Jul
14
2011

Risposte corrette della prova scritta del 7 giugno 2011- Prova di idoneità isvap 2011

Come promesso ecco le risposte corrette al test scritto della prova di idoneità isvap del 7 giugno 2011

1. Quale tra questi obblighi grava sugli iscritti nella sezione B del registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione?

a)      Il pagamento di un contributo annuale al Fondo Garanzia Vittime della Strada

b)      l’adesione al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione

c)       il pagamento di un contributo annuale al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione anche in assenza di produzione

Il Broker deve obbligatoriamente stipulare e rinnovare, per massimali minimi a seconda della consistenza del portafoglio amministrato, (e mai comunque al di sotto di Lit. l miliardo) ma anche sulla esistenza di un Fondo di Garanzia (di gestione ministeriale) al quale i Brokers devono obbligatoriamente aderire per ottenere la abilitazione ed al cui mantenimento devono poi contribuire con una percentuale annua sul cumulo provvisionale intermediato.

Detto Fondo di garanzia servirà per indennizzare Clienti e Compagnie di tutto ciò che non fosse ricompreso nella polizza di assicurazione R.C. Professionale di cui sopra, polizza che comunque prevede anche l'infedeltà dei dipendenti del Broker.

 

 

2. Qual è la definizione di interesse nel contratto di assicurazione?

a)      Il rapporto tra un soggetto e un bene e il danno come lesione dell’interesse cosi inteso

b)      Il beneficio che trae l’assicurato al momento della liquidazione del danno

c)       La facoltà del contraente di pretendere o meno la liquidazione del danno

L’interesse si identifica normalmente nella relazione di carattere economico che lega il bene, oggetto dell’assicurazione, all’assicurato.

 

 

3. La solidarietà tra condebitori

a)      Si presume salvo che la legge o il titolo dell’obbligazione non dispongano diversamente

b)      Comporta che ciascun debitore sia tenuto sia tenuto a pagare il debito solo per la sua parte

c)       È configurabile solo quando l’obbligazione abbia ad oggetto una prestazione indivisibile

Art. 1294 Solidarietà tra condebitori

Codice civile - LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI - TITOLO I DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE - CAPO VII Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE II Delle obbligazioni alternative –

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

 

 

4. Gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono tenuti all’obbligo di separazione patrimoniale?

a)      Si, ma solo nel caso in cui siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi, ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione

b)      No, mai

c)       Si, sempre

Art. 118 del CAP

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.

 

Art. 109, comma 2, lettera b del  CAP

i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità

di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di

imprese di assicurazione o di riassicurazione;

 

 

5. Chi cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri

a)      Non è mai tenuto al risarcimento

b)      È comunque tenuto al risarcimento

c)       Non è tenuto al risarcimento solo se ha reagito a un’offesa altrui nei confronti della propria persona, della persona del coniuge o dei figli

Art. 2044 del Codice Civile - Legittima difesa - Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).

 

 

6. Le polizze di capitalizzazione in quale ramo assicurativo rientrano?

a)      Ramo cauzioni

b)      Ramo infortuni

c)       Rami vita

 

Nel ramo vita la classificazione è la seguente:

I. Assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. Assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. Assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. Assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. Operazioni di capitalizzazione;

VI. Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

 

 

 

 

7. L’azione per l’accertamento delle nullità di un contratto

a)      Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse

b)      Può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede

c)       Si prescrive nel termine ordinario decennale

 

Art. 1421. del Codice Civile

Legittimazione all'azione di nullità.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

 

 

8. la quota di garanzia è pari

a)      ad 1/3 del margine di solvibilità

b)      ad ½ del margine di solvibilità

c)       ad 1/10 del margine di solvibilità

 

Art. 46

(Quota di garanzia)

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti

stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun

caso essere inferiore a tre milioni di euro52.

 

 

 

 

9. Qual è la finalità delle deduzioni?

a)      Ridurre il proprio reddito complessivo sul quale viene calcolata l’imposta lorda ai fini IRPEF

b)      Rendere più agevole la conoscenza delle clausole contrattuali agli assicurati

c)       Ridurre l’imposta lorda IRPEF di un determinato importo per arrivare alla determinazione dell’imposta netta

Deduzione Fiscale. Per deduzione fiscale si intende che un dato onere (nel caso della previdenza complementare è tipico quello dei contributi versati al fondo pensione) può essere sottratto dal reddito complessivo lordo ai fini Irpef per determinare la base imponibile su cui calcolare l’imposta lorda. Poiché l’Irpef è un’imposta progressiva, il vantaggio fiscale della deducibilità è tanto maggiore quanto più alto è il reddito (e la relativa aliquota marginale Irpef).

 

 

10. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese di assicurazione possono avvalersi di call center?

a)      Si, a condizione che gli addetti al call center siano dipendenti dell’impresa di assicurazione o, nel caso in cui gli addetti  del call center non siano dipendenti della stessa impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro operato

b)      Si, ma solo a condizione che gli addetti del call center siano tutti dipendenti dell’impresa di assicurazione

c)       No, questa tecnica di collocamento non è ammessa

Art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34

(Utilizzo di call center)

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le

imprese possono avvalersi di call center a condizione che:

a) gli addetti del call center siano dipendenti dell’impresa;

b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di

assicurazione a distanza svolta dal call center.

 

 

 

11. L’abuso di denominazione assicurativa è punito:

a)      Con sanzione amministrativa

b)      Con sanzione penale

c)       Con la sanzione disciplinare

 

Regolamento n. 9 ISVAP

1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delleparole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia diriassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in linguaestera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivitàassicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli

autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.

2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione alpubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione,produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore diassicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, peritodi assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a

trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazioneassicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelliiscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cuiall'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.

Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

 

 

12. che cosa è un piano individuale pensionistico?

a)      E’ una forma pensionistica realizzata attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale

b)      E’ qualsiasi forma pensionistica complementare individuale

c)       E’ una forma pensionistica complementare alla quale può aderire individualmente solo un soggetto che eserciti un’attività lavorativa

 

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252

(G.U. n. 289 del 13-12-05, Suppl.Ordinario n. 200)

 Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

 

Art. 13.

Forme pensionistiche individuali

a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;

b)Contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

 

Art. 12.

Fondi pensione aperti

1.       I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR.

 

 

13. Quale Autorità, in caso di  violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura, ordina all’impresa di assicurazione di conformarsi alle norme violate?

a)      La COVIP

b)      L’ISVAP

c)       La CONSOB

Art. 5. Del Codice delle Assicurazioni Private

(Autorità di vigilanza)

1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.

 

 

 

 

 

14. Quali documenti precontrattuali e contrattuali deve contenere il fascicolo informativo dei prodotti vita?

a)      La scheda sintetica; la nota informativa; le condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; il glossario; il modulo di proposta oppure, ove non previsto, il modulo di polizza

b)      Esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: la scheda sintetica; la nota informativa; le condizioni di assicurazione; comprensive del Regolamento della gestione separata; il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza

c)       Esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: la scheda sintetica; la nota informativa; le condizioni di assicurazione

Regolamento ISVAP n. 35

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita

Art. 4

(Documentazione e pubblicazione sul sito internet)

Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

a) Scheda sintetica;

b) Nota informativa;

c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata;

d) Glossario;

e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.

 

 

 

15 Se le parti hanno previsto un termine per l’adempimento di una prestazione:

a)      Prima della scadenza del termine la prestazione non è esigibile a meno che non risulti che il termine è stato stabilito unicamente a favore del creditore;

b)      Prima della scadenza del termine la prestazione non è esigibile solo se risulta che il termine è stato stabilito unicamente a favore del creditore

c)       Il debitore non può mai adempiere prima della scadenza del termine

 

Art. 1183 c.c.

Tempo dell'adempimento.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.

Art. 1184 c.c.

Termine.

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Art. 1185 c.c.

Pendenza del termine.

Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Art. 1186 c.c.

Decadenza dal termine.

Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

 

 

 

16. Per quanto tempo è valido il preventivo personalizzato di un contratto di assicurazione RCA?

a)      Il contratto deve essere stipulato entro e non oltre 72 ore dall’emissione del preventivo

b)      Il preventivo è valido fino alla data di scadenza del contratto in corso

c)       Il preventivo ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso

Comma 5, art, 5 del Regolamento ISVAP n. 23

Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque nonsuperiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cuibase è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l’utente richieda laquotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuovatariffa, l’impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.

 

 

 

17. In cosa consiste il divieto di abbinamento?

a)      Nel divieto per le imprese di assicurazione di stipulare contratti per la responsabilità civile auto con l’abbinamento della franchigia e del bonus malus

b)      Nell’obbligo per le imprese assicurative di subordinare la conclusione del contratto per l’assicurazione  obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di altri contratti assicurativi, bancari o finanziari

c)       Nel divieto per le imprese assicurative di subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di altri contratti assicurativi, bancari o finanziari

Art. 170 del CAP

Divieto di abbinamento

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.

 

 

18. In caso di adesione a una forma pensionistica individuale mediante sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, il trasferimento della posizione individuale:

a)      è sempre possibile verso altre forme pensionistiche dopo due anni dall’adesione

b)      è sempre possibile solo verso un fondo istituito dalla stessa compagnia con cui è stato stipulato il contratto di assicurazione

c)       è possibile, dopo 2 anni dall’adesione, solo verso altre forme pensionistiche complementari individuali

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facolta' e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di esercizio della predetta facolta' di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

 

 

19. Cosa si intende per massimale?

a)      l’importo massimo del debito o della spesa che l’assicuratore si impegna a risarcire

b)      il numero massimo di sinistri coperti dalla polizza assicurativa

c)       l’età massima assicurabile nel ramo vita

Il massimale assicurativo è il tetto, appunto massimo, entro il quale agisce la compagnia di assicurazione

 

 

20. L’adesione del lavoratore subordinato alla forma di previdenza complementare istituita col medesimo contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro:

a)      è sempre libera e volontaria

b)      è obbligatoria

c)       è una conseguenza automatica dell’instaurarsi del rapporto lavorativo

L’adesione ai fondi pensione chiusi o di categoria è sempre libera e volontaria

 

 

 

21. Chi è soggetto passivo dell’imposta in materia assicurativa?

a)      gli assicuratori

b)      i terzi danneggiati

c)       i contraenti

I soggetti passivi dell’imposta sono i contraenti della polizza

 

 

22. Da chi è concessa l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa?

a)      dal Ministro dell’Economia

b)      dall’ISVAP

c)       dal Ministero dello sviluppo economico

Art. 13 del CAP

(Autorizzazione)

1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento dapubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppurenei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia dicui all'articolo 2, comma 3.

 

 

23. Nel margine di solvibilità disponibile non sono compresi:

a)      il capitale sociale

b)      le obbligazioni societarie

c)       gli utili di esercizio, al netto dei dividendi da pagare

 

Art. 44 del CAP

Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell’attivo, né classificate come riserve di perequazione; (1)

c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

 

 

 

24. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre:

a)      dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o a promosso contro di questo l’azione

b)      dal giorno in cui si è verificato il sinistro

c)       dal giorno di scadenza del pagamento del premio

 

Art. 2952.

Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

 

 

25. L’abuso di denominazione assicurativa è punito:

a)      con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila

b)      con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila

c)       con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da euro diecimila a euro cento mila

Art. 308 del CAP

 (Abuso di denominazione assicurativa)

1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli

autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.

2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a

trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.

3. L'ISVAP determina, con regolamento328, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.

4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

 

 

26. Qualora, in corso di contratto (polizza index linked), le imprese di assicurazione accertino una riduzione degli indici o dei valori di riferimento, che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti:

a)      le imprese di assicurazione debbono immediatamente convocare il contraente per proporgli una modifica del contratto che risulti più rispondente alle sue esigenze

b)      le imprese di assicurazione debbono proporre la modifica del contratto entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il riscatto anticipato della polizza

c)       le imprese di assicurazione debbono darne comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento

 

Art. 15  Circolare ISVAP 551/D

2. Qualora in corso di contratto le imprese accertino, per i contratti indexlinked, unariduzione del valore degli indici o dei valori di riferimento che determini una riduzionedel valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premiinvestiti, ne danno comunicazione per iscritto al contraente entro dieci giorni lavoratividalla data in cui l’evento si è verificato. Analoga informazione con le medesime

modalità è fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

 

 

27. Una forma pensionistica complementare in regime di prestazioni definite:

a)      non può più essere istituita per i lavoratori subordinati

b)      può essere istituita sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

c)       c)non può più essere istituita per i liberi professionisti

 

Art.2. D.Lgs 124 del 1993

Destinatari.

1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;

b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;

b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

 

 

28. Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari:

a)      le clausole aggiuntive prevalgono su quelle a stampa

b)      le clausole aggiuntive prevalgono su quelle a stampa solo se queste ultime sono state cancellate

c)       le clausole a stampa prevalgono sempre su quelle aggiuntive che siano incompatibili con le prime

Art. 1342 del Codice Civile

Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

 

 

 

29. Quale documento deve accompagnare il programma di attività presentato ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa?

a)      la relazione tecnica

b)      l’indicazione del nome e dell’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri

c)       la dichiarazione di idoneità a ricoprire il ruolo di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada

 

Art. 14 del CAP

d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale, contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

 

 

30. Quale conseguenza determina l’inesatta o reticente descrizione del rischio al momento della stipula del contratto di assicurazione?

a)      l’aumento del premio

b)      l’annullamento o lo scioglimento del contratto, purché abbia influito sulla formazione del consenso dell’assicuratore

c)       l’annullamento o lo scioglimento del contratto indipendentemente dall’influenza sulla formazione del consenso dell’assicuratore

Art. 1892 c.c.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

 

 

31. La volontà del creditore di rimettere il debito:

a)      libera anche eventuali fideiussori

b)      deve presumersi in caso di rinuncia alle garanzie dell’obbligazione

c)       non produce alcun effetto senza il consenso del debitore

Art. 1236 del Codice Civile

Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare

 

 

 

32. Nel caso di fondato sospetto che la pubblicità di un prodotto assicurativo violi le regole di trasparenza e correttezza, l’ISVAP ha facoltà di:

a)      vietare la diffusione della pubblicità

b)      sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a 90 giorni, la diffusione della pubblicità

c)       irrogare una sanzione amministrativa

 

Art. 182 del CAP

Pubblicità dei prodotti assicurativi

4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

 

 

33. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato:

a)      può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile dal terzo contraente

b)      può essere annullato in ogni caso su domanda del rappresentato

c)       è nullo

 

Art. 1394 Codice Civile – Libro IV - Conflitto d'interessi

I. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

 

 

34. Chi risarcisce il danno del terzo trasportato in caso di sinistro RCA?

a)      il danno subito dal terzo trasportato non è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Il terzo trasportato ha invece il diritto di citare in giudizio l’impresa di assicurazione che assicura il veicolo che ha cagionato il sinistro

b)      il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

c)       il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, dopo aver accertato la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro

Art. 141 del CAP

Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

 

 

35. I contratti di assicurazione riguardanti beni immobili situati nel territorio italiano o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, sono soggetti a imposte?

a)      no, salvo il caso in cui il valore assicurato sia superiore a € 1.000.000,00

b)     

c)       no

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 - TITOLO I - DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

Articolo 1 - [Assicurazioni soggette all'imposta] Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria: a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

 

 

36. Le informazioni sulla procedura reclami sono fornite dalle imprese di assicurazione:

a)      nella nota informativa precontrattuale

b)      in un documento autonomo che deve essere consegnato al contraente in occasione della stipulazione del contratto nonché in occasione di ogni successivo rinnovo

c)       su richiesta del consumatore utente

Regolamento ISVAP n. 24/2008

Art. 10

(Informazioni sulla procedura reclami)

1. Le imprese di assicurazione riportano nella nota informativa precontrattuale, tra le informazioni concernenti la gestione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami all’impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami e i relativi recapiti. Riportano inoltre le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’ISVAP, o alle altre Autorità di vigilanza del Paese d’origine, nel caso di impresa con sede legale in altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

 

 

37 Quali sono le clausole vessatorie secondo il codice del consumo?

a)      quello apposte in mala fede dall’impresa che determinano a carico dell’assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

b)      quelle che determinano a carico dell’assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto anche se apposte in buona fede

c)       quelle redatte con caratteri grafici tali da non consentire un’agevole lettura da parte del consumatore

L’art. 33 del Codice del Consumo definisce “vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo”.

 

 

38 Chi sono i destinatari dell’attività di vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa?

a)      le imprese che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, i gruppi assicurativi, gli intermediari di assicurazione e riassicurazione e i soggetti o enti che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e riassicurazione

b)      solo i gruppi assicurativi e gli intermediari di assicurazione

c)       solo gli intermediari di assicurazione

L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile.

 

 

39 Nel caso di assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione:

a)      contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni

b)      sempre contestualmente al pagamento del premio

c)       entro il termine di dieci giorni dal pagamento del premio o della rata di premio

Regolamento ISVAP n. 13/2008

Sezione V - Modalità di rilascio dei documenti - Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti)

1. A norma dell’articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.

 

 

 

 

40. Se alla scadenze convenute per il pagamento del premio il contraente non paga i premi successivi:

a)      l’assicurazione resta sospesa (dalle) fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza

b)      il contratto è immediatamente e automaticamente risolto

c)       l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del tredicesimo giorno successivo a quello della scadenza

Art. 1901 Codice Civile. Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

 

 

41. Gli intermediari non possono ricevere dai contraenti a titolo di pagamento di premi assicurativi:

a)      bonifici

b)      valuta estera

c)       moneta elettronica

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

 a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

 

 

42. Quando il contratto di assicurazione può considerarsi validamente formato?

a)      quando l’accettazione dell’assicurato previene al proponente

b)      quando viene pagato il premio

c)       quando si verifica un sinistro con conseguente diritto al risarcimento

 

Art. 1326 c.c

Conclusione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

 

 

43. Cosa si intende per sottoassicurazione e quali sono le conseguenze nel contratto assicurativo?

a)      si intende che il valore assicurato è superiore al valore assicurabile. Conseguentemente il contratto è nullo e l’assicuratore deve restituire i premi pagati

b)      si intende che il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile. Si applica conseguentemente la regola proporzionale, a meno che non sia diversamente convenuto

c)       si intende che il valore assicurato è inferiore al valore assicurabile. Conseguentemente il contratto è annullabile e l’assicuratore deve restituire i premi pagati

Valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

 

 

44. Cosa avviene se il danno derivante da un sinistro stradale eccede il massimale previsto nella polizza che assicura il veicolo?

a)      la parte eccedente è a carico del responsabile del sinistro

b)      la parte eccedente è a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada

c)       la parte eccedente rimane a carico del danneggiato

Superato il massimale, il proprietario del veicolo responsabile dell'incidente, dovrà rispondere con il proprio patrimonio per la cifra eccedente.

 

 

45. Che differenza c’è tra valore assicurabile e valore assicurato?

a)      il valore assicurabile è la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione, mentre il valore assicurato è la misura dell’interesse esposto al rischio

b)      il valore assicurabile è la misura dell’interesse esposto al rischio, mentre il valore assicurato è la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione

c)       il valore assicurabile è la misura dell’interesse dopo il sinistro, mentre il valore assicurato è la misura dell’interesse esposto al rischio

Valore delle cose assicurate (valore assicurato), valore effettivo delle medesime (valore assicurabile).

 

 

46. Il diritto al risarcimento del danno in caso di responsabilità extracontrattuale:

a)      è soggetto di regola a un termine di prescrizione di cinque anni

b)      si prescrive nel termine ordinario decennale

c)       non è soggetto a prescrizione

 

Art. 2947 Codice Civile Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 

 

 

47. Cosa accade, nei contratti infortuni e malattia, in caso di raggiungimento del limite di età assicurabile durante la vigenza del contratto?

a)      al raggiungimento del limite massimo di età assicurabile il contratto cessa autonomamente

b)      la copertura assicurativa continua fino alla scadenza del contratto, in ogni caso

c)       la copertura assicurativa continua fino alla scadenza del contratto, sempre che il contraente abbia continuato a pagare il premio anche oltre il limite di età assicurabile

Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 35/2010

(Sede dell’arbitrato e età assicurabile)

Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla

cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall’impresa.

 

 

 

48. Le prestazioni dovute dall’impresa di assicurazione agli assicurati o danneggiati possono essere effettuate per il tramite dell’intermediario?

a)      no, i pagamenti devono essere sempre effettuati direttamente dall’impresa a favore dell’avente diritto

b)      sì, a tal fine l’intermediario deve essere titolare di un conto corrente separato che costituisca patrimonio autonomo rispetto al proprio

c)       sì, è sufficiente che l’intermediario sia titolare di un conto corrente

Art. 117 del CAP

(Separazione patrimoniale)

1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

 

 

49. Si intende per consumatore:

a)      la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

b)      la persona fisica o giuridica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

c)       la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti

Ai sensi della legge 29 Luglio 2003 n. 229 la quale, all’art. 7 introduce in Italia il cosiddetto CODICE DEL CONSUMO, il CONSUMATORE è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

 

 

50. Un regolamento dell’Unione europea:

a)      contiene norme direttamente vincolanti non solo per gli Stati membri dell’Unione, ma anche tutti gli individui e le organizzazioni – private e pubbliche – presenti al loro interno

b)      non può mai disporre in senso contrario a una norma di legge interna

c)       non può mai contenere discipline di dettaglio nella materia del diritto privato

 

Trattato istitutivo della Comunità europea

Articolo 249

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

 

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