Oct
25
2012

Banca d'Italia - Avviso agli Agenti ed ai Mediatori circa i termini del periodo transitorio

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che...


Avviso agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi circa i termini del periodo transitorio come definiti dal 2° correttivo al D.lgs. 141/2010

Si avvisa che il 2 ottobre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 il D.Lgs. n.169 del 19 settembre 2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 141/2010 recante – tra l’altro - la riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che: 

  • gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina,  fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall’Organismo per gli agenti e mediatori (OAM)  entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell’OAM. 
  • in relazione all’attività di agenzia nei servizi di pagamento svolta su mandato di un istituto di pagamento (IP) o di un istituto di moneta elettronica (IMEL) italiano, i soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dalla Banca d’Italia possono continuare a operare in base alla previgente disciplina  fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  in corso di emanazione,  che fissa i requisiti per l’accesso nella sezione speciale del nuovo elenco (riservata agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento), ovvero,  fino all’accoglimento o al rigetto da parte dell’OAM dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale, qualora l’istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 giorni.  Alla scadenza del periodo transitorio come sopra determinato la Banca d’Italia cesserà la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dell’albo dei mediatori creditizi. 
Oct
25
2012
OAM

OAM - Esito delle sessioni III e IV della prova d’esame 2012

Risultati delle sessioni III e IV delle prove d'esame del 10 ottobre 2012

 

 

Dal sito web OAM

Sono disponibili i risultati delle sessioni III e IV delle prove d’esame, tenutesi il giorno 10 ottobre 2012, in ciascuna area privata dei partecipanti   

Accedi all'area privata per visualizzare i risultati 

Oct
19
2012
OAM

OAM - Prossima sessione per la prova d’esame richiesta per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti e dei Mediatori

Si avvisano gli utenti che sono previste nuove sessioni nella seconda metà del mese di novembre 2012...


Dal sito web OAM

Si avvisano gli utenti che sono previste nuove sessioni nella seconda metà del mese di novembre 2012.

Si invitano, pertanto, gli utenti a seguire la procedura prevista per la prenotazione della prossima prova d’esame (accessibile dall'area privata di ciascun utente registrato come persona fisica) non appena sarà resa disponibile sul portale dell’OAM, a seguito della pubblicazione del relativo Bando. 

http://www.organismo-am.it/default.aspx 

Oct
11
2012
OAM

OAM - Comunicazione relativa ai problemi legati alla FIRMA DIGITALE per l'iscrizione agli elenchi

L'OAM comunica che "PER VENIRE INCONTRO ALLE NUMEROSE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE DIFFICOLTA' LEGATE ALLA FIRMA DIGITALE, E' DA OGGI DISPONIBILE LA NUOVA FUNZIONE DI FIRMA "OFFLINE" CHE PERMETTERA' DI FIRMARE LA DOMANDA ATTRAVERSO...

L'OAM comunica che "PER VENIRE INCONTRO ALLE NUMEROSE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE DIFFICOLTA' LEGATE ALLA FIRMA DIGITALE, E' DA OGGI DISPONIBILE LA NUOVA FUNZIONE DI FIRMA "OFFLINE" CHE PERMETTERA' DI FIRMARE LA DOMANDA ATTRAVERSO I TOOLKIT FORNITI DALLE VOSTRE CERTIFICATION AUTHORITY DI FIDUCIA (INFOCERT, POSTE ITALIANE, ARUBA, ETC...). PER COLORO CHE HANNO ACQUISTATO IL KIT IN CONVENZIONE ARUBA, SARA' POSSIBILE CONTINUARE A FIRMARE I DOCUMENTI INSTALLANDO IL SOFTWARE DI FIRMA ARUBA.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE IL DOCUMENTO CON LE ISTRUZIONI "INFO FIRMA OFFLINE" ACCESSIBILE NEL PIE' DI PAGINA DELLA WEB FORM DI ISCRIZIONE"

FAQs tecniche del portale OAM

 

Oct
8
2012
OAM

OAM - Precisazione di una delle FAQ sull’esenzione dal superamento dell’esame

Precisazione di una delle FAQ sull’esenzione dal superamento dell’esame

Si avvisano gli utenti che la FAQ relativa all’esenzione dal superamento dell’esame nel regime transitorio previsto dal Decreto n. 141/10, per i soggetti che hanno lavorato – per almeno un triennio nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi – come dipendente di società di agenzia o mediazione o di intermediari finanziari e bancari, è stata esplicitata in maniera più precisa. 


FAQ

E' necessario il superamento di un esame per essere iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria?

Sì. La normativa di settore subordina l’accesso all’elenco al superamento di una prova di esame organizzata dall’Organismo.

 

Chi è tenuto al superamento della prova d’esame?

La prova d’esame deve essere sostenuta sia dalle persone fisiche sia, in caso di società, da coloro che svolgono attività di amministrazione e direzione.

 

La persona fisica iscritta negli elenchi (agenti/mediatori) tenuti dalla Banca d’Italia è esonerata dalla prova d’esame prevista per l’iscrizione nel nuovo elenco degli agenti?

Sì, a condizione che il soggetto iscritto negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, abbia effettivamente esercitato l’attività di agenzia o di mediazione per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per tale attività compensi su base annua non inferiori a € 5.000, e presenti l’istanza di iscrizione entro  lo specifico termine indicato dalla legge.
 

Il triennio di effettivo esercizio dell’attività può essere computato prendendo in considerazione più periodi di tempo durante i quali sia stata svolta sia l’attività di agenzia che quella di mediazione?

Sì, purché i periodi di tempo considerati non si sovrappongano cronologicamente.

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