Aug
30
2012
Nel contesto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. A carico di quest’ultimo un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi, ma non per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l’opposizione. L’atto di opposizione, infatti, non costituisce una iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. Ad avviso delTrib. Varese, 18 maggio 2012 un’interpretazione differente, creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità, è la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo.
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Trib. Varese, 18 maggio 2012
Fonte: Lider Lab - Osservatorio sul Danno alla Persona