Feb
22
2013

Corso di preparazione alla Prova di Idoneità 2013

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME per l’iscrizione alla Sezione A e B del RUI

Anche per quest’anno AC Formazione organizza il corso di preparazione all’Esame IVASS con tre diverse soluzioni di studio:

  • Corso in aula + autoapprendimento online (FAD) + simulazione di esame;
  • Corso in video conferenza + autoapprendimento online (FAD) + simulazione di esame;
  • Corso in autoapprendimento online (FAD) + simulazione di esame.

Per informazioni più dettagliate e costi visualizza la nostra proposta: CORSO DI PREPARAZIONE ESAME Ivass 2013.pdf


Per ogni chiarimento o necessità non esitate a contattarci, i tutor del corso saranno a Vostra completa disposizione.

AC Formazione S.r.l.

Nov
16
2012

Risposte corrette della Prova di Idoneità ISVAP del 15 giugno 2012 - Modulo Riassicurativo

Le risposte corrette e commentate del test (modulo riassicurativo) del 15 giugno 2012 relativo alla Prova di Idoneità ISVAP.

Risposte relative alla Prova di Idoneità ISVAP del 15 giugno 2012 - MODULO RIASSICURATIVO

 

001. Cosa è la riassicurazione “finite”?

A)  Una forma di riassicurazione che, pur potendo contemplare un minimo di esposizione da parte del riassicuratore, si configura come una rendita finanziaria per l’impresa cedente.

B)  Una forma di riassicurazione dove vengono applicati gli schemi di riassicurazione tradizionale e quelli di riassicurazione finanziaria in forma congiunta.

C)  Una forma di riassicurazione cui vengono applicati unicamente gli schemi di riassicurazione finanziaria.

 

002. La commissione scalare riconosciuta dal riassicuratore alla cedente è determinata:

A)  In funzione dei costi di acquisizione e di gestione dell’impresa cedente.

B)  In funzione proporzionale ai sinistri che rientrano nel trattato.

C)  In funzione inversa della percentuale dei sinistri di competenza rispetto ai premi di competenza.

 

003. Che cosa si intende con il termine “premi originali”?

A)  Il montepremi ceduto al riassicuratore.

B)  Il montepremi che rimane alla cedente al netto delle quote di premi di competenza del riassicuratore.

C)  Il montepremi contabilizzato nell’esercizio della cedente per le polizze da essa sottoscritte, al netto di storni e tasse.

 

004. Il deposito della riserva premi e della riserva sinistri:

A)  È costituito in qualsiasi forma dell’impresa cedente a garanzia dei propri impegni verso il riassicuratore.

B)  È costituito dal riassicuratore, nelle forme previste dal trattato, presso la cedente a garanzia dei propri impegni.

C)  Deve avvenire presso la banca del riassicuratore a garanzia degli impegni della cedente verso gli assicurati.

 

005. Quale di questi rischi è di norma previsto nelle clausole di esclusione in un trattato di riassicurazione?

A)  Il rischio guerra.

B)  Il rischio incendio.

C)  Il rischio terremoto.

 

006. Come si determina per il riassicuratore l’utile di un trattato proporzionale?

A)  Premi + costi – sinistri.

B)  Premi – costi – sinistri.

C)  Premi + spese di acquisizione – riserva sinistri.

 

007. Quale è la differenza tra il trattato “Stop Loss” e quello “Excess Loss”?

A)  Il trattato “Excess Loss” riguarda i sinistri il cui importo supera la franchigia stabilita; il trattato “Stop Loss” compensa la cedente per la parte che eccede l’importo della franchigia stabilita per ogni singolo sinistro.

B)  Il trattato “Excess Loss” non fa riferimento a singoli sinistri ma all’insieme di tutti i sinistri che possono interessare in un determinato arco di tempo un dato portafoglio di rischi; il trattato “Stop Loss” interessa i sinistri che superano la franchigia stabilita.

C)  Nel trattato “Excess Loss” la copertura riassicurativa riguarda le somme dovute per ciascun sinistro che superino la cd. priorità; nel trattato “Stop Loss” il riassicuratore si impegna a compensare la cedente delle perdite nella gestione assicurativa che superino un certo rapporto sinistri/premi convenuto.

 

008. Quale di questi trattati di riassicurazione protegge al massimo l’impresa cedente da una perdita di bilancio per frequenza sinistri molto elevata?

A)  Eccedente.

B)  “Excess Loss”

C)  “Stop Loss”

 

009. Che cos’è una “cooperation clause”?

A)  La clausola che prevede il potere del riassicuratore di dare consigli e istruzione alla cedente.

B)  La clausola che prevede il potere della cedente di dare consigli e istruzioni al riassicuratore.

C)  La clausola che prevede l’obbligo del riassicuratore di mettere un tutor a disposizione della cedente.

 

010. Cosa si intende per “entrata portafoglio sinistri”?

A)  L’addebito al riassicuratore della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. Con l’entrata del portafoglio sinistri, il riassicuratore si impegna a pagare i sinistri in sospeso, accollandosi eventuali aggravi o beneficiando di possibili risparmi in fase di liquidazione degli stessi.

B)  L’accredito al riassicuratore della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. Con l’entrata del portafoglio sinistri, il riassicuratore si impegna a pagare i sinistri in sospeso, accollandosi eventuali aggravi o beneficiando di possibili risparmi in fase di liquidazione degli stessi.

C) Il deposito presso la cedente della riserva sinistri alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza.

 

011. Che cosa rappresenta il massimale espresso su base MPL?

A)  L’ammontare del sinistro che eccede la somma assicurata.

B)  La stima dell’entità massima del sinistro che, in condizioni di normalità e salvo eventi eccezionali, può essere prodotto da un determinato rischio.

C)  Il massimale di polizza (somma assicurata) espresso in valore assoluto.

 

012. Nei trattati di riassicurazione facoltativi la dichiarazione di alimento quale valore riveste?

A)  È un onere a carico della cedente di presentare al riassicuratore la quietanza relativa al pagamento dell’indennizzo.

B)  È un obbligo a carico della cedente che è tenuta a comunicare al riassicuratore la stipula di un nuovo contratto cui dovrà applicare il contratto.

C)  È un semplice onere a carico della cedente di comunicare al riassicuratore la stipula di un nuovo contratto cui dovrà applicarsi il trattato.

 

013. Sono soggette agli adempimenti della circolare ISVAP n. 574/D del 2005 riguardante “le disposizioni in materia di riassicurazione passiva”:

A)  Tutte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie in Italia di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

B)  Tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e tutte le imprese con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo.

C)  Tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.

 

014. In un trattato di riassicurazione “stop loss” con una franchigia all’80% del montepremi protetto ed una garanzia al 40% del montepremi protetto, a carico di chi è il cumulo sinistri che eccede l’assieme?

A)  Della cedente.

B)  Del riassicuratore.

C)  È ripartito proporzionalmente tra cedente e riassicuratore.

 

015. Nel trattato “Stop Loss” la franchigia e la garanzia:

A)  Si riferiscono al cumulo dei sinistri che colpiscono il portafoglio dei rischi ceduti.

B)  Si riferiscono ai singoli sinistri che colpiscono il portafoglio dei rischi ceduti.

C)  Si riferiscono rispettivamente ai premi e ai sinistri che afferiscono al portafoglio.

 

016. È possibile in un trattato proporzionale prevedere una partecipazione alle perdite da parte dell’impresa cedente.

A)  Sì, ma soltanto se la sinistralità dei rischi ceduti al trattato supera il 120%.

B)  No.

C)  Sì.

 

017. È possibile indicizzare all’inflazione i valori essenziali (franchigia e garanzia) di un trattato non proporzionale?

A)  Sì, previa autorizzazione dell’Autorità di controllo dell’impresa cedente.

B)  Sì.

C)  No.

 

018. Come la cedente può liberare il riassicuratore di un trattato in quota da ogni ulteriore responsabilità per i rischi in corso alla fine della sua partecipazione al trattato?

A)  Mediante restituzione della commissione ricevuta nella misura pari ad 1/3 dei premi ceduti.

B)  Mediante addebito della riserva premi.

C)  Mediante addebito della riserva sinistri.

 

019. In presenza di questi dati riferiti ad un trattato in eccedente, qual è in valore assoluto la capacità di sottoscrizione dell’assicuratore? (conservazione: 1 pieno di 30; riassicurazione: 4 pieni)

A)  160.

B)  150.

C)  120.

 

020. Che cosa si intende per “ritenzione dei rischi”?

A)  La quota o parte di rischio conservata in proprio dalla cedente.

B)  La quota di rischio ceduta al riassicuratore.

C)  La quota o parte di rischio retrocessa dal riassicuratore. 

 

I COMMENTI ALLE RISPOSTE

 

1)      RISPOSTA B - Articolo 2 comma 1 lett. ee) Regolamento ISVAP 33 del 10 marzo 2010.

“Riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

b) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.”

 

2)      RISPOSTA C

“Il riassicuratore riconosce alla cedente una percentuale dei premi riassicurati a copertura dei costi di acquisizione e della gestione dei rischi e dei sinistri. Nel caso di commissione scalare questa percentuale è determinata a posteriori, ma deve essere prevista a priori nel contratto. La commissione scalare si basa su una tabella concordata tra cedente e riassicuratore che fissa la percentuale dei premi da imputare alla commissione in rapporto all’andamento percentuale dei sinistri (loss ratio).”

 

3)     RISPOSTA C

“E' il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.”

 

4)     RISPOSTA B

“ La pratica di trattenere un importo a deposito come garanzia è venuta in essere perche in caso di insolvenza del riassicuratore è più facile per la cedente usare quell’ammontare a compensazione di eventuali saldi dovuti dal riassicuratore. Di solito il deposito è costituito dal riassicuratore presso la cedente che lo trattiene per un anno, in caso di riserva premi. Per ciò che concerne il deposito riserva sinistri, anch’essi sono trattenuti dalla compagnia cedente e una tale riserva è istituita a garanzia degli obblighi contrattuali che il riassicuratore ha riguardo ai sinistri.”

 

5)     RISPOSTA A

“Essa è una clausola generalmente inserita nei trattati di riassicurazione come causa che autorizza il recesso, il quale è solitamente previsto anche nei seguenti casi: cessione del portafoglio, inadempimento, rottura delle relazioni commerciali tra i paesi delle parti.”

 

6)      RISPOSTA B

“L’eccesso dei ricavi sui costi è il profitto annuale su cui va calcolata la quota di partecipazione agli utili. […] Il riassicuratore riconosce alla cedente una commissione, cioè una percentuale dei premi riassicurati, a copertura dei costi di acquisizione e della gestione dei rischi e dei sinistri.”

 

7)     RISPOSTA C

“Excess Loss: accordo tra riassicurato e riassicuratore dove il riassicuratore si impegna a pagare tutti i sinistri che superino un limite specifico (punto di eccesso) rispetto ad un rischio singolo o ad un singolo evento.

Stop Loss: accordo che copre il riassicurato contro l’eventualità che la globalità dei suoi sinistri rispetto ai premi, in una determinata classe di affari, superi una percentuale prefissata. Il riassicuratore non è chiamato a pagare alcun sinistro fino a che  i sinistri globali dell’anno non eccedano una percentuale prefissata dei premi (franchigia). La portata della copertura riassicurativa è anch’essa espressa in rapporto sinistri a premi.”

 

8)     RISPOSTA C

“ Il trattato che protegge al massimo l’impresa cedente da una perdita di bilancio per frequenza sinistri molto elevata è il trattato Excess Loss (eccesso danni) in quanto, secondo questo accordo, il riassicuratore si impegna a pagare tutti i sinistri che superano un limite specifico rispetto ad un rischio singolo o ad un singolo evento.”

 

9)     RISPOSTA A

“Clausola elaborata dalla prassi che attribuisce al riassicuratore la facoltà di prestare assistenza e cooperazione al riassicurato e di associarsi nella difesa e nel controllo di ogni sinistro.”

 

10)  RISPOSTA B

“Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all’inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri.”

 

11)  RISPOSTA B

“ Il massimale è l’ammontare monetario fino al limite del quale il riassicuratore è responsabile per ciascun rischio ed è espresso su base somma assicurata o su base MPL (maximum probable loss).”

 

12)  RISPOSTA C

“Dichiarazione negoziale che soddisfa un onere in caso di trattato facoltativo ma che diventa un atto dovuto in caso di trattato obbligatorio per il riassicurato”

 

13)  RISPOSTA C

“Si veda intestazione circolare: “Alle Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI.  Alle Rappresentanze generali per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI. Alle Rappresentanze generali per l’Italia delle Imprese estere di riassicurazione LORO SEDI.”

 

14)  RISPOSTA A

“Nella riassicurazione STOP LOSS l’insieme dei sinistri (pagati) che supererà una prefissata percentuale dei premi di competenza è a carico del riassicuratore fino ad un ulteriore limite fissato in percentuale.”

 

15)  RISPOSTA A

“La franchigia è la percentuale prefissata dei premi che i sinistri globali dell’anno non devono eccedere. Qualora ciò accadesse, il riassicuratore sarà tenuto a pagare il sinistro.”

 

16)  RISPOSTA C

“Il riassicuratore condivide proporzionalmente i premi incassati (meno le commissioni) così come i rischi, i sinistri e le altre spese sostenute dall’assicuratore cedente. Pertanto sia la cedente sia il riassicuratore si impegnano reciprocamente, entro prestabilite quote, sulla sorte di un singolo rischio.”

 

17)  RISPOSTA B

“Si, è possibile, soprattutto quando la liquidazione è differita nel tempo viene usata la CLAUSOLA DI STABILITA’ nella quale l’assicuratore è tenuto ad indicizzare il livello della sua ritenzione, adeguandolo nel tempo al potere di acquisto della moneta.”

 

18)  RISPOSTA B

“Quando il riassicuratore inizia la propria partecipazione a un contratto di riassicurazione si possono avere due casi:

-          Se il contratto non prevede l’accredito della riserva premi all’inizio della sua partecipazione, questo riassicuratore parteciperà solo ai rischi che iniziano o si rinnovano dopo il 1 gennaio e sarà responsabile solo dei sinistri che possano avvenure su quei rischi.

-           Se invece la cedente gli accredita effettivamente la riserva premi al 1 gennaio per la sua quota di partecipazione allora questo riassicuratore sarà tenuto a pagare tutti i sinistri che avverranno dal 1 gennaio in poi indipendentemente dal fatto che la polizza sia stata o meno rinnovata nell’esercizio in corso. Analogamente, il riassicuratore che cessa il rapporto verrà chiamato a pagare i sinistri che avvengono in epoca successiva alla disdetta (ma relativa a premi di polizze cedute durante il rapporto contrattuale) a meno che non gli venga trattenuta la riserva premi.”

 

19)  RISPOSTA B

30x4= 120 + 30 = 150

 

20) RISPOSTA A

“Il problema della ritenzione dei rischi (o problema dei “pieni”) è la determinazione della somma massima che una azienda di assicurazione può assicurare a proprio rischio. In altre parole, il problema della ritenzione dei rischi consiste nel determinare la frazione della massa dei rischi che la compagnia ritiene adeguato trattenere.”

 

Nov
14
2012

La Rassegna Stampa di oggi

I titoli: I conti delle banche resistono alla crisi - Visco convoca i vertici degli istituti sul peggioramento del credito - Più trasparenza e buona gestione - Vigilanza unica, rischio slittamento - Se Berlino tira di nuovo il freno sulle banche

 

LA STAMPA I CONTI DELLE BANCHE RESISTONO ALLA CRISI 

LA STAMPA VISCO CONVOCA I VERTICI DEGLI ISTITUTI FOCUS SUL PEGGIORAMENTO DEL CREDITO  

IL SOLE 24 ORE PIU' TRASPARENZA E BUONA GESTIONE  

IL SOLE 24 ORE VIGILANZA UNICA, RISCHIO SLITTAMENTO  

Nov
13
2012

RC Auto - oltre un milione di euro da destinare al settore RC auto in favore dei consumatori

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso...

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare (Schema di Decreto Ministeriale n. 512)  - che consta di un solo articolo – prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la legge 135/2012 ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

Con D.M. 23 novembre 2004 dell’allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l’importo complessivo di 55.128.308 euro. All’interno di tale somma, l’importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all’ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell’incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l’utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

Secondo la relazione, tale progetto ha determinato l’installazione della “scatola nera” su quasi 14 mila autoveicoli, coinvolgendo 15 imprese di assicurazione, permettendo sconti per gli assicurati che hanno aderito all’iniziativa pari al 10% del premio. L’articolo 32 del D.L. 1/2012 ha poi espressamente previsto che, qualora l’assicurato acconsenta all’installazione della “scatola nera”, i costi relativi alla stesa sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell’ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l’articolazione delle iniziative previste dall’articolo 5 del D.M. 23 novembre 2004. A  tal fine l’unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell’assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe.

Le specifiche attività da realizzare e le modalità di rendicontazione delle spese con convenzione stipulata fra la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico e l’ISVAP (ovvero L’IVASS se nel frattempo subentrato).

Nov
9
2012

Approvato dal Consiglio dei Ministri lo Statuto dell'IVASS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo statuto dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS che con la spending review di luglio ha sostituito l’ISVAP nel ruolo di ente di vigilanza del mercato assicurativo...

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo statuto dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS che con la spending review di luglio ha sostituito l’ISVAP nel ruolo di ente di vigilanza del mercato assicurativo (cfr. comunicato stampa n. 38 del 5 luglio 2012). Il decreto Digitalia del 4 ottobre ha poi affidato all’IVASS nuove funzioni, tra cui la prevenzione amministrativa delle frodi assicurative (cfr. comunicato stampa n. 48 del 4 ottobre 2010).

Lo Statuto, nello stesso spirito della legge istitutiva, consente una più efficace opera di vigilanza del settore attraverso un modello semplificato di gestione. Il provvedimento, in particolare, disciplina il funzionamento dell’Istituto e dei 3 organi di cui è composto: il Presidente, il Consiglio e il Direttorio integrato. Al Presidente – carica che riveste di diritto il Direttore Generale della Banca d’Italia – spettano le funzioni di rappresentanza e di coordinamento dell’attività dell’ IVASS. Al Consiglio, composto dal Presidente e da due Consiglieri, spettano tutte le funzioni di organizzazione interna dell’Istituto e di attuazione delle linee strategiche del Direttorio. Quest’ultimo è costituito dal Governatore della Banca d’Italia, che lo presiede, dal Presidente dell’IVASS, da tre vice-direttori generali della Banca d’Italia e da due Consiglieri. Il modello di governance dello statuto è dunque ispirato ai principi di collegialità e trasparenza di gestione attraverso una forte integrazione tra organi e struttura della Banca d’Italia e l’IVASS, ma al tempo stesso garantisce una maggiore snellezza ed efficacia del sistema attraverso una previsione di atti di delega e la regolamentazione degli intereventi dell’istituto nei casi di necessità ed urgenza.

Lo statuto contiene anche alcune disposizioni sulle incompatibilità per i membri dell’Istituto e un codice etico per tutti gli organi e i dipendenti al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità dell’azione dell’istituto oltre che per impedire situazioni di possibile conflitto di interesse. 

 

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