Sep
27
2012

Fusione per incorporazione di RB Vita s.p.a e L’Assicuratrice Italiana Vita s.p.a in Allianz s.p.a.

PROVVEDIMENTO N. 3006 DEL 21 SETTEMBRE 2012 Fusione per incorporazione di RB Vita s.p.a., con sede in Milano e L’Assicuratrice Italiana Vita s.p.a., con sede in Milano, in Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità dalla gestione danni alla gestione vita.

 

PROVVEDIMENTO N. 3006 DEL 21 SETTEMBRE 2012 

Fusione  per incorporazione di  RB Vita s.p.a., con sede in Milano e L’Assicuratrice Italiana Vita s.p.a., con sede in Milano, in Allianz s.p.a., con sede in Trieste. Trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità dalla gestione danni alla gestione vita.

È autorizzata la fusione per incorporazione di di RB Vita s.p.a., con sede in Milano e L’Assicuratrice Italiana Vita s.p.a., con sede in Milano, in Allianz s.p.a., con sede in Trieste.  

È autorizzato il contestuale trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità di Allianz s.p.a. dalla gestione danni alla gestione vita. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’Autorità.

il Provvedimento 

Aug
27
2012

Provvedimento n. 2999 - Contributo di vigilanza per l'anno 2012 a carico degli intermediari e dei periti

CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2012 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2012 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

 

(Misura del contributo) 

1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue: 

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche  €         53,00 

a2) persone giuridiche  €       295,00 

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche  €         53,00 

b2) persone giuridiche  €       295,00 

c) sezione C (produttori diretti) €         19,00 

d) sezione D (banche, intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 10.000,00 

d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro €   9.200,00 

d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro €   6.900,00 

d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro €   5.750,00 

d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari €   2.300,00 

  finanziari e SIM. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.


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Aug
27
2012

ISVAP: Provvedimento n. 2998 concernente modifiche al Regolamento n. 31 recante la disciplina della banca dati sinistri

Il presente Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.

 

Il presente Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.

 

vai al provvedimento e agli esiti della pubblica consultazione

 

Jul
30
2012

ISVAP: Provvedimento n. 2993/2012 - Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

 

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

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Jul
18
2012

Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 36/2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

PROVVEDIMENTO N. 2992 DEL 18 LUGLIO 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

L’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha demandato all’ISVAP l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

La disposizione trae origine dalla necessità di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture. La possibilità per le imprese di assicurazione di investire nei menzionati attivi ai fini della copertura delle riserve tecniche, fatti salvi i principi generali della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, è in parte già ammessa dalle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, nell’ambito delle diverse tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e OICR) in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal settore di attività economica di riferimento.

Scarica il Provvedimento, la Relazione, gli esiti della pubblica consultazione e gli allegati

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