Jul
24
2012

ISVAP - Eliminazione nelle polizze malattia delle clausole illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di assicurarsi

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 25, lettera e). Illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative.

 

Sulla base della Convenzione ONU, ratificata con legge nazionale del 3 marzo 2009, n. 18, l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia…”  Per dare esecuzione a tali prescrizioni l’ISVAP ha costituito un tavolo tecnico con la partecipazione dell’Associazione delle imprese di assicurazione (ANIA) e di alcune Associazioni (Progetto Itaca e Unasam) nonché con il supporto di numerose altre Associazioni del settore, che recentemente ha concluso i propri lavori ritenendo che si debba garantire il principio di parità di trattamento nei confronti delle persone con disturbi mentali o che assumano farmaci psicotropi nell’ambito di una terapia medica, eliminando le clausole dei contratti malattia che precludono loro l’accesso alla relativa garanzia assicurativa. 

Alla luce di tali intese, l’Autorità richiama le imprese ad un sollecito adeguamento delle proprie polizze malattia alle prescrizioni della normativa soprarichiamata, eliminando dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra le  “persone non assicurabili”, e  prevedendo  nel contempo la possibiltà di accedere a coperture assicurative ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicoptropi a scopo terapeutico. Si auspica, in ogni caso, che le imprese adottino anche 2 nell’ambito dei rami infortuni un comportamento proattivo nell’assicurare i soggetti con tali problematiche. 

Nell’esprimere apprezzamento nei confronti di quelle imprese che già hanno eliminato dalle proprie polizze talune limitazioni, si invitano tutte le altre ad avviare analoghe iniziative, al fine di offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali.  

Distinti saluti 

   

Il Commissario straordinario 

(Giancarlo Giannini)

 

il documento

 

Jul
24
2012

Ivarp: la nuova sede probabilmente nei vecchi uffici UIC (Ufficio Italiano Cambi)

Escluse attualmente l'attuale sede ISVAP (Palazzo Volpi) e i nuovi uffici COVIP (Piazza Augusto Imperatore) per confluire negli uffici dell'UIC tra via delle Quattro Fontane e via Nazionale.

 

Con la spending review oltre al risparmio per la fusione tra COVIP e ISVAP  si cerca un'ulteriore possibile stretta sui costi di locazione. La nuova sede dovrebbe nascere infatti negli uffici della vecchia UIC in Banca d'Italia.

Escluse attualmente l'attuale sede ISVAP (Palazzo Volpi) e i nuovi uffici COVIP (Piazza Augusto Imperatore) per confluire negli uffici dell'UIC tra via delle Quattro Fontane e via Nazionale.

 

Jul
24
2012

Perissinotto si dimette da Generali e Pirelli

Insieme con lui, ha rassegnato le dimissioni Giorgio Girelli, presidente di B.Generali.

Dopo le dimissioni dal cda di Generali, l'ex amministratore delegato del Leone Giovanni Perissinotto lascia anche il board di Pirelli.

A oggi Giovanni Perissinotto possiede anche 88.922 azioni Generali. Insieme con lui, ha rassegnato le dimissioni Giorgio Girelli, presidente di B.Generali.

Jul
24
2012

Consob: Aggiornate le FAQ sul divieto di effettuare le vendite allo scoperto

 

IN QUESTA SEZIONE SONO PUBBLICATE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI IN MATERIA DI:

I.  NUOVO DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 18283 DEL 23 LUGLIO 2012

II. DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE ALLO SCOPERTO NUDE 

III. DIVIETO DI ASSUMERE O INCREMENTARE POSIZIONE NETTE CORTE (Si ricorda che IL DIVIETO DI ASSUMERE O INCREMENTARE POSIZIONI NETTE CORTE è terminato il 24 febbraio 2012)

 


Jul
24
2012

Consob: reintrodotto il divieto di vendite allo scoperto sui titoli bancari e assicurativi: il provvedimento immediatamente in vigore per tutta la settimana

 

Tenuto conto degli andamenti più recenti dei mercati azionari, Consob ha deciso oggi di reintrodurre il divieto delle vendite allo scoperto sui titoli del settore bancario e assicurativo, indicati in allegato.

Il provvedimento ha efficacia dalle ore 13:30 di oggi, 23 luglio 2012, e resta in vigore per tutta la settimana fino alle ore 18:00 di venerdì 27 luglio p. v. Si applica a tutte le vendite indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Il divieto riguarda sia le vendite allo scoperto assistite dal prestito titoli ("covered") sia quelle "nude", già vietate dalla precedente delibera (n. 17993) dell'11 novembre 2011.

Gli intermediari sono tenuti ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie al più rigoroso rispetto della delibera.

Il testo integrale del provvedimento (delibera n. 18283 del 23 luglio 2012) nonché l'elenco dei titoli interessati sono disponibili sul sito www.consob.it

 

 

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