Feb
28
2013

IVASS - Certificato di chiusa inchiesta e furto del veicolo

E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta


Oggetto: Articolo 150-bis Codice delle Assicurazioni.

Assicurazione furto e incendio di veicolo. Certificato di chiusa inchiesta. 

Si fa riferimento all’articolo 150-bis del Codice delle Assicurazioni, introdotto dall’articolo 34-ter del c.d. decreto “liberalizzazioni”- decreto legge n. 1/2012 convertito nella legge n. 27/2012 – in base al quale è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio del veicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo il caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice penale. 

Ad un anno dall’entrata in vigore della norma pervengono a questa Autorità segnalazioni che lamentano ancora la subordinazione del risarcimento del danno conseguente a furto o incendio del veicolo alla consegna del certificato di chiusa inchiesta. Tale situazione determina disagi per i consumatori ed appesantimento dell’attività delle Procure della Repubblica che continuano a ricevere richieste di rilascio del suddetto certificato. 

Ciò posto, le imprese in indirizzo dovranno effettuare, con il coinvolgimento delle funzioni internal audit e compliance, idonee verifiche sulle procedure liquidative interne, fornendo conferma a questa Autorità, entro il 31 marzo 2013, dell’avvenuto adeguamento alle disposizioni di legge.

LA LETTERA CIRCOLARE 

 

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