Oct
2
2012

Sole 24 ore - Incapace, investimenti: la Sim deve risarcire anche il lucro cessante

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1° ottobre 2012 n. 16674 La banca è tenuta a restituire all’investitore affetto da megalomania gli investimenti per l’acquisto di futures, che hanno determinato la perdita dell’intero patrimonio mobiliare,

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1° ottobre 2012 n. 16674

La banca è tenuta a restituire all’investitore affetto da megalomania gli investimenti per l’acquisto di futures, che hanno determinato la perdita dell’intero patrimonio mobiliare, maggiorati del risarcimento del danno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16674/2012 accogliendo il ricorso del risparmiatore, respinto in appello, relativo alla richiesta di ristoro anche per il lucro cessante...continua a leggere sul Sole 24 Ore 

 

Oct
2
2012

LIDER LAB -La mancata partecipazione alla procedura di mediazione integra un comportamento in frode alla legge

 

Ad avviso del Trib. Siena, 25 giugno 2012, la prescrizione legale del previo esperimento della procedura di mediazione non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito della domanda di mediazione, a cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore. Pertanto, il comportamento elusivo, tenuto dalla parte nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale, costituendo norma imperativa, in quanto posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integra - secondo l'intendimento del giudice senese - gli estremi della frode alla legge, avendo la parte con tale condotta perseguito in via di fatto un risultato vietato dalla legge con norma imperativa.

Con questa motivazione, dopo aver comminato la sanzione pecuniaria prevista all'art. 8, comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 28/2010, il giudice ha emesso sentenza di rito per mancato assolvimento di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010.

Leggi il testo integrale di

Trib. Siena, 25 giugno 2012

 

FONTE: LIDER LAB

Sep
7
2012

TAR Lazio (Sezione Seconda) - annullamento del provvedimento ISVAP n. 2946 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 "

annullamento del provvedimento dell'ISVAP n. 2946 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2012, proposto da:
Assilea Associazione Italiana Leasing e Soc. Ubi Leasing S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Isvap - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'ISVAP n. 2946 in data 06.12.2011 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006";

- della relativa relazione di accompagnamento all'avvio della pubblica consultazione;

- del documento in data 06.06.2011 recante "esiti della pubblica consultazione";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

 

La sentenza completa: TAR n 7229.pdf (242,43 kb) 

Jul
23
2012

Sentenze: La litigiosità delle parti non giustifica la mancata partecipazione alla procedura di mediazione

 

Il Trib. Termini Imerese, ord. 9 maggio 2012 ha chiarito che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione non può ritenersi giustificata sulla base della sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.

Leggi il testo integrale dell'ordinanza: Trib. Termini Imerese, ord. 9 maggio 2012.

di Elena Occhipinti in http://www.lider-lab.sssup.it/lider/

 

Mar
23
2011

Corte di cassazione: Sentenza n. 6681/2011 su Consob

(23 marzo 2011)

Corte di cassazione: Sentenza n. 6681/2011 su Consob

Sentenza cassazione 6681 (Consob).pdf (554,41 kb)

RecentComments

None