Oct
8
2012
Precisazione di una delle FAQ sull’esenzione dal superamento dell’esame
Si avvisano gli utenti che la FAQ relativa all’esenzione dal superamento dell’esame nel regime transitorio previsto dal Decreto n. 141/10, per i soggetti che hanno lavorato – per almeno un triennio nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi – come dipendente di società di agenzia o mediazione o di intermediari finanziari e bancari, è stata esplicitata in maniera più precisa.
FAQ
E' necessario il superamento di un esame per essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria?
Sì. La normativa di settore subordina l’accesso all’elenco al superamento di una prova di esame organizzata dall’Organismo.
Chi è tenuto al superamento della prova d’esame?
La prova d’esame deve essere sostenuta sia dalle persone fisiche sia, in caso di società, da coloro che svolgono attività di amministrazione e direzione.
La persona fisica iscritta negli elenchi (agenti/mediatori) tenuti dalla Banca d’Italia è esonerata dalla prova d’esame prevista per l’iscrizione nel nuovo elenco degli agenti?
Sì, a condizione che il soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, abbia effettivamente esercitato l’attività di agenzia o di mediazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per tale attività compensi su base annua non inferiori a € 5.000, e presenti l’istanza di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge.
Il triennio di effettivo esercizio dell’attività può essere computato prendendo in considerazione più periodi di tempo durante i quali sia stata svolta sia l’attività di agenzia che quella di mediazione?
Sì, purché i periodi di tempo considerati non si sovrappongano cronologicamente.