Nov
13
2012

I due nodi dell'Ivass: statuto e vice-direttore

Venerdì scorso il consiglio dei ministri ha approvato lo statuto dell'Ivass, il nuovo organo di vigilanza delle assicurazioni (o forse sarebbe meglio dire il prolungamento attivo della Banca d'Italia sulle polizze). Ma in realtà a parte alcune certezze filtrate...

 

Venerdì scorso il consiglio dei ministri ha approvato lo statuto dell'Ivass, il nuovo organo di vigilanza delle assicurazioni (o forse sarebbe meglio dire il prolungamento attivo della Banca d'Italia sulle polizze). Ma in realtà a parte alcune certezze filtrate - tra cui la data di partenza ufficiale del successore dell'Isvap, cioè gennaio - di concreto si sa ancora abbastanza poco su come funzionerà. Anche perché, e questa è la prima novità, lo statuto approvato dal consiglio dei ministri tre giorni fa contiene qualche piccola variazione rispetto a quello licenziato da Bankitalia, e per ora non si conosce la versione definitiva...continua a leggere

 

Fonte: La Repubblica

Articolo di: VITTORIA PULEDDA

 

Nov
13
2012

RC Auto - oltre un milione di euro da destinare al settore RC auto in favore dei consumatori

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso...

Lo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare (Schema di Decreto Ministeriale n. 512)  - che consta di un solo articolo – prevede la riprogrammazione a vantaggio dei consumatori nel settore assicurativo di una quota residua di risorse già assegnate all’ISVAP per un progetto pilota già concluso.

Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, la legge 135/2012 ha previsto l’istituzione dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che succederà in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell’ISVAP secondo i termini e i tempi stabiliti dalla medesima legge e opererà sulla base dei principi di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.

Con D.M. 23 novembre 2004 dell’allora Ministro delle attività produttive, sentite le Commissioni parlamentari, sono state individuate le iniziative da attuare con le disponibilità del Fondo sanzioni antitrust per il 2004 per l’importo complessivo di 55.128.308 euro. All’interno di tale somma, l’importo di 7.000.000 euro è stato assegnato all’ISVAP per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno 5 regioni dell’incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe RCAuto, attraverso l’utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.

Secondo la relazione, tale progetto ha determinato l’installazione della “scatola nera” su quasi 14 mila autoveicoli, coinvolgendo 15 imprese di assicurazione, permettendo sconti per gli assicurati che hanno aderito all’iniziativa pari al 10% del premio. L’articolo 32 del D.L. 1/2012 ha poi espressamente previsto che, qualora l’assicurato acconsenta all’installazione della “scatola nera”, i costi relativi alla stesa sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite.

A conclusione di tale progetto, permangono nella disponibilità dell’ISVAP somme residue per capitale e interessi pari a 1.222.485 euro, che si ritiene necessario riprogrammare a vantaggio dei consumatori, integrando a tal fine l’articolazione delle iniziative previste dall’articolo 5 del D.M. 23 novembre 2004. A  tal fine l’unico articolo dello schema di decreto ministeriale in esame destina tali somme ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell’assicurazione RC auto, con particolare riferimento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori di cui agli articoli 131 e 136, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni private ed ai più recenti interventi normativi finalizzati alla riduzione dei costi e delle tariffe.

Le specifiche attività da realizzare e le modalità di rendicontazione delle spese con convenzione stipulata fra la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico e l’ISVAP (ovvero L’IVASS se nel frattempo subentrato).

Nov
9
2012

On. Francesco Barbato: tempistica per l'avvio della concreta operatività dell'IVASS

attuazione alle norme di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, istitutive dell'IVASS, il quale prevede, tra l'altro, al comma 30, che entro il termine (già spirato il 3 novembre 2012) di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge...

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08420

presentata da FRANCESCO BARBATO giovedì 8 novembre 2012, seduta n.716

 

 BARBATO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che: 

   [...] parimenti, risulta preoccupante che non sia stata ancora data attuazione alle norme di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, istitutive dell'IVASS, il quale prevede, tra l'altro, al comma 30, che entro il termine (già spirato il 3 novembre 2012) di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, siano nominati i consiglieri del nuovo Istituto e ne sia predisposto lo statuto, il quale deve essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
   in tale contesto appare indispensabile dare un segnale di forte discontinuità rispetto a discutibili e ad avviso dell'interrogante opache prassi di vigilanza nel settore assicurativo, volte a tutelare i poteri forti piuttosto che a garantire il rispetto della legalità e la tutela dei consumatori e del mercato; 
   se non ritenga doveroso assumere iniziative per procedere al più presto alla sostituzione del commissario straordinario dell'ISVAP Giannini, il quale, anche alla luce dell'inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto in relazione alla gestione del gruppo Fondiaria-SAI, al di là dei profili strettamente penali, non appare all'interrogante evidentemente disporre più di quei requisiti di autorevolezza ed onorabilità indispensabili per mantenere il delicato ruolo che riveste ormai da tempo; 
   se non intenda assicurare, anche attraverso ulteriori iniziative rafforzative della normativa in materia, che il nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) possa effettivamente garantire la stabilità e la garanzia della solvibilità dell'intero comparto assicurativo nazionale, evitando il ripetersi di vicende oscure quale quella che sta coinvolgendo il gruppo FONSAI, nonché promuovendo l'introduzione di norme che consentano agli organi di vigilanza di monitorare l'ammontare degli emolumenti riconosciuti alla dirigenza dalle compagnie assicurative, e di verificarne l'effettiva corrispondenza ai risultati di gestione; 
   quale sia la tempistica per l'avvio della concreta operatività dell'IVASS. 

 

Oct
26
2012

Inizia il trasferimento di dominio per il sito dell'Authority

A pochi giorni dall'entrata in scena della nuova Autorità di Vigilanza si vedeno i primi cambiamenti

A pochi giorni dall'entrata in scena della nuova Autorità di Vigilanza si vedono i primi cambiamenti

Oct
22
2012

Decreto Crescita 2.0, art. 21 e 22 le novità in campo assicurativo

In evidenza i due articoli del Dl 179/2012 


Art. 21.

Contrasto alle frodi nel Ramo RC Auto

Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

 1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l’IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fi ne di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ai fi ni dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall’articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l’archivio nazionale dei veicoli e con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l’Automobile Club d’Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata di cui all’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all’articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall’Ufficio centrale italiano di cui all’articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l’IVASS.

Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all’IVASS, per l’alimentazione dell’archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l’accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b) , e comunicano all’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifi cazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell’esercizio delle sue funzioni l’IVASS evidenzia dall’elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L’IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all’Autorità giudiziaria e alle forze di polizia. 7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 22.

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo:

Abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC AUTO e i contratti in abbinamento

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170 -bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

Contratti base per l'RC Auto 

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere — ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo — un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Siti internet delle imprese: accesso da parte dei clienti alla consultazione della propria situazione assicurativa

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

Formazione e Aggiornamento professionale: nuovi standard organizzativi e tecnologici

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

Collaborazione tra intermediari principali

10. Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a) , b) , d) , dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fi ne di garantire adeguata informativa ai consumatori.

Responsabilità della collaborazione

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

Piattaforma comune per la gestione e conclusione di contratti assicurativi

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

Termini di prescrizione

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l’IVASS, anche mediante internet, garantisce un’adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all’interno della relazione di cui all’articolo 21, comma 2, un’esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.


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