Aug
2
2012
Cancellazione dell’obbligo di indicare nei contratti di credito futuri anche il tasso effettivo globale (Teg). Inserimento delle imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore credito al consumo Ancora: esclusione dei finanziamenti concessi alle cooperative finanziarie tra dipendenti di amministrazioni pubbliche dalla disciplina sul credito al consumo prevista al capo II del titolo VI del Testo unico bancario, quella su amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Quindi: possibilità, per gli enti di beneficenza, di praticare il microcredito, dietro il vincolo che le due attività siano praticate congiuntamente. Inoltre: forte riduzione dell’obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell’elenco degli agenti in attività finanziaria. Limitazione dello stesso vincolo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano attività di conclusione dei contratti di credito e che abbiano svolto attività di agenzia per tre anni su cinque. E cancellazione del medesimo obbligo, per i soggetti che svolgono solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito. Infine, in tema di cessione del quinto, la richiesta al governo di chiarire se debba essere previsto, per i soli dipendenti pubblici o anche per quelli privati, l’obbligo in forza del quale l’Inps è tenuta a continuare a operare trattenute sulle pensioni, nel caso in cui il debitore di un finanziamento passi dallo status di lavoratore a quello di pensionato. Sono queste solo alcune delle principali novità contenute nel parere positivo rilasciato ieri dalla commissione finanze della camera dei deputati, in merito allo schema di secondo decreto correttivo in materia di credito al consumo. Provvedimento atteso al varo definitivo del consiglio dei ministri. Il parere, come detto, contiene richieste di modifica al testo, che l’esecutivo farà proprie, quando il provvedimento giungerà in consiglio dei ministri per la seconda lettura. Il d.lgs., va ricordato modifica e integra il decreto legislativo 141/2010, in attuazione della direttiva 2008/48/Ce. Italia Oggi ne aveva anticipato i contenuti quando il governo esaminò il testo in prima lettura, il 14 giugno scorso. Tra le principali novità previste la libertà di scelta dell’assicurazione a copertura del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio; enti di beneficenza più liberi nel praticare il microcredito; doppio binario dei canali di distribuzione (mediatori, broker e consulenti da un lato e agenti finanziari, promotori e agenti assicurativi dall’altro) ed estensione delle norme antiriciclaggio per colpire chi riceve assegni irregolari.