Nov
4
2012

Dlgs 141 del 2010 e successive modificazioni: chiarimenti in merito all'entrata in vigore di alcune disposizioni

Iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti assicurativi e nell'elenco delle società di mediazione da parte dei broker assicurativi. Iscrizione nell'elenco degli agenti da parte dei promotori finanziari.

 

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime transitorio si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

1. Obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti assicurativi e nell'elenco delle società di mediazione da parte dei broker assicurativi nonché svolgimento della cosiddetta "attività di segnalazione".

L'art. 128-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel definire l'attività; di agente in attività finanziaria, ne riserva l'esercizio (al comma 2) ai soli soggetti iscritti in uno specifico elenco tenuto dall'Organismo (OAM) istituito ai sensi dell'art. 128-undecies del citato TUB.

Il successivo articolo 17, comma 4-bis, stabilisce, altresì, la compatibilità dell'attività di agenzia in attività finanziaria con quella di agenzia di assicurazione, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco o registro. Analogamente, nel comma 4-quater è prevista la compatibilità dell'attività di mediazione creditizia con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, semprechè siano rispettati gli obblighi di iscrizione nel proprio elenco o registro. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e controlli. Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l'iscrizione nell'apposito elenco costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.

Ciò detto, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito all'individuazione della data a decorrere dalla quale tali obblighi entrano in vigore. Al riguardo, interviene la lettura del combinato disposto degli artt. 28 e 29 del menzionato D.lgs. 141 del 2010, dalla quale emerge che l'esplicazione degli effetti del nuovo quadro normativo è subordinata all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 128- quater, comma 6, del TUB; si tratta del regolamento per la determinazione dei requisiti richiesti agli agenti che prestano in via esclusiva i servizi di pagamento ai fini della loro iscrizione in una sezione speciale dell'elenco in parola.

Tale regolamento, già definito ed in corso di emanazione, individua in 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il termine entro il quale gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti nel preesistente albo, dovranno presentare domanda ai fini della iscrizione nella nuova specifica sezione.

Ne consegue che l'obbligo di iscrizione in capo agli agenti ed ai broker assicurativi insieme all'obbligo di iscrizione per lo svolgimento della cd. segnalazione entrerà in vigore a decorrere della scadenza del suddetto termine di 30 giorni.

2. Obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte dei promotori finanziari.

Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169 (secondo correttivo) ha introdotto all'interno del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, alcune disposizioni concernenti l'attività del promotore finanziario. In particolare, il nuovo dispositivo prevede una norma transitoria (art.26, comma 2-bis), secondo la quale al promotore che abbia, di fatto, già svolto l'attività di agente in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 128 quinquies del TUB, e intenda proseguire nell'esercizio, è consentito - sempre se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge - di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'OAM entro il 31 dicembre 2012 e di continuare a svolgere, sulla base delle regole vigenti prima del 17 ottobre 2012, l'attività di agenzia in attività finanziaria senza soluzione di continuità.

Ovviamente, in caso di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività di agente finanziario. Una certificazione dell'intermediario attestante lo svolgimento dell'attività esonera il promotore dal superamento dell'esame. Nel caso, invece, di assenza del requisito temporale sopra indicato, il promotore è comunque tenuto a sostenere l'esame e potrà continuare a svolgere l'attività di agente in attività finanziaria purchè abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell'esame, secondo i termini e le modalità definite dall'OAM.

Ovviamente, in caso di mancato superamento dell'esame o di rigetto della'istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività in parola. Quanto sopra deriva dal fatto che le norme transitorie trovano il loro fondamento nella necessità di garantire la continuità operativa dei soggetti interessati a fronte del nuovo regime.

3. Esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute. L'articolo 17-bis, comma 1, del d.lgs. 141 del 2010, introdotto dal secondo correttivo, istituisce un registro tenuto dall'OAM per l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute finalizzato alla centralizzazione presso l'OAM di tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di tale attività.

Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del successivo comma 3, l'emanazione del provvedimento da parte di questa Amministrazione - per l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni in oggetto - è presupposto necessario per l'efficacia di quanto disposto dal comma 1.

Ne consegue che fino all'emanazione del suddetto provvedimento normativo secondario, l'attività di cambiavalute continua ad essere regolata dalla disciplina previgente al decreto legislativo 169 del 2012.

IL DOCUMENTO ORIGINALE

Oct
17
2012

Banca d'Italia - Difficoltà nell'ottenimento di informazione o nell'apertura del conto base

Banca d'Italia ha indirizzato una comunicazione agli operatori interessati che richiama l'attenzione sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione agli obblighi in tema di offerta del conto di base.


Comunicazione alle banche e agli altri prestatori di servizi di pagamento sull'offerta del conto di base

Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la Convenzione che definisce le caratteristiche del conto di base, stipulata dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), da Poste Italiane S.p.A. e dall'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP).

La Banca d'Italia ha indirizzato una comunicazione agli operatori interessati che richiama l'attenzione sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione agli obblighi in tema di offerta del conto di base.

IL TESTO 

OFFERTA DEL CONTO DI BASE 

Il 1° giugno 2012 è entrata in vigore la Convenzione sul “conto di base”, stipulata il 28 marzo 2012 dalla Banca d’Italia, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), da Poste Italiane S.p.A. e dall’Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica (AIIP). La convenzione definisce le caratteristiche del conto di base che – secondo quanto stabilito nell’art. 12, comma 4, del decreto legge n. 201/2011 (decreto “Salva Italia”) - deve essere obbligatoriamente offerto dalle banche, da Poste Italiane e dagli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento. 

La corretta attuazione dell’obbligo di legge, sulla base di quanto definito dalla “Convenzione”, rappresenta una condizione fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore. In particolare, la finalità di una più ampia tracciabilità dei pagamenti presuppone un agevole accesso di tutte le categorie di utenti ai servizi di pagamento elettronici basati su conto corrente o conto di pagamento. Detto accesso è favorito dalla previsione dell’offerta obbligatoria di un conto di base che, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, consente di effettuare un numero predeterminato di operazioni con strumenti di pagamento elettronici. Per le fasce di clientela socialmente svantaggiate il conto è gratuito. 

Nei primi giorni di avvio della Convenzione sono state segnalate da parte di alcuni cittadini difficoltà ad aprire il conto di base o a ottenere informazioni in merito a esso presso gli sportelli di alcuni prestatori di servizi di pagamento. 

In considerazione di ciò, si richiama l’attenzione dei prestatori di servizi di pagamento sulla necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare concreta attuazione ai richiamati obblighi di legge. In particolare, andranno tempestivamente adottate le misure organizzative, procedurali e formative necessarie per ricomprendere nell’ambito dell’offerta commerciale il conto di base nonché per assicurare idonea informativa al pubblico per il tramite degli sportelli e dei siti internet aziendali. 

IL DOCUMENTO ORIGINALE 

 

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