Jul
3
2012
Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012
Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie
Si sono diffuse nel mercato operazioni ("opzioni binarie" o "opzioni digitali") che presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l'evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l'evento non si verifichi, l'"acquirente" l'opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.
Al riguardo, in data 28 marzo 2012 i Servizi della Commissione Europea, in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che le stesse (1), "quali contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento [ovvero banche] ai sensi della MiFID".
Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 1, sez. C della direttiva 2004/39/Ce ("MiFID"): di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.
Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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[1]Cfr. “Questions on Single Market Legislation”, nr. “ID 955. Definitions” reperibile alla pagina internet http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=955.