Mar
26
2012

"Tariffe comincia il gioco dei tre preventivi" di Paolo Golinucci - FONTE: CORRIERECONOMIA

Assicuratori obbligati a fornirli, ma non c'è nessun incentivo diretto per innescare la concorrenza DI PAOLO GOLINUCCI

Il confronto è assicurato. Si può riassumere in questi gioco di parole una delle novità principali del pacchetto liberalizzazioni. D'ora in poi, infatti, prima di firmare una polizza Rc auto ogni assicurato dovrà ricevere dall'intermediario almeno tre preventivi di gruppi diversi. Con informazioni corrette e trasparenti anche sulle condizioni contrattuali. Niente di più di quello che un accorto consumatore può già fare da solo, utilizzando i comparatori assicurativi via web o facendosi fare dei preventivi dalle compagnie dirette. Ma si tratta di un vero e proprio «New deal» per i principali intermediari assicurativi in Italia (oltre 33.000 tra agenti e broker) alle prese dal 24 gennaio con l'obbligo di offrire tre preventivi di imprese diverse, anche se gran parte di questi (almeno 18.000) possono vendere le polizze di una sola compagnia. La rete in Italia la rete distributiva è fortemente sbilanciata su agenti «monomandatari» (il 70% del totale) rispetto a quelli «plurimandatari» che rappresentano più imprese assicurative. Il broker, intermediario che non rappresenta gli assicuratori ma collabora con molti di loro per trovare la soluzione più adatta al cliente, è una figura ancora poco sviluppata in Italia dove pesa numericamente per meno del 10%.  Sulla scarsa concorrenza prodotta dal pacchetto sulle liberalizzazioni, si è espresso anche Giovanni Pitruzzella, presidente Antitrust, in una recente audizione in Senato: «la disposizione è suscettibile di disincentivare il plurimandato (ovvero lo sviluppo di reti di agenti con più contratti di agenzia e come tali in grado di offrire polizze di compagnie diverse con sconti e politiche commerciali in concorrenza) e, al contempo, incentivare il permanere di agenti monomandatari (quindi in esclusiva di fatto) che offrono il solo prodotto della compagnia della quale sono agenti, dopo aver semplicemente scaricato (senza pertanto alcun vero confronto concorrenziale) le offerte già disponibili al pubblico su Internet di altre compagnie. In tal modo non sembra potersi innescare alcun pieno processo competitivo, che al contrario può avvenire esclusivamente attraverso lo sviluppo di reti di agenti realmente plurimandatari, come tali in condizioni di comparare a vantaggio della domanda e delle sue esigenze la miglior polizza qualità/prezzo (ovvero rischi assicurati e contenuto polizza con tariffa)». Per questo motivo anche il Sindacato agenti di assicurazione (Sna), presieduto da Claudio Demozzi, aveva chiesto un'apertura al plurimandato automatico per gli agenti «in esclusiva» oppure la collaborazione di questi con agenti di altra impresa assicuratrice, oggi vietata. Per rendere davvero competitivo e conveniente per il cliente l'assaggio di 3 proposte differenti. Che cosa offre il mercato i preventivi, comunque, si possono fare anche da soli. E, una volta fatto il confronto, si può anche sottoscrivere direttamente la polizza Ecco alcuni indirizzi utili: il broker 6sicuro del gruppo Assiteca sul sito www.6sicuro.it; oppure www.facile.it; www.cercassicurazioni.it; www.chiarezza.it; www.assicurazione.it . Un servizio di multi preventivazione Rc auto, nel rispetto del decreto sulle liberalizzazioni, è offerto ad agenti e broker assicurativi in abbonamento da Supermoney. L'Aiba (Associazione italiana broker di assicurazione) che conta 1.084 associati, offre ai propri iscritti uno strumento informatico che segue gli obblighi di informazione che il broker è chiamato ad assolvere in tema di Rca, garantendo sia una comparazione delle tariffe sia delle condizioni di contratto. Il preventivatore Isvap , accessibile gratuitamente al sito www.isvap.it sezione «tuo preventivatore» mette a confronto soli i premi delle polizze. Qui sotto i costi dell'Rc auto per alcuni utenti tipo usando il preventivatore dell'Aiba e quello dell'Isvap.

FONTE: CORRIERECONOMIA

Mar
13
2012

"Previdenza, tutte le novità e le risposte" di Maria Carla De Cesari - FONTE: IL SOLE 24ORE

Martedì 13 marzo 2012

Maria Carla De Cesari

Se questa è la filosofia della riforma, capace di assicurare maggiore equità – ciascuno riceve in base a quanto versa, senza addossare su altri, in particolare sulle generazioni future, l'onere di una prestazione troppo generosa – la fase transitoria ha dovuto essere calibrata in modo da evitare penalizzazioni eccessive per alcuni.

In questo senso, si è molto discusso sulla platea degli esonerati dalla riforma (al di là di quanti hanno raggiunto i requisiti per la pensione nel 2011): all'inizio sono stati esclusi tutti i lavoratori che hanno dovuto lasciare il lavoro in seguito ad accordi individuali e incentivi all'esodo non collegati a procedure collettive. Ora con il Dl Milleproroghe nella platea dei potenziali esentati rientrano anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (per esempio le comunicazioni obbligatorie), che saranno specificati con un decreto ministeriale (entro il 30 giugno), e il lavoratore deve possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla precedente disciplina, avrebbero oportato a conseguire il trattamento entro il 2013. In ogni caso, c'è da rilevare l'handicap delle risorse, che forse non saranno adeguate a coprire tutte le esenzioni. Fra gli altri esonerati: le persone che hanno risolto o accettato di risolvere il rapporto di lavoro nell'ambito di una procedura collettiva di mobilità che sia terminata con la stipula un accordo sindacale prima del 4 dicembre 2011. Rientrano, poi, nell'esenzione anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre, e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Infine, sono esonerati i lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure i dipendenti pubblici che abbiano ottenuto di essere esonerati dal servizio.

Con il Milleproroghe viene individuata una clausola di salvaguardia per il caso in cui la platea interessata all'applicazione delle vecchie norme sia superiore alla capienza delle risorse in campo. In questo caso, si prevede che le domande ulteriori, rispetto a quelle ammesse, potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali solo a condizione che, con decreto del ministro del Lavoro, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.

Un capitolo aperto resta quello della ricongiunzione dei contributi dai fondi alternativi all'Ago verso l'Inps: dal 2010, infatti l'operazione è diventata onerosa per evitare tra l'altro che la "somma" possa aumentare i contributi anti 1996, quelli valorizzati con il calcolo retributivo. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, sembra aver chiuso le speranze mettendo sul tavolo i fondi che sarebbero necessari per la ricongiunzione gratuita: 378 milioni quest'anno; 1,4 miliardi dal 2015. Tuttavia, i lavoratori colpiti dalla nuova ricongiunzione hanno dato vita, attraverso Internet, a un movimento di protesta. Al di là dei sindacati.

FONTE: IL SOLE 24ORE

Mar
8
2012

"Meglio fare preventivi scritti" di Giorgio Costa - FONTE: SOLE 24ORE

giovedì 8 marzo 2012

Giorgio Costa ROMA Meglio i preventivi per il cliente in forma scritta, obbligo di polizza professionale solo dal 13 agosto 2012 (ma al cliente ne va comunque dichiarata l'esistenza o meno), ricorso al giudice per la fissazione del compenso nel caso in cui le parti non lo abbiano stabilito al momento dell'incarico con tariffe professionali in vigore fino a quando non saranno emanati nuovi parametri da parte del ministero. E gli Ordini continueranno comunque a liquidare le parcelle relative a incarichi (perfettamente validi) conclusi o assunti dal professionista prima dell'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni e per i quali non sia stato concordato con il cliente il compenso. Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, ha scritto ieri ai presidenti dei Consigli degli ordini per fissare alcuni punti in materia di compensi e tariffe dopo l'approvazione dell'articolo 9 del Dl 1/2012 votato dal Senato e ora all'esame della Camera. I compensi dopo il Dl Il comma 3 dell'articolo 9 del Dl prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. La norma approvata dal Senato, il 1° marzo, non prevede più che il preventivo debba essere reso in forma scritta a richiesta del cliente. Ma, sempre ex articolo 9, comma 3, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. «Sia il preventivo, sia il conferimento dell'incarico e la definizione del compenso si possono perfezionare anche mediante accordo verbale. Tuttavia – scrive Siciliotti – è consigliabile ricorrere sempre alla forma scritta sia per la redazione del preventivo sia per la pattuizione del compenso nonché per l'indicazione degli estremi della polizza». Polizza che, secondo il Consiglio nazionale, è da ritenersi obbligatoria solo dopo il 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti (Dl 138/2011). Il professionista sino a tale data deve indicare al cliente la presenza o meno di copertura assicurativa. L'intervento del giudice Abrogate le tariffe professionali, il ministero della Giustizia dovrà individuare parametri a cui i giudici dovranno far riferimento nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi che potrà esservi, precisa Siciliotti, «non solo in presenza dello svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche nelle ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato fra le parti al momento del conferimento dell'incarico». Infatti, l'articolo 9 del Dl liberalizzazioni non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, o la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, in questi casi il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 2233 del Codice civile. Abrogate le tariffe professionali, ma non quelle che disciplinano i compensi per l'esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie. In particolare, per ciò che interessa l'attività degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (curatori e consulenti tecnici d'ufficio in primis) per tali attività non vi è in alcun modo di concordare il compenso con il cliente e i compensi spettanti, per legge, sono sempre liquidati dal giudice. Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale (quando ad esempio il cliente non paga il professionista) «il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». Tuttavia, stante che non è possibile paralizzare l'attività di liquidazione dei giudici e lasciare in sospeso, per un tempo oggi non prevedibile, il diritto dei professionisti al compenso per prestazioni professionali, per il Consiglio nazionale, «i giudici dovrebbero continuare ad utilizzare le tariffe giudiziarie fino alla emanazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. A sostegno di questa tesi depone «anche la risposta dello scorso 2 febbraio del ministro della Giustizia all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Capano, che indica ai giudici la possibilità di continuare a fare riferimento alle tariffe professionali sino all'emanazione dei parametri ministeriali».

FONTE: SOLE 24ORE

Feb
8
2012

SPESE ALLA PROVA DI QUOTA 1.000 EURO di Alessandro Galimberti (8 febbraio 2012) - FONTE: SOLE 24ORE

Si scrive convenzionalmente antiriciclaggio, ma oggi più che mai è il simbolo della lotta all'evasione fiscale. Perchè la "caccia" dei tempi moderni al contante, sempre più visto – e quasi sempre a ragione – come veicolo per ogni tipo di transazione che voglia rimanere occulta, ha un certificato di nascita convenzionale, che la colloca dentro le strategie di contrasto al riciclaggio internazionale di denaro.

La normativa di riferimento è infatti il decreto legislativo 231 del 2007, rubricato in Parlamento come «attuazione della direttiva comunitaria 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo». Quando quel decreto viene promulgato dal Presidente della repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e infine entra in vigore, il 29 dicembre di cinque anni fa, il tema del "contante" è ancora strettamente legato, soprattutto, all'incubo delle Torri Gemelle e del terrorismo integralista, forse un po' al problema delle mafie nostrane, mentre la possibile "app" fiscale rimane debitamente sullo sfondo.

Resta il fatto che al debutto del 2008, gli italiani – popolo affezionatissimo all'utilizzo della carta moneta, forse non a caso – devono misurarsi con le nuove restrizioni: per la prima volta le transazioni tra privati, cioè non mediate da un istituto, e in contanti non potranno più superare i 5.000 euro, pena la segnalazione di operazione sospetta e un corredo di sanzioni pecuniarie, quando non addirittura l'attrazione su di sè dell'occhio investigativo della Procura.

Ma quella prima "stretta" sui rubinetti del profondo nero dura lo spazio di una primavera. Già a fine giugno del 2008 entrano definitivamente in vigore i correttivi sul monitoraggio del contante, decisi in tempi record dal nuovo governo Berlusconi con il decreto datato 30 aprile.

Le soglie di segnalazione per le operazioni in sospetto di antiriciclaggio tornano a 12.500 euro, come prima dell'avvento del decreto legislativo 231/2007, tetto che vale per i pagamenti in contanti o con assegni "liberi" e per il saldo dei libretti al portatore. Contestualmente sparisce l'obbligo di inserire il codice fiscale nella girata dei titoli trasferibili, misure che, tutte insieme coordinate, mettono il silenziatore alla guerra all'antiriciclaggio. Restano solo i limiti fissati per il circuito dei Money transfer: 2mila euro "free" o, se è provata la congruità dell'operazione rispetto alle condizioni economiche di chi la richiede, 5mila euro.

Ma nel decreto legge 112 del 25 giugno 2008, entrato in vigore lo stesso giorno, c'era di più, visto che venivano stralciate tutte le norme di maggior rigore sulla tracciabilità dei pagamenti ai professionisti, con un sostanziale ritorno al passato. Saltava l'obbligo di tenere un conto corrente per l'attività e quello di riscuotere i compensi in denaro esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti, tutti adempimenti che erano stati introdotti dal decreto legge 223 (decreto "Bersani-Visco") dal 12 agosto 2006. Rigore tracciabile che, è opportuno ricordarlo, riguardava i professionisti ma non le imprese. Il limite per la tracciabilità comunque, nella versione Visco–Bersani era fissato a 1.000 euro per il periodo dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008, con una prima riduzione a 500 euro dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, per passare poi alla soglia definitiva di 100 euro dal 1° luglio 2008.

Il colpo di spugna sulla "tracciabilità" dell'estate del 2008 ha vita più lunga, tanto che solo due anni esatti più tardi lo stesso governo Berlusconi, alle prime avvisaglie della grave crisi finanziaria che poi travolgerà il Paese, è costretto a rimettere mano al problema "contante", guarda caso nel Dl stabilità denominato «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». In «adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore» i limiti alle transazioni in contanti sono adeguate all'importo di «euro cinquemila» (articolo 20 del Dl 78/2010).

Non basta. Il rischio di collasso della finanza italiana, l'urgenza di rifinanziare il debito pubblico con misure a effetto quasi immediato (almeno nelle intenzioni del legislatore) quali la lotta all'evasione fiscale, portano a due ulteriori interventi, ravvicinati come possono essere i fulmini (della speculazione internazionale) in un cielo già cupo (dell'economia del paese). Così la principale misura antievasione messa in campo dal Governo con la manovra d'estate bis (Dl 138/2011 del 13 agosto) è una nuova stretta sull'utilizzo di denaro contante, assegni e libretti di deposito al portatore. La misura come al solito formalmente persegue la lotta a fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, ma ha soprattutto un impatto diretto sui fenomeni di evasione fiscale, imponendo una maggiore tracciabilità dei mezzi di pagamento. Il tetto scende a 2.500 euro.

Il rapido susseguirsi di interventi sull'articolo 49 del decreto legislativo antiriciclaggio (231 del 2007, articolo che fissa i limiti delle operazioni non tracciate da segnalare) fa chiaramente intendere che ormai non è più (solo) questione di inseguire il terrorismo internazionale o le architetture di reinvestimento delle mafie. Con la legge antiriciclaggio, il governo italiano insegue il contante che sfugge al Fisco, che fa crollare la fiducia dei mercati sull'Italia e il rating internazionale del Paese, e che fa impennare lo spread. Lo dimostra la tempestività con cui il premier Mario Monti, appena insediato interviene ancora, e subito, sulla soglia di utilizzabilità del contante: con l'articolo 12 della manovra salva-Italia (Dl 201/2011), entrato in vigore il 6 dicembre 2011, riduce ulteriormente la soglia di 2.500 euro, fissando a 1.000 euro l'importo a partire dal quale il contante e gli strumenti assimilati non possono essere usati per pagare.

Mille euro è la soglia che cambia la vita e le abitudini per milioni di italiani. Nella tagliola della tracciabilità non finiscono più solo gli acquisti più o meno straordinari per ogni famiglia, ma tutta una serie di operazioni non propriamente da vip. Dall'acquisto di elettrodomestici al ritiro della pensione, dalla riduzione del libretto di risparmio aperto dai nonni alla nascita dei nipotini all'hotel per le vacanze in riviera: tutto ormai dovrà passare per carte di credito, assegni intestati o bonifici bancari. Tutto deve lasciare traccia e rimanere negli archivi del grande fratello fiscale, anche a futura memoria.

Con la consapevolezza che la strada intrapresa questa volta è "one way": indietro, nella guerra al contante, non si tornerà più.

FONTE: SOLE 24ORE

Jan
18
2012

"Assicurazioni, ora addio all'esclusiva" di Luigi Chiarello - FONTE: ITALIA OGGI

Addio all'agente assicurativo monomandatario. Il pacchetto liberalizzazioni, venerdì al vaglio del consiglio dei ministri, prevede la fine del rapporto di esclusiva tra agenti e compagnie assicurative. E vieta a queste ultime anche di vendere direttamente ai clienti finali i propri prodotti o servizi. Tutto, insomma, dovrà passare dagli agenti plurimandatari. Attenzione, però. Il provvedimento sul tavolo del Cdm prevede anche un limite minimo di soggetti da mettere in concorrenza. Infatti, il testo dispone che «chiunque distribuisca servizi e prodotti assicurativi dei rami danni e vita, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, deve offrire i servizi e prodotti di almeno due diverse compagnie assicurative». In sostanza, basterà avere in portafogli i prodotti di appena due compagnie assicurative per essere già in regola col ruolo di agente plurimandatario. Ovviamente, visto il divieto di vendita diretta, la norma impone gli stessi obblighi anche a tutte le agenzie di assicurazione collocate sul territorio. Nulla si dice, invece, in merito al subagente. Che non ricade nell'obbligo minimo di dover servire almeno due compagnie assicurative. Ma a quel livello, nei fatti, la concorrenza esiste già. I termini entro cui gli agenti di assicurazione e le compagnie assicurative dovranno adeguare la propria attività, per allinearsi ai nuovi vincoli e così realizzare un assetto più competitivo del mercato assicurativo nel paese, non sono stringenti. Infatti tutti questi soggetti avranno un anno di tempo. Ma il countdown scatterà non appena il pacchetto di liberalizzazioni diventerà operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

FONTE: ITALIA OGGI

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