Dec
10
2012
OGGETTO: art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria.
L’art. 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di intermediari bancari e finanziari, IMEL, IP e Poste Italiane. Ne consegue che l’agente può esercitare attività che rientrano anche in una soltanto delle due categorie previste (crediti e servizi di pagamento).
Si ha inoltre presente che:
1. il conto corrente bancario o postale rientra nella nozione di conto di pagamento nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento – versamenti, trasferimenti e prelevamenti di fondi disposti dal pagatore o dal beneficiario (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del luglio 2011 sull’attuazione del Titolo II d.lgs. n. 11/2010, sez. I, par. 2);
2. la gestione di un conto di pagamento costituisce servizio di pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 11/2010.
La promozione, il collocamento e la conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente per conto di una banca rientra, pertanto, nell’attività di agenzia in attività finanziaria quando ha ad oggetto un servizio di pagamento (cfr. sub 1) ed, eventualmente, un finanziamento regolato in conto corrente (ad es. fido o possibilità di sconfinamento); può avere a oggetto il deposito nella misura in cui questo è connesso o strumentale rispetto al conto corrente.
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