Nov
16
2012
OAM

OAM - Bando d'esame - Sessioni IX, X, XI e XII del 18 e 20 dicembre 2012

L'OAM ha indetto le sessioni IX, X, XI e XII per l'anno 2012 delle prove d’esame per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per i giorni 18 e 20 dicembre 2012 a Milano e Roma...

 

L'OAM ha indetto le sessioni IX, X, XI e XII per l'anno 2012 delle prove d’esame per l'iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per i giorni 18 e 20 dicembre 2012 a Milano e Roma. Le prenotazioni alla prova d'esame possono essere effettuate a partire dal 19 novembre 2012 e fino alle ore 24:00 del 10 dicembre 2012, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa registrazione al portale ed accedendo al servizio tramite l'Area Privata.

IX sessione: il giorno 18 dicembre 2012, ore 10:00, Milano;

X sessione: il giorno 18 dicembre 2012, ore 15:00, Milano;

XI sessione: il giorno 20 dicembre 2012, ore 10:00, Roma;

XII sessione, il giorno 20 dicembre 2012, ore 15:00, Roma.

pdf Bando d'esame - Sessioni IX, X, XI e XII di dicembre 2012  

 

Nov
14
2012
OAM

OAM - Circolare n. 9/12 - Disposizione per l'iscrizione dei Promotori Finanziari

Circolare n. 9/12 contenente disposizioni inerenti l’iscrizione dei soggetti iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria Approvata dal Comitato di Gestione in data 14 novembre 2012

 

I soggetti iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari, al fine di continuare ad esercitare l’attività di agenzia in attività finanziaria nelle more del superamento dell’esame possono inviare all’OAM la richiesta di partecipazione alla sessione d’esame che verrà fissata con apposito Bando dedicato unicamente ai Promotori Finanziari.

La richiesta deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica esamepromotori@organismo-am.it indicando: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e numero di iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari del soggetto che intende prendere parte all’esame.

La richiesta può essere inviata anche in via cumulativa dagli intermediari preponenti. 

L’OAM definirà con apposito Bando i termini e le modalità di realizzazione della/e sessione/i d’esame dedicata/e ai soggetti iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari. 

pdf  Circolare n.9/12  



Nov
4
2012

Dlgs 141 del 2010 e successive modificazioni: chiarimenti in merito all'entrata in vigore di alcune disposizioni

Iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti assicurativi e nell'elenco delle società di mediazione da parte dei broker assicurativi. Iscrizione nell'elenco degli agenti da parte dei promotori finanziari.

 

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime transitorio si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.

1. Obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti assicurativi e nell'elenco delle società di mediazione da parte dei broker assicurativi nonché svolgimento della cosiddetta "attività di segnalazione".

L'art. 128-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel definire l'attività; di agente in attività finanziaria, ne riserva l'esercizio (al comma 2) ai soli soggetti iscritti in uno specifico elenco tenuto dall'Organismo (OAM) istituito ai sensi dell'art. 128-undecies del citato TUB.

Il successivo articolo 17, comma 4-bis, stabilisce, altresì, la compatibilità dell'attività di agenzia in attività finanziaria con quella di agenzia di assicurazione, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco o registro. Analogamente, nel comma 4-quater è prevista la compatibilità dell'attività di mediazione creditizia con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, semprechè siano rispettati gli obblighi di iscrizione nel proprio elenco o registro. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e controlli. Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l'iscrizione nell'apposito elenco costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di "segnalazione", che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.

Ciò detto, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito all'individuazione della data a decorrere dalla quale tali obblighi entrano in vigore. Al riguardo, interviene la lettura del combinato disposto degli artt. 28 e 29 del menzionato D.lgs. 141 del 2010, dalla quale emerge che l'esplicazione degli effetti del nuovo quadro normativo è subordinata all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 128- quater, comma 6, del TUB; si tratta del regolamento per la determinazione dei requisiti richiesti agli agenti che prestano in via esclusiva i servizi di pagamento ai fini della loro iscrizione in una sezione speciale dell'elenco in parola.

Tale regolamento, già definito ed in corso di emanazione, individua in 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il termine entro il quale gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti nel preesistente albo, dovranno presentare domanda ai fini della iscrizione nella nuova specifica sezione.

Ne consegue che l'obbligo di iscrizione in capo agli agenti ed ai broker assicurativi insieme all'obbligo di iscrizione per lo svolgimento della cd. segnalazione entrerà in vigore a decorrere della scadenza del suddetto termine di 30 giorni.

2. Obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte dei promotori finanziari.

Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169 (secondo correttivo) ha introdotto all'interno del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, alcune disposizioni concernenti l'attività del promotore finanziario. In particolare, il nuovo dispositivo prevede una norma transitoria (art.26, comma 2-bis), secondo la quale al promotore che abbia, di fatto, già svolto l'attività di agente in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 128 quinquies del TUB, e intenda proseguire nell'esercizio, è consentito - sempre se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge - di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'OAM entro il 31 dicembre 2012 e di continuare a svolgere, sulla base delle regole vigenti prima del 17 ottobre 2012, l'attività di agenzia in attività finanziaria senza soluzione di continuità.

Ovviamente, in caso di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività di agente finanziario. Una certificazione dell'intermediario attestante lo svolgimento dell'attività esonera il promotore dal superamento dell'esame. Nel caso, invece, di assenza del requisito temporale sopra indicato, il promotore è comunque tenuto a sostenere l'esame e potrà continuare a svolgere l'attività di agente in attività finanziaria purchè abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell'esame, secondo i termini e le modalità definite dall'OAM.

Ovviamente, in caso di mancato superamento dell'esame o di rigetto della'istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell'attività in parola. Quanto sopra deriva dal fatto che le norme transitorie trovano il loro fondamento nella necessità di garantire la continuità operativa dei soggetti interessati a fronte del nuovo regime.

3. Esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute. L'articolo 17-bis, comma 1, del d.lgs. 141 del 2010, introdotto dal secondo correttivo, istituisce un registro tenuto dall'OAM per l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute finalizzato alla centralizzazione presso l'OAM di tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di tale attività.

Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del successivo comma 3, l'emanazione del provvedimento da parte di questa Amministrazione - per l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni in oggetto - è presupposto necessario per l'efficacia di quanto disposto dal comma 1.

Ne consegue che fino all'emanazione del suddetto provvedimento normativo secondario, l'attività di cambiavalute continua ad essere regolata dalla disciplina previgente al decreto legislativo 169 del 2012.

IL DOCUMENTO ORIGINALE

Oct
31
2012
OAM

OAM - Prova d’esame per i promotori finanziari: sessione d'esame dedicata

Si invitano tutti gli iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari che intendano iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e che non possano beneficiare dell’esenzione dall’esame...

 

Si invitano tutti gli iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari che intendano iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e che non possano beneficiare dell’esenzione dall’esame (art. 26 comma 2-bis del D.lgs. n. 141/10) a non iscriversi alle sessioni d’esame bandite dall’OAM per gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L’OAM bandirà infatti una o più sessioni dedicate unicamente ai soggetti già iscritti nell’Albo dei Promotori Finanziari, i quali verranno sottoposti ad una prova selettiva appositamente predisposta.

Appena possibile verranno indicate sul portale dell’OAM le date e le modalità di iscrizione alle sessioni dedicate ai Promotori Finanziari, anche alla luce dei chiarimenti che nel frattempo verranno emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’applicazione del regime transitorio previsto per i Promotori Finanziari.

Coloro che avessero già effettuato la prenotazione per le sessioni del 26 e 28 novembre possono cancellare la prenotazione stessa mediante l’apposita funzione disponibile nell’area privata (entro le ore 24:00 del 15 novembre 2012): il contributo già versato potrà essere riutilizzato per la prenotazione dell’apposita prova selettiva da convocarsi ovvero potrà essere rimborsato su richiesta del candidato. 

 

Oct
30
2012
OAM

OAM - Circolari n. 7 e 8: versamento dei contributi di iscrizione

Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione da parte dei Promotori finanziari, Agenti di assicurazione, Mediatori di assicurazione e Consulenti finanziari .

Le ultime circolari dell'OAM

pdfCircolare n.7/12 - Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi per l'anno 2013 
pdfCircolare n.8/12 - Disposizioni inerenti il versamento dei contributi di iscrizione da parte dei Promotori finanziari, Agenti di assicurazione, Mediatori di assicurazione e Consulenti finanziari  

 

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