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2012
L’articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, introduce la possibilità per i prefetti di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), relativamente a operazioni di finanziamento che implichino valutazioni del merito creditizio del cliente, comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti.
In relazione a questa innovazione legislativa, con il presente provvedimento viene introdotta una nuova Sezione VI-bis nelle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Essa disciplina il procedimento applicabile davanti all’ABF a seguito delle segnalazioni prefettizie che possono avere a oggetto contestazioni relative alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o a altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.
In base agli articoli 3 e 8 del Regolamento della Banca d’Italia del 24 marzo 2010 – concernente l’emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale – il provvedimento non è stato sottoposto né a consultazione pubblica né ad analisi di impatto in considerazione sia del suo contenuto di mero raccordo con la legge sia dell’urgenza di definire quanto prima modalità uniformi e coerenti con il funzionamento dell’ABF per le segnalazioni che i prefetti possono svolgere in base alla legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia, sul sito internet della Banca d'Italia e dell’Arbitro Bancario Finanziario e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DOCUMENTO