Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1
La norma prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese.
La norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, ma non è ancora operativa. Lo sarà dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’ISVAP sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy (termine previsto dal decreto liberalizzazioni: 25 giugno 2012).
Dopo il regolamento, il consumatore avrà diritto di pretendere in agenzia e presso le imprese telefoniche/internet una polizza con scatola nera.
Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
Sono cambiate le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di
invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per “colpi di frusta” inesistenti.
Attenzione però al comportamento dell’impresa nel trattamento del danno permanente e del danno temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio lastre, risonanza magnetica, ecc.).. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato dal medico legale
anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme
Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all’ISVAP, chiamando il Contact Center Consumatori al numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto : ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.