Oct
11
2012

ISVAP - Dl Liberalizzazioni: nuovi diritti dei consumatori nell'RC Auto

L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme. Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme
 
Il decreto “liberalizzazioni” contiene alcune norme in materia r.c.auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti. 
L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme.  
 
In particolare: 
Variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis) 

La norma prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.  
L’ISVAP ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di “scorrimento” e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere  compensata  da eventuali aumenti di tariffa.  
La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali in modo da mettere l’assicurato nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo. La norma è già in vigore.   
Ecco un esempio concreto di applicazione della norma: 
  • consumatore che pagava un premio di euro 500,00, in classe di merito 3, che deve rinnovare il contratto r.c.auto il 1° luglio 2012; 
  • l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° luglio 2013, in caso di assenza di sinistri. Le condizioni contrattuali (o apposite appendici) devono prevedere in caso di passaggio dalla classe 3 alla  classe 2 la corrispondente riduzione percentuale (ad esempio una riduzione del 5% del premio), percentuale che deve essere chiaramente indicata; 
  • il 1° luglio 2013 il consumatore che non ha provo cato sinistri dovrà pagare euro 475,00 (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); 
  • al momento del pagamento della nuova annualità (1° luglio 2013) l’impresa, oltre a riconoscere la riduzione concordata, dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° luglio 2014) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Il consumatore, conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di anticipo (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4/2006), potrà ricercare coperture più convenienti. 
  • al 1° luglio 2014 l’assicurato pagherà il nuovo p remio e avrà diritto di conoscere quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° lugli o 2015, e così via ……  
Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 
La norma prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese. 
La norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, ma non è ancora operativa. Lo sarà dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’ISVAP sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy (termine previsto dal decreto liberalizzazioni: 25 giugno 2012).  
Dopo il regolamento, il consumatore avrà diritto di pretendere in agenzia e presso le imprese telefoniche/internet una polizza con scatola nera. 
 
Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
Sono cambiate le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di 
invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per “colpi di frusta” inesistenti. 
Attenzione però al comportamento dell’impresa nel trattamento del danno permanente e del  danno temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio lastre, risonanza magnetica, ecc.).. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato dal medico legale 
anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
 
Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme  
Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all’ISVAP, chiamando il  Contact Center Consumatori al  numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto : ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
 
 
Jun
12
2012

ISVAP - Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto 

Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia

 

Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.   

Si fa seguito alla lettera del 19 aprile 2012 con cui sono state fornite indicazioni al mercato in merito ad alcune norme del “decreto liberalizzazioni” (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) in materia di r.c. auto. 

In relazione a quanto indicato nella citata lettera, le imprese in indirizzo sono tenute a comunicare a questa Autorità, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, quanto segue. 

Offerta di polizze che prevedono l’installazione della “scatola nera” (art. 32, comma 1):  stato di avanzamento del processo di definizione delle scelte strategiche in vista della commercializzazione di polizze r.c. auto che prevedono l’utilizzo della scatola nera, con riferimento sia ai profili commerciali che a quelli di gestione dei sinistri; alle imprese che già distribuivano polizze con scatola nera si chiede inoltre di illustrare le iniziative adottate medio tempore;  

Diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (art. 34-bis): soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati, per polizze stipulate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma (25 marzo 2012), della riduzione automatica del premio dell’annualità successiva in  caso di assenza di sinistri, senza possibilità di compensare la riduzione con eventuali aumenti di tariffa. Andranno trasmesse anche le circolari indirizzate alle reti di vendita nonché copia della documentazione contrattuale utilizzata per applicare la nuova disposizione.        

Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità (art. 32, commi 3-ter e 3-quater): iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medici-legali fiduciari. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Giancarlo Giannini) 

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