Sep
19
2012
Si fa riferimento alla previsione normativa dell’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di liberalizzazioni.
La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all’art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela.
La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.
Si forniscono istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all’art. 148, comma 2-bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c.auto di cui agli articoli 141, 148 e 149, CAP.
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