Nov
26
2012

Antitrust e Banca d'Italia - credito al consumo, i controlli sui siti internet

 

Informazioni più chiare per i consumatori che navigano sul web per scegliere le offerte del credito al consumo. E’ il risultato dell’azione portata avanti dalla Banca d’Italia e dall’Antitrust nell’ambito dello sweep comunitario 2011, che si è concluso nell’ottobre 2012 e i cui dati sono stati resi noti oggi a Bruxelles.  

In attuazione dell’iniziativa comunitaria, in Italia sono stati esaminati 15 siti da parte delle due Autorità: 4 sono risultati immediatamente in linea con le prescrizioni normative; in 11 casi le informazioni pubblicizzate relativamente a prestiti personali e carte di pagamento ‘revolving’ hanno richiesto interventi correttivi.

In particolare, la Banca d’Italia ha riscontrato che alcuni operatori non avevano inserito negli annunci pubblicitari tutte le informazioni richieste dalla direttiva sull’offerta di credito ai consumatori quali l’importo totale dovuto dal consumatore o un esempio rappresentativo del costo del finanziamento.  In altri casi i moduli Iebcc (Informazioni europee di base sul credito ai consumatori) non riportavano tutte le informazioni obbligatorie in base alla citata normativa per consentire al consumatore di compiere scelte consapevoli.

IL COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO BANCA D'ITALI - ANTITRUST

IL COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE 

 

Nov
23
2012

L'istituzione dell'IVASS - Audizione parlamentare di Luigi Signorini sull'Unione Bancaria

AUDIZIONE PARLAMENTARE SULL’UNIONE BANCARIA NELL’AREA DELL’EURO Luigi Federico Signorini, Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, è stato ascoltato oggi sull'Unione bancaria nell'area dell'euro davanti alla Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati.

 

[...]

L’istituzione dell’IVASS 

La riforma della vigilanza assicurativa italiana, in linea con l’obiettivo indicato dalle norme istitutive dell’IVASS (art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135), ha perseguito un più stretto collegamento tra la funzione di supervisione sul settore assicurativo, assegnata alla nuova Autorità, e quella svolta dalla Banca d’Italia sulle banche e su altri operatori del mercato finanziario.  

Per favorire questa maggiore  integrazione tra funzioni,  la legge – pur mantenendo un’autonoma soggettività giuridica  dell’ente di supervisione assicurativa – ha previsto una condivisione degli organi di vertice delle due Autorità: il Presidente dell’IVASS è individuato nel Direttore Generale della Banca d’Italia; al Direttorio, integrato con due elementi esperti del campo delle assicurazioni nominati su proposta del Governatore, sono attribuiti i poteri di indirizzo e di direzione strategica dell’IVASS nonché la competenza ad assumere i provvedimenti a rilevanza esterna in materia di vigilanza assicurativa. Il Presidente e i due esperti in materia assicurativa compongono il Consiglio dell’IVASS, al quale spetta l’amministrazione generale dell’Istituto. 

Le norme delineano un assetto istituzionale volto ad accrescere sia l’efficacia della complessiva funzione di supervisione prudenziale, sia l’efficienza delle Autorità responsabili del suo esercizio, in linea con gli obiettivi legislativi di contenimento dei costi. In tale prospettiva la legge prefigura specifiche forme di raccordo operativo, quali l’utilizzo da parte dell’IVASS delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia e i distacchi di personale tra le due Autorità.  

La soluzione adottata avvicina il nostro assetto di vigilanza di stabilità a quello verso il quale si sono già orientati altri paesi europei, quali la Germania, la Francia e il Regno Unito, ove è presente un’unica Autorità di vigilanza bancaria e assicurativa. La tendenza a integrare le due funzioni trova fondamento anche nella  rilevanza che le imprese di assicurazione rivestono per la stabilità finanziaria a livello sistemico, tenuto conto delle dimensioni delle medesime e delle interconnessioni con il settore finanziario. In tale ottica, un più forte collegamento della Banca d’Italia con l’Autorità di vigilanza assicurativa può contribuire positivamente all’attività che la prima svolge nell’ambito del SEBC e dello European Systemic Risk Board. Le norme salvaguardano nel contempo l’indipendenza dei due Istituti che, sul piano formale e sostanziale, restano esclusivi responsabili dei compiti e delle decisioni a ciascuno attribuiti.  

La Banca d’Italia, nel rispetto delle disposizioni e dei tempi da esse individuati, ha eseguito compiti importanti ai fini dello start up del nuovo organismo. Il 31 ottobre scorso il Direttorio ha deliberato lo Statuto, che è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e, dopo l’esame in sede consiliare,  inviato al Presidente  della Repubblica per la definitiva approvazione. Nella stessa data, il Governatore ha proposto, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, i nomi dei due esperti – Alberto Corinti e Riccardo Cesari – che, al momento dell’entrata in vigore dello statuto, affiancheranno il Presidente nel Consiglio dell’IVASS. 

Nella stesura dello statuto si è tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella legge sia dell’opportunità di promuovere soluzioni uniformi rispetto allo statuto della Banca.  Sono stati riaffermati i principi di autonomia, indipendenza e trasparenza applicabili all’Istituto e ai componenti dei suoi organi; definite le competenze degli organi e le loro essenziali regole di funzionamento; stabiliti i principi di fondo che disciplinano le deleghe conferibili dagli organi, individuando le materie non delegabili; precisati obblighi, doveri e incompatibilità dei membri degli organi e del personale, prevedendo l’adozione di codici etici per gli uni e per gli altri. Lo Statuto attribuisce al Consiglio dell’IVASS l’individuazione di forme di collaborazione con la Banca d’Italia ulteriori rispetto all’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche; come richiesto dalla legge, inoltre, esso specifica criteri per una gestione efficiente del nuovo Istituto, che perseguirà l’obiettivo del contenimento dei costi attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e avvalendosi di strumenti di controllo di gestione e di valutazione delle performance. 

 L’entrata in vigore dello Statuto, a cui è formalmente annesso l’avvio dell’operatività del nuovo ente di controllo delle assicurazioni, è stata fissata al 1° gennaio 2013; da quella data avrà termine il periodo transitorio sorto con l’emanazione del D.L. 95, che ha dichiarato la decadenza degli organi dell’ISVAP e attribuito al Presidente le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, con l’obbligo di riferire con cadenza quindicinale al Direttore Generale della Banca in ordine all’attività svolta e ai provvedimenti assunti. L’ex Presidente, ora commissario, dell’ISVAP ha puntualmente adempiuto a questo dovere di informativa posto a suo carico.  

Nei primi quattro mesi di attività, il  nuovo organismo dovrà assumere decisioni importanti. Il Consiglio è infatti chiamato a definire, sentite le organizzazioni sindacali, il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, unitamente a un piano di riassetto organizzativo. In entrambi i casi, la legge pone vincoli stringenti, prevedendo che non si possano configurare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto all’ordinamento dell’ISVAP e che alla riorganizzazione conseguano risparmi rispetto al costo totale di funzionamento di quest’ultimo. Parallelamente, recenti interventi legislativi hanno assegnato nuove incombenze all’IVASS quali la costituzione di una nuova struttura “anti-frode”. 

 Negli scorsi mesi, nel quadro di una  collaborazione ampia con l’ISVAP che ha riguardato anche le strutture operative, la Banca d’Italia ha avviato attività preparatorie per l’avvio dell’IVASS ulteriori rispetto a quelle già richiamate. Sono stati svolti approfondimenti sulle esigenze e sui margini di convergenza  delle attività e del modus operandi delle due Autorità. Un apposito Tavolo tecnico ha consentito di accrescere reciprocamente la conoscenza – sul piano normativo, metodologico e organizzativo – delle funzioni di vigilanza svolte dalle due Autorità. I  lavori hanno fatto emergere come tra vigilanza bancaria e assicurativa vi siano alcune  analogie ma anche significativi elementi di ifferenziazione, in parte giustificati dalle specificità dei due comparti.   Sono state previste forme di stretta collaborazione e di scambio informativo su alcune aree di competenza congiunta, come la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e gli sviluppi della regolamentazione a livello internazionale.   IL DOCUMENTO COMPLETO 

 

Nov
20
2012

Banca d'Italia - Revisione della disciplina del sistema stragiudiziale denominato Arbitro Bancario Finanziario

Provvedimento del 13.11.12 - Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazioni dei prefetti.

 

L’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce la possibilità per i prefetti di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti.

In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova Sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa disciplina il procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere a oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o a altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

In base agli articoli 3 e 8 del Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010 – concernente l’emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – il provvedimento non è stato sottoposto né a consultazione pubblica né ad analisi di impatto in considerazione sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell’urgenza di definire quanto prima modalità uniformi e coerenti con il funzionamento dell’ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base alla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, sul sito internet della Banca d'Italia e dell’Arbitro Bancario Finanziario e sulla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana.

IL DOCUMENTO 

Nov
19
2012

Banca d'Italia Questioni di economia e finanza n. 140

POLITICHE MACROPRUDENZIALI, MICROPRUDENZIALI E MONETARIE: CONFLITTI E ASPETTI COMPLEMENTARI (MACROPRUDENTIAL, MICROPRUDENTIAL AND MONETARY POLICIES: CONFLICTS, COMPLEMENTARITIES AND TRADE-OFFS)


Paolo Angelini, Sergio Nicoletti-Altimari, Ignazio Visco, novembre 2012

Il lavoro analizza la recente letteratura sulla politica macroprudenziale e la sua interazione con altre politiche, enfatizzando alcuni risultati importanti. In primo luogo, ci sono esternalità nel settore finanziario, spesso in forma di eccessiva crescita del credito. Inoltre, la politica monetaria deve preoccuparsi della stabilità finanziaria. In terzo luogo, gli strumenti macroprudenziali possono moderare il ciclo finanziario. Infine, ci sono complementarità tra politiche monetarie e macroprudenziali, ma anche rischi di conflitto. Alla luce di questi risultati si discutono i recenti avvenimenti nell'area dell'euro dove, in seguito alla crisi del debito sovrano, è in atto un fenomeno di ri-nazionalizzazione della finanza, che amplifica le divergenze tra le economie. Il lavoro sostiene che in linea di principio le autorità nazionali vorrebbero manovrare gli strumenti macroprudenziali disponibili per compensare l'eterogeneità delle condizioni finanziarie, ma attualmente hanno poco spazio di manovra poiché nel periodo precedente alla crisi erano state accumulate riserve di capitale insufficienti. Vari fattori possono spiegare i bassi livelli di capitalizzazione delle banche su scala mondiale. Il lavoro suggerisce che le attività ponderate per il rischio non avrebbero colto in modo adeguato i rischi in molte giurisdizioni; mostra inoltre che i rapporti di capitale delle banche europee e statunitensi sono inversamente proporzionali alla dimensione della banca. Ciò conferma che alcune caratteristiche degli apparati microprudenziali sono cruciali per prevenire l'instabilità finanziaria. 

Testo (in inglese)  

 

Nov
19
2012

Banca d'Italia - raccolta di dati sui sistemi di remunerazione e incentivazione di Banche e SIM

In attuazione di due linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE), la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione con la quale richiede a banche e SIM di trasmettere dati relativi ai loro sistemi di remunerazione e incentivazione; una parte del contenuto della comunicazione è sottoposta a consultazione pubblica.

 

In attuazione di due linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE), la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione con la quale richiede a banche e SIM di trasmettere dati relativi ai loro sistemi di remunerazione e incentivazione; una parte del contenuto della comunicazione è sottoposta a consultazione pubblica.

IL COMUNICATO 

 

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