Nov
16
2012

Garante Privacy - Provvedimento 15 novembre 2012


Il nuovo schema di provvedimento in esame prevede che i dati da comunicare all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari vengano trasmessi attraverso un apposito Sistema di interscambio dati (SID), in luogo dell'utilizzo del servizio Entratel inizialmente individuato nel precedente schema di provvedimento sottoposto all'attenzione dell'Autorità. Non sono, invece, state modificate le tipologie di informazioni oggetto di comunicazione, relative ai saldi iniziali e finali del rapporto finanziario e ai dati aggregati delle movimentazioni con l'evidenza del dare e avere.

Dalla documentazione in atti, emerge che l'Agenzia, anche al fine di superare le criticità connesse all'utilizzo del servizio Entratel evidenziate nel provvedimento del Garante del 17 aprile 2012, ha scelto di spostare sulla nuova infrastruttura SID tutte le comunicazioni all'anagrafe tributaria diverse da quelle effettuate a fini fiscali. Secondo l'Agenzia, tale sistema, dotato di procedure "totalmente automatizzate", consentirebbe di modulare le misure di sicurezza in ragione della tipologia di invii da effettuare. Il servizio Entratel, invece, pur oggetto di interventi tecnici volti a migliorarne la sicurezza e le funzionalità, sarà, invece, utilizzato unicamente per il rapporto diretto tra il contribuente e l'Agenzia per l'invio di documentazione fiscale (dichiarazioni, registrazione di atti, pagamenti, istanze di rimborsi, ecc.).

IL PROVVEDIMENTO 

 

Nov
16
2012

Fisco: archivio rapporti finanziari, sì alle modalità per la trasmissione dei dati

Gli operatori finanziari dovranno trasmettere all'Agenzia, a fini di controllo fiscale, le informazioni contabili relative ai conti correnti (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti) e ai rapporti finanziari per la cosiddetta "comunicazione integrativa annuale".


L'Autorità Garante per la protezione dei dati ha espresso, nella riunione di oggi, il suo parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità con le quali gli operatori finanziari dovranno trasmettere all'Agenzia, a fini di controllo fiscale, le informazioni contabili relative  ai conti correnti (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti) e ai rapporti finanziari per la cosiddetta "comunicazione integrativa annuale".

Lo schema tiene conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dall'Autorità, in un precedente parere del 17 aprile 2012, finalizzate all'adozione da parte dell'Agenzia di più elevate misure di sicurezza a protezione dei dati dei contribuenti, considerata l'enorme concentrazione di informazioni presso l'Anagrafe tributaria e il potenziale di rischio difficilmente riscontrabile in un ordinario esercizio dell'attività finanziaria o bancaria.

Il nuovo schema prevede che i dati vengano trasmessi attraverso una nuova infrastruttura, il "Sistema di interscambio" (SID), e non più con il servizio Entratel inizialmente individuato. Il nuovo sistema consente di realizzare procedure di trasmissione totalmente automatizzate. Banche e operatori finanziari dovranno utilizzare due sistemi alternativi di intercambio informatizzato con il SID: o mediante un server FTP, cioè un "nodo" di colloquio con l'Agenzia, o mediante il servizio di Posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile in caso di file di piccole e medie dimensioni.

La predisposizione dei file da trasmettere all'Agenzia dovrà essere effettuata esclusivamente dall'operatore finanziario che non potrà avvalersi di intermediari fiscali e dovrà utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, composizione, compressione e cifratura. Il file cifrato dovrà essere conservato nei nodi FTP per il tempo strettamente necessario allo scambio dei dati.

Come richiesto dal Garante, il provvedimento definisce anche il periodo di conservazione dei dati: non potrà superare i 6 anni, allo scadere dei quali le informazioni saranno automaticamente cancellate.

Nell'esprimere parere favorevole, il Garante ha chiesto all'Agenzia di adottare alcune misure di sicurezza, prevedendo innanzitutto che il protocollo FTP utilizzato per l'intercambio dei dati sia cifrato. L'Autorità ha, inoltre, individuato le misure e gli accorgimenti che l'Agenzia e gli operatori finanziari, chiamati a svolgere un ruolo rilevante nella messa in sicurezza del nuovo canale di trasmissione, dovranno adottare al fine di minimizzare i rischi di accessi abusivi e trattamenti non consentiti. Nel prescrivere queste misure, il Garante ha tenuto conto delle esigenze dei piccoli operatori che non riescono ad automatizzare completamente la procedura di estrazione e invio.

L'Autorità, visto l'attuale stato di avanzamento della realizzazione del SID, si è comunque riservata di verificare nel dettaglio il completamento delle funzionalità della nuova infrastruttura informatica, anche prima della messa in esercizio.

Per quanto riguarda infine il provvedimento del Direttore dell'Agenzia con il quale saranno individuati i criteri per la formazione delle liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Agenzia ha dichiarato che sarà sottoposto preventivamente al Garante. La procedura di verifica preliminare dovrà comunque essere prevista per ogni ulteriore utilizzo dei dati collegato ad altre finalità (es. controlli ISEE).

 

 

 

Nov
15
2012

Garante Privacy - Conferenza internazionale sulla privacy: alleanza delle Authorities contro le sfide globali

Diritti fondamentali, nuove tecnologie e alleanza tra le Authorities del mondo sono stati i temi centrali della 34ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dati, svoltasi il 25-26 ottobre in Uruguay.

Tre i Documenti finali approvati al termine della Conferenza.

Una prima importante Risoluzione riguarda il "Futuro della privacy" e segna innanzitutto l'impegno espresso dalle Autorità ad operare in maniera sempre più stretta e coordinata per fare fronte alle sfide globali poste dalle nuove tecnologie e dai big della rete che operano superando confini e normative nazionali e perfino continentali. Dal punto di vista delle prospettive regolatorie, il documento pone l'attenzione sul processo in corso volto ad aggiornare, a vari livelli, gli strumenti sovranazionali essenziali quali la Direttiva 95/46, la Convenzione 108/81 del Consiglio d'Europa, le Linee-guida OCSE in materia di privacy, al fine di promuovere collaborazione e scambio reciproco di informazioni e contributi.

Una seconda Risoluzione è relativa al tema cruciale del cloud computing: con essa si chiede a tutte le parti interessate, Governi inclusi, di non abbassare il livello di tutela delle informazioni personali, di prevedere una valutazione di impatto privacy prima di ricorrere alle tecnologie  cloud, di favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti e la definizione di standard comuni a livello internazionale, anche di tipo contrattuale.

Il terzo documento è invece una "Dichiarazione" dedicata alla questione della "profilazione". Nella "Uruguay Declaration" si richiamano le opportunità e rischi legati al crescente impiego di metodiche basate sulla raccolta ed elaborazione di gusti, abitudini, stili di vita personali, Ma si chiedono anche misure specifiche a tutela della privacy: in particolare, maggiori garanzie sia sul processo di definizione e aggiornamento degli algoritmi utilizzati per profilare chi usa la Rete, sia sul loro utilizzo e sulle rispettive finalità. Le Autorità raccomandano, inoltre, che venga prevista la loro consultazione ogniqualvolta siano in particolare soggetti pubblici a ricorrere a tali tecnologie e sollecitano una maggiore trasparenza sulla costituzione e l'impiego di database derivanti da attività di profilazione.

Alla Conferenza l'Autorità italiana è stata rappresentata dal Segretario generale che ha tenuto una relazione sul delicato tema del bilanciamento fra il diritto fondamentale alla protezione dei dati e la libertà di informazione ed espressione, portando all'attenzione dei rappresentanti degli altri Paesi il peculiare modello scelto dall'Italia di "autoregolazione vigilata" previsto con il nostro Codice deontologico per l'uso dei dati nell'attività giornalistica.

dal sito del Garante per la protezione dei dati personali

Nov
7
2012

Garante Privacy - "Centrali rischi": i database devono essere aggiornati

I ritardi di due rate, poi sanati, vanno cancellati dopo un anno...

Garante per la protezione dei dati personali

I dati registrati nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), le vecchie "centrali rischi" private, devono essere esatti e puntualmente aggiornati. Le informazioni su ritardi nella restituzione di un prestito quando riguardano non più di due rate poi pagate, non possono essere conservate oltre un anno.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy intervenuto a seguito del  ricorso di un cittadino che si era rivolto all'Autorità ritenendo illegittima la presenza del suo nominativo in un Sic oltre il temine previsto dal codice deontologico. Nonostante, infatti, una prima richiesta di cancellazione indirizzata, come prevede la normativa, dal ricorrente direttamente alla "centrale rischi"privata,  la segnalazione continuava ad essere presente nel data base della società, l'archivio elettronico nel quale confluiscono informazioni sui cittadini che chiedono un prestito personale o un mutuo e al quale accedono banche e finanziarie per verificarne l'affidabilità e la solvibilità prima di concedere finanziamenti. E' stato quindi necessario l'avvio di un'istruttoria e l'invito del Garante a soddisfare le richieste del ricorrente per far attivare la centrale rischi, che dopo aver effettuato una verifica con la società finanziaria che aveva segnalato i ritardi nei pagamenti, ha  aggiornato il rapporto di credito, censendolo senza alcuna segnalazione di insolvenza. Poiché la centrale rischi ha cancellato le informazioni negative, l'Autorità ha  dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ma ha comunque addebitato al Sic le spese del procedimento, determinate in 500 euro, da rifondere direttamente al ricorrente.  


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