Aug
3
2012

Banca d'Italia - Rilevazione dello stato dell’automazione del sistema creditizio. Profili tecnologici e di sicurezza, anno 2011 - Il rapporto, dedicato a “Patrimonio applicativo, processi e metodologie, scelte tecnologiche”, è stato pubblicato sul sito CIPA

La "Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema creditizio", curata annualmente dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione) in collaborazione con l'ABI, dal 2010 è strutturata in due parti distinte, una dedicata ai profili economici e organizzativi dell'IT, l'altra all'utilizzo delle tecnologie

02-08-2012

 

La "Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema creditizio", curata annualmente dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione) in collaborazione con l'ABI, dal 2010 è strutturata in due parti distinte, una dedicata ai profili economici e organizzativi dell'IT, l'altra all'utilizzo delle tecnologie.
Il rapporto ora pubblicato, "Patrimonio applicativo, processi e metodologie, scelte tecnologiche", analizza in modo puntuale lo sviluppo applicativo e le scelte del sistema bancario italiano. Il lavoro fornisce un quadro articolato del cosiddetto "parco applicativo aziendale", dei principali aspetti metodologici del processo di sviluppo e del ciclo di vita del software e traccia una panoramica delle scelte tecnologiche che lo caratterizzano.
L'indagine è stata condotta su un duplice campione di 22 gruppi bancari e 23 banche singole, che rappresentano, in termini di sportelli e dipendenti, l'80% del sistema bancario italiano.

 

·         Testo

Aug
2
2012

Banca d'Italia - Nuove Guide pratiche sui contratti di conto corrente e di mutuo ipotecario

01-08-2012

 

Con gli obiettivi di adeguare i contenuti al mutato contesto normativo e di migliorare le conoscenze finanziarie degli utenti dei prodotti bancari e finanziari, sono state emanate versioni aggiornate delle Guide pratiche sui contratti di conto corrente e di mutuo ipotecario che gli intermediari sono tenuti a stampare e rendere disponibili alla clientela in conformità ai modelli redatti dalla Banca d'Italia.

Le Guide sono disponibili sia in lingua italiana sia in lingua tedesca.

 

·         Il Conto corrente in parole semplici
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza › 20 giugno 2012 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti › Allegato 3 - Guide pratiche › Guida pratica al conto corrente: Il Conto corrente in parole semplici

·         Il Conto corrente in parole semplici (versione in lingua tedesca)
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza › 20 giugno 2012 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti › Allegato 3 - Guide pratiche › Guida pratica al conto corrente: Il Conto corrente in parole semplici (versione in lingua tedesca)

·         Il mutuo per la casa in parole semplici
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza › 20 giugno 2012 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti › Allegato 3 - Guide pratiche › Guida pratica al mutuo: Il mutuo per la casa in parole semplici

·         Il mutuo per la casa in parole semplici (versione in lingua tedesca)
Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Disposizioni di vigilanza › 20 giugno 2012 - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti › Allegato 3 - Guide pratiche › Guida pratica al mutuo: Il mutuo per la casa in parole semplici (versione in lingua tedesca)

Aug
1
2012

Banca d'Italia - Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario

Allo scopo di favorire la conoscenza degli orientamenti, la relazione di quest’anno si compone, tra l’altro, di un’illustrazione dei casi di maggiore interesse, con finalità prevalentemente divulgative, e di una vasta rassegna delle decisioni dedicata soprattutto agli uffici reclami degli intermediari e, più in generale, agli operatori del diritto.

 

Allo scopo di favorire la conoscenza degli orientamenti, la relazione di quest’anno si compone, tra l’altro, di un’illustrazione dei casi di maggiore interesse, con finalità prevalentemente divulgative, e di una vasta rassegna delle decisioni dedicata soprattutto agli uffici reclami degli intermediari e, più in generale, agli operatori del diritto.

vai al documento

fonte: Banca d'Italia

Aug
1
2012

Spending Review - COVIP si salva, ISVAP viene accorpata a Banca d'italia e diventerà IVASS

Le funzioni dell'Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni verranno accorpate da Banca d'Italia. La COVIP invece resterà in vita con gli attuali poteri e funzioni. Mettiamo in evidenza l'articolo 13 del disegno di legge 3696 approvato al Senato.

 

Le funzioni dell'Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni verranno accorpate da Banca d'Italia.

La COVIP invece resterà in vita con gli attuali poteri e funzioni.

 

Mettiamo in evidenza l'articolo 13 del disegno di legge 3396 approvato al Senato 

Articolo 13 

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attivita` di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu` stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e` istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche´ sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione»;

«3. L’Istituto opera sulla base di princıpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita`, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private)»;

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP decadono e il Presidente dell’ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, mantenendo il trattamento economico connesso all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.»;

«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d’Italia in ordine all’attivita` svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP. L’ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato»;

«32. Alla medesima data l’ISVAP e` soppresso e l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell’IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell’IVASS e` determinata entro il limite di un numero pari alle unita` di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l’ente soppresso»;

«33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS, fermo restando che lo stesso non potra`, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell’ISVAP»;

«34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei princıpi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra` realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell’ente soppresso»;

 

vai al testo del disegno di legge 

 

 

Jul
31
2012

Banca d'Italia - Circolare n. 154 (aggiornamento n. 48 del 24 luglio 2012) segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

 

CIRCOLARE N. 154 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE. SCHEMI DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER L'INOLTRO DEI FLUSSI INFORMATIVI

La Circolare detta le istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia.

E' suddivisa in tre parti:
nella prima parte sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico-operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie; la seconda e la terza presentano gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi rispettivamente per le banche e per altri intermediari finanziari.

In particolare, la Circolare disciplina i seguenti flussi informativi:

- segnalazioni di vigilanza delle banche (cfr. Circolare n. 272 "Manuale per la compilazione della matrice dei conti");
- segnalazioni di vigilanza su base consolidata delle banche (cfr. Circolare n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza su base consolidata"); 
- segnalazioni statistiche e di vigilanza sull'attività di intermediazione mobiliare (cfr. Circolare n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare");
- segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (cfr. Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari Iscritti nell'<Elenco Speciale>");
- segnalazioni statistiche e di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio (cfr. Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio").

La Circolare regola altresì il "flusso di ritorno" offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle segnalazioni. 

Aggiornamento n. 48 del 24 luglio 2012

 
 
 

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