Aug
1
2012
Le funzioni dell'Autorità di Vigilanza sulle imprese di assicurazioni verranno accorpate da Banca d'Italia.
La COVIP invece resterà in vita con gli attuali poteri e funzioni.
Mettiamo in evidenza l'articolo 13 del disegno di legge 3396 approvato al Senato
Articolo 13
«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attivita` di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu` stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e` istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche´ sui prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione»;
«3. L’Istituto opera sulla base di princıpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita`, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazione private)»;
«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP decadono e il Presidente dell’ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, mantenendo il trattamento economico connesso all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.»;
«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d’Italia in ordine all’attivita` svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP. L’ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato»;
«32. Alla medesima data l’ISVAP e` soppresso e l’IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell’IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell’IVASS e` determinata entro il limite di un numero pari alle unita` di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l’ente soppresso»;
«33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS, fermo restando che lo stesso non potra`, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell’ISVAP»;
«34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell’IVASS nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei princıpi dettati dallo statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra` realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell’ente soppresso»;
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