Oct
26
2012

Banca d'Italia - istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012 per la migrazione alla SEPA

La Banca d'Italia pubblica per la consultazione le istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti armonizzati e i tempi della migrazione agli schemi di bonifico e addebito diretto della Single Euro Payments Area (SEPA)...

Dal sito di Banca d'Italia

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE ISTRUZIONI APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO UE 260/2012 PER LA MIGRAZIONE ALLA SEPA

La Banca d'Italia pubblica per la consultazione le istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti armonizzati e i tempi della migrazione agli schemi di bonifico e addebito diretto della Single Euro Payments Area (SEPA).Alle autorità competenti designate dagli Stati Membri è attribuito il compito di presidiare la regolare applicazione del Regolamento UE. Nel nostro Paese, tale funzione è stata attribuita alla Banca d'Italia, in virtù dei compiti di sorveglianza sul sistema dei pagamenti che essa svolge ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario.Nell'ambito di tale competenza, sono state predisposte le citate istruzioni applicative; esse si rendono necessarie perché il Regolamento UE, pur essendo immediatamente applicabile agli Stati Membri, rinvia a decisioni nazionali per quel che riguarda l'individuazione degli specifici servizi di pagamento soggetti a migrazione e per l'attivazione o meno di alcune deroghe. Per il loro carattere generale e astratto, inoltre, le disposizioni comunitarie richiedono interventi interpretativi per chiarirne i contenuti e le modalità di applicazione concreta.Il Provvedimento quindi individua i servizi di pagamento corrispondenti al bonifico e all'addebito diretto che dovranno migrare agli standard della SEPA, indica i servizi di pagamento non soggetti all'obbligo di migrazione, stabilisce le regole per l'attivazione di alcune deroghe previste dal Regolamento UE.Eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro il 26 novembre 2012 a: Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, via Milano 60/g - 00184 ROMA. Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o di firma digitale le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo smp@pec.bancaditalia.it; ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio.
Oct
25
2012

Banca d'Italia - Avviso agli Agenti ed ai Mediatori circa i termini del periodo transitorio

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che...


Avviso agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi circa i termini del periodo transitorio come definiti dal 2° correttivo al D.lgs. 141/2010

Si avvisa che il 2 ottobre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 il D.Lgs. n.169 del 19 settembre 2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 141/2010 recante – tra l’altro - la riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che: 

  • gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina,  fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall’Organismo per gli agenti e mediatori (OAM)  entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell’OAM. 
  • in relazione all’attività di agenzia nei servizi di pagamento svolta su mandato di un istituto di pagamento (IP) o di un istituto di moneta elettronica (IMEL) italiano, i soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dalla Banca d’Italia possono continuare a operare in base alla previgente disciplina  fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  in corso di emanazione,  che fissa i requisiti per l’accesso nella sezione speciale del nuovo elenco (riservata agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento), ovvero,  fino all’accoglimento o al rigetto da parte dell’OAM dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale, qualora l’istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 giorni.  Alla scadenza del periodo transitorio come sopra determinato la Banca d’Italia cesserà la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dell’albo dei mediatori creditizi. 
Oct
24
2012

Banca d'Italia - Bollettino di Vigilanza luglio 2012

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie, Provvedimenti rilevanti di carattere particolare delle autorità creditizie
 
 
Oct
22
2012

Banca d'Italia - Comunicazione relativa all'entrata in vigore del Regolemanto UE n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e dei credit default swap

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento sullo short selling (regolamento (UE) n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari...

 

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento sullo short selling (regolamento (UE) n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari.

Per i titoli di Stato e i CDS sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce:

a) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7);
b) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncoveredsu credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13, 14);
c) l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato (art. 17), previa notifica alle autorità competenti.

In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (d.lgs 58/1998), introdotto con il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

In particolare, alla Banca d'Italia dovranno essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni.

Vendite allo scoperto (short selling) 

 

Oct
17
2012

Banca d'Italia - Difficoltà nell'ottenimento di informazione o nell'apertura del conto base

Banca d'Italia ha indirizzato una comunicazione agli operatori interessati che richiama l'attenzione sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione agli obblighi in tema di offerta del conto di base.


Comunicazione alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento sull'offerta del conto di base

Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la Convenzione che definisce le caratteristiche del conto di base, stipulata dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), da Poste Italiane S.p.A. e dall'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP).

La Banca d'Italia ha indirizzato una comunicazione agli operatori interessati che richiama l'attenzione sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione agli obblighi in tema di offerta del conto di base.

IL TESTO 

OFFERTA DEL CONTO DI BASE 

Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la Convenzione sul “conto di base”, stipulata il 28 marzo 2012 dalla Banca d’Italia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), da Poste Italiane S.p.A. e dall’Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP). La convenzione definisce le caratteristiche del conto di base che – secondo quanto stabilito nell’art. 12, comma 4, del decreto legge n. 201/2011 (decreto “Salva Italia”) - deve essere obbligatoriamente offerto dalle banche, da Poste Italiane e dagli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento. 

La corretta attuazione dell’obbligo di legge, sulla base di quanto definito dalla “Convenzione”, rappresenta una condizione fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore. In particolare, la finalità di una più ampia tracciabilità dei pagamenti presuppone un agevole accesso di tutte le categorie di utenti ai servizi di pagamento elettronici basati su conto corrente o conto di pagamento. Detto accesso è favorito dalla previsione dell’offerta obbligatoria di un conto di base che, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, consente di effettuare un numero predeterminato di operazioni con strumenti di pagamento elettronici. Per le fasce di clientela socialmente svantaggiate il conto è gratuito. 

Nei primi giorni di avvio della Convenzione sono state segnalate da parte di alcuni cittadini difficoltà ad aprire il conto di base o a ottenere informazioni in merito a esso presso gli sportelli di alcuni prestatori di servizi di pagamento. 

In considerazione di ciò, si richiama l’attenzione dei prestatori di servizi di pagamento sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione ai richiamati obblighi di legge. In particolare, andranno tempestivamente adottate le misure organizzative, procedurali e formative necessarie per ricomprendere nell’ambito dell’offerta commerciale il conto di base nonché per assicurare idonea informativa al pubblico per il tramite degli sportelli e dei siti internet aziendali. 

IL DOCUMENTO ORIGINALE 

 

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