May
16
2013

IVASS commercializzazione di polizze r.c. auto tramite siti internet che non consentono l'identificazione degli intermediari assicurativi

Segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea (5 giorni), tramite i seguenti siti internet che non consentono l’identificazione degli intermediari né l’accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi: www.emissione5giorni.com, www.polizza5giorni.it, www.privatimport.it

COMUNICATO STAMPA DEL 16 MAGGIO 2013 

L’IVASS rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea (5 giorni), tramite i seguenti siti internet che non consentono l’identificazione degli intermediari né l’accertamento della relativa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: 

www.emissione5giorni.com

www.polizza5giorni.it

www.privatimport.it

L’Autorità richiama l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare: 

a) i dati identificativi dell’intermediario; 

b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica; 

c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS. 

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 

I siti web che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte. 

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it: 

− degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); 

− dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”; 

− del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse degli utenti

Mar
19
2013

IVASS - In pubblica consultazione lo schema di Provvedimento in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web

Documento che reca lo schema di provvedimento recante disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell’articolo 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il presente documento reca lo schema di provvedimento recante disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell’articolo 22, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 30 aprile 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: homeinsurance@ivass.it utilizzando l’allegata tabella.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

- le conseguenti risoluzioni dell’Autorità.

reg. home insurance.pdf (104,11 kb) 

Mar
19
2013

IVASS - Pubblicato lo Schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati dalle c.d. scatole nere

In pubblica consultazione lo schema di Regolamento che disciplina le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento, predisposto di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali, attuativo dell’articolo 32, comma 1 bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, volto a regolamentare le modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da dispositivi elettronici, c.d. scatole nere o equivalenti, che registrano l’attività del veicolo e a disciplinare l’interoperabilità di tali dispositivi in caso di sottoscrizione di un contratto r.c. auto con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare il dispositivo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte vanno inviati entro il 30 aprile 2013 all’indirizzo di posta elettronica: regolamentoscatolanera@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sui siti dell’IVASS, del Ministero e del Garante:

· le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

· le conseguenti risoluzioni assunte di concerto dall’IVASS, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Garante per la protezione dei dati personali

Reg scatola nera.pdf (219,93 kb)

Feb
28
2013

IVASS - Certificato di chiusa inchiesta e furto del veicolo

E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta


Oggetto: Articolo 150-bis Codice delle Assicurazioni.

Assicurazione furto e incendio di veicolo. Certificato di chiusa inchiesta. 

Si fa riferimento all’articolo 150-bis del Codice delle Assicurazioni, introdotto dall’articolo 34-ter del c.d. decreto “liberalizzazioni”- decreto legge n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012 – in base al quale è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale. 

Ad un anno dall’entrata in vigore della norma pervengono a questa Autorità segnalazioni che lamentano ancora la subordinazione del risarcimento del danno conseguente a furto o incendio del veicolo alla consegna del certificato di chiusa inchiesta. Tale situazione determina disagi per i consumatori ed appesantimento dell’attività delle Procure della Repubblica che continuano a ricevere richieste di rilascio del suddetto certificato. 

Ciò posto, le imprese in indirizzo dovranno effettuare, con il coinvolgimento delle funzioni internal audit e compliance, idonee verifiche sulle procedure liquidative interne, fornendo conferma a questa Autorità, entro il 31 marzo 2013, dell’avvenuto adeguamento alle disposizioni di legge.

LA LETTERA CIRCOLARE 

 

Feb
28
2013

IVASS - Bollettino mensile gennaio 2013

Bollettino mensile, Nuova serie, Anno I n. 1/2013 del 28 febbraio 2013

 

Bollettino mensile

Nuova serie

Anno I n. 1/2013

Pubblicato il 28 febbraio 2013

 

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