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2012

CONSOB - Comunicazione n. 12054742 del 29-6-2012:

Oggetto: Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012 – Prospetto di base, condizioni definitive e nota di sintesi – Istruzioni operative

In data 9 giugno 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 486/2012 (di seguito "Regolamento Delegato"), adottato dalla Commissione europea in data 30 marzo 2012 e volto a modificare ed integrare il Regolamento (CE) n. 809/2004.

Tale Regolamento Delegato, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012 con efficacia direttamente vincolante in ciascuno Stato membro, disciplina, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle informazioni tra prospetto di base e condizioni definitive ed il contenuto della nota di sintesi.

Per assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo della disciplina in tema di prospetto di base e condizioni definitive, con il citato Regolamento Delegato, la Commissione europea, esercitando la delega conferita dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la Direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, ha classificato ciascun elemento informativo contenuto negli schemi menzionati utilizzando tre categorie (cat. A, B e C), le quali determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Nel dettaglio:

- le informazioni di cat. A dovranno essere necessariamente inserite nel prospetto di base;

- le informazioni di cat. B verranno incluse nel prospetto di base solo per principi generali, mentre i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base potranno essere lasciati in bianco ed inseriti successivamente nelle condizioni definitive;

- le informazioni di cat. C dovranno essere veicolate con le condizioni definitive qualora non siano note nel momento dell'approvazione del prospetto di base.

Con riferimento alle condizioni definitive, il Regolamento Delegato consente l'inserimento di informazioni che, sebbene non rientranti nel contenuto obbligatorio degli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari, possono ritenersi utili per gli investitori. Tali informazioni supplementari sono indicate nell'elenco di cui all'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Si richiama pertanto l'attenzione degli operatori sulla necessità che:

  • le informazioni previste dagli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari siano inserite nel prospetto di base e nelle condizioni definitive nel rispetto della classificazione sopra richiamata;
     
  • le condizioni definitive contengano le informazioni di cui allo schema di nota informativa nonché le eventuali informazioni supplementari previste nell'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Il Regolamento Delegato ha anche previsto, all'Allegato XXII, un preciso formato di nota di sintesi, con l'individuazione delle specifiche informazioni chiave da inserirvi.(1)

Al riguardo, si richiama l'attenzione degli operatori sulla necessità che la nota di sintesi inserita nei prospetti e nei prospetti di base:

  • indichi il titolo di ciascuna Sezione da A ad E, ad eccezione dell'indicazione "ed eventuali garanti" della Sezione B nell'ipotesi in cui non vi siano informazioni relative ad un'eventuale garanzia;
     
  • ometta i riferimenti agli allegati utilizzati per la redazione del prospetto, nonché agli allegati, all'elemento numerico e all'elemento informativo astratto relativi a schemi di documento di registrazione e di nota informativa sugli strumenti finanziari non utilizzati per la redazione del prospetto;
     
  • includa tutte le informazioni chiave indicate dal menzionato allegato XXII e relative agli schemi utilizzati per la redazione del prospetto. Qualora le informazioni in questione non siano rinvenibili nel prospetto, l'elemento informativo dovrà riportare la menzione "non applicabile", la quale non può essere abbreviata in "N/A";
     
  • indichi gli elementi numerici con riguardo sia alle informazioni chiave inserite che agli elementi informativi con la menzione "non applicabile".

Si rammenta, inoltre, che ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. art. 16 della Direttiva 2003/71/CE), le informazioni contenute nel prospetto di base non potranno essere modificate od integrate per mezzo delle condizioni definitive, ma sarà richiesta la produzione di un supplemento soggetto ad approvazione.

Si invitano infine gli operatori a prestare particolare attenzione alle ulteriori indicazioni che, in questa prima fase di applicazione della normativa, potranno essere fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

___________________

1. La nuova disciplina in tema di nota di sintesi introdotta dal Regolamento Delegato si applica anche all’offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Pertanto, la nota di sintesi relativa a tali strumenti finanziari dovrà essere redatta secondo il formato definito nell’Allegato XXII al Regolamento medesimo e dovrà, altresì, contenere le pertinenti informazioni chiave ivi indicate, avuto riguardo al contenuto degli schemi 2 e 3 dell’allegato 1B del Regolamento Consob n. 11971/1999, recanti «informazioni equivalenti» a quelle previste negli schemi di cui al Regolamento (CE) n. 809/2004 (cfr. art. 24, comma 2, del menzionato Regolamento Consob).

 

http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2012/c12054742.htm

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