanno incontrato oggi  nella sede dell’Autorità i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori.  

Oggetto dell’incontro è stata l’applicazione delle recenti norme di liberalizzazione emanate dal governo in materia assicurativa. L’appuntamento si inquadra nell’ambito dei confronti periodici con le Associazioni sui temi d’interesse per gli assicurati.  

L’ISVAP in particolare ha illustrato l’orientamento dell’Autorità rispetto alle norme in materia di scatola nera, riduzione automatica del premio in assenza di sinistri e risarcibilità delle lesioni di lieve entità, specificando che:

1) l’offerta della scatola nera è obbligatoria per le imprese, con effetto dal regolamento attuativo che ISVAP sta definendo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il garante Privacy;

2) la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri va applicata secondo un meccanismo di “scorrimento” biennale, che prevede da subito l’indicazione all’assicurato della percentuale di riduzione del premio per l’anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione;

3) il solo danno biologico permanente deve essere valutato con un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre quello temporaneo può essere accertato anche solo visivamente.  

L’ISVAP ha informato inoltre le associazioni della lettera inviata il 5 giugno u.s. alle imprese per conoscere quanto stanno facendo per rendere concretamente operative le misure varate a difesa del consumatore dal Governo e ha preannunciato l’avvio di accertamenti ispettivi di verifica sul rispetto delle norme varate.   

Le Associazioni dei Consumatori partecipanti all’incontro hanno condiviso questi orientamenti ritenendo che solo una corretta interpretazione ed una puntuale applicazione delle norme può tutelare il consumatore.  

ISVAP e Associazioni dei Consumatori hanno altresì  deciso di dare periodicità mensile ai loro momenti di confronto. La prossima riunione si terrà il 6 luglio e avrà per oggetto la conciliazione paritetica e la mediazione in campo assicurativo.  

Jun
7
2012

Giannini rinuncia all'assemblea Isvap

L'Isvap avvia la stagione dell'austerità.

L'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, in linea con lo spirito dei programmi di revisione di spesa pubblica, ha deciso di cancellare la propria assemblea annuale. Una scelta che economicamente non darà certo grande sollievo alle casse dello Stato ma quantomeno risparmierà l'organizzazione dell'evento nel contesto complicato dei progetti di riforma delle Autorità indipendenti e di nomina dei vertici dell'Isvap.

Il presidente uscente Giancarlo Giannini, che nell'assemblea del 2010 aveva sottolineato la «prudenza tipica degli assicuratori italiani», la «solidità» e il «robusto ed articolato impianto di regole e di controlli», oggi, con il gruppo Fondiaria-Sai che da molti mesi opera senza i requisiti minimi patrimoniali, ha altre urgenze e priorità legate al peggioramento della crisi. (R. Fi.)

Jun
7
2012

Per le polizze da luglio un doppio preventivo

Si rafforza la trasparenza nell'ambito delle assicurazioni vita agganciate alla stipula di un mutuo. Negli ultimi mesi sono arrivate una serie di norme volte a eliminare abusi allo sportello e ad abbassare i costi dei premi a carico dei clienti che intendono agganciare il prestito ipotecario a una polizza che copre il rimborso del debito residuo in caso di decesso del mutuatario.

La legge del 24 marzo 2012, numero 27, che converte il decreto sulle liberalizzazioni, prevede infatti che se le banche condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenute a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili a chi offre il mutuo. Con l' espressione «non riconducibili», ha precisato poi l'Isvap (l'organismo che vigila sulle compagnie assicurative), si intende relativi a compagnie che non hanno accordi commerciali con la banca. Inoltre, è previsto che dalla consegna dei preventivi, la banca deve dare almeno 10 giorni lavorativi al cliente per cercare, per suo conto, contratti che abbiano condizioni di maggior favore. 

Dal primo luglio, quindi, i mutuatari avranno più possibilità di scelta, qualora il mutuo sia vincolato alla stipula di una polizza vita. Non solo, l'Isvap stabilisce che dal 1° settembre gli intermediari dovranno fornire un servizio gratuito online affinché gli utenti possano richiedere i propri preventivi.

Non mancano, però, dei punti critici: infatti è ammesso il principio che le banche possono vincolare l'erogazione del mutuo alla concessione di un contratto sulla vita (che difatti rimane un contratto accessorio). E poi le condizioni di maggiore trasparenza (obbligo dei due preventivi esterni) si applicano solo se l'intermediario vincola espressamente la concessione del prestito alla polizza. Nel caso in cui invece si limiti a "proporre" una polizza, formalmente svincolata dal mutuo, gli obblighi di comparabilità delle offerte decadono. 


Articolo di: Vito Lops

Fonte: Il Sole 24 Ore

Jun
7
2012

Spese di assicurazione senza detrazioni fiscali

7 giugno 2012

Le spese per l'assicurazione collegata a un mutuo non sono detraibili. Inoltre, sempre per le persone fisiche che vogliono costruirsi l'abitazione principale, non sono detraibili al 19% gli interessi pagati sui mutui ipotecari stipulati per acquistare il terreno su cui edificare l'immobile.

Sono queste alcune delle risposte, fornite dall'agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, sulle agevolazioni fiscali dedicate agli interessi passivi pagati da imprese o privati.

Considerando che tra gli oneri accessori degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale vi possono rientrare solo le «spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo», secondo la circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4, le Entrate hanno confermato che le spese per l'assicurazione dell'immobile non sono agevolate (circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4).

Con riferimento alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale, le Entrate hanno confermato che non sono agevolati gli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'immobile. Può essere detratto solo il 19 per cento degli interessi passivi e degli altri oneri relativi alla parte di «mutuo effettivamente utilizzata per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile» (circolare 18 maggio 2006, numero 17/E, risposta 6). Il concetto di costruzione si deve intendere in senso stretto e limitato ai soli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza i lavori.

La detrazione per gli interessi sulla costruzione dell'abitazione principale è stata estesa alla ristrutturazione edilizia dall'articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 30 luglio 1999, numero 311, ma non alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al restauro e al risanamento conservativo.

Infine, l'Agenzia ha dato indicazioni anche in merito a un quesito relativo al finanziamento utilizzato da un'impresa. Per le società di capitali, già la circolare 18 giugno 2008, numero 47/E, risposta 5.3, aveva chiarito che agli interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi si dovevano applicare le regole di deduzione dell'articolo 164 del Tuir (deduzione al 40% per le imprese e i professionisti o al 80% per gli agenti), il quale è una disciplina speciale che prevale sull'articolo 96, Tuir (deduzione limitata al 30% del Rol). Con la risposta riportata in questa pagina le Entrate hanno esteso questo principio anche all'ipotesi di acquisto in leasing di un'autovettura, in virtù della sostanziale equivalenza tra l'ipotesi di acquisto in proprietà di un bene con finanziamento e l'acquisto in leasing (risoluzione numero 4/E/2009).


articolo di: Luca De Stefani

fonte: Il sole 24 ore

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