Dec
4
2012

Lider-Lab - Danno non patrimoniale: personalizzazione senza duplicazioni

Con la sentenza in esame la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, la correttezza della configurazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia ed omnicompresiva, ponendo l'accento, peraltro, sulla stringente necessità di una adeguata e concreta personalizzazione del suddetto danno in sede di liquidazione.

 

Con la sentenza in esame la Suprema Corte riconferma, ancora una volta, la correttezza della configurazione del danno non patrimoniale nella sua accezione più ampia ed omnicompresiva, ponendo l'accento, peraltro, sulla stringente necessità di una adeguata e concreta personalizzazione del suddetto danno in sede di liquidazione.

Cassazione Civile n. 17161/2012 

Il caso è quello di un danneggiato a seguito di sinistro stradale, che, vittorioso in primo grado, propone appello chiedendo la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, lamentando l'erroneità delquantum liquidato. La Corte di Appello di Roma, però, ritenendo corretta la quantificazione, rigetta l'appello.

Con ricorso per Cassazione, il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella identificazione e quantificazione del danno biologico, estetico e morale... continua a leggere 

Aug
30
2012

Lider Lab - Opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta l’onere di introdurre la procedura di mediazione?

Nel contesto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione...

 

Nel contesto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, “attore sostanziale” (e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga opposizione. A carico di quest’ultimo un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi, ma non per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l’opposizione. L’atto di opposizione, infatti, non costituisce una iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. Ad avviso delTrib. Varese, 18 maggio 2012 un’interpretazione differente, creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità, è la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo

Leggi il testo integrale di

Trib. Varese, 18 maggio 2012

Fonte: Lider Lab - Osservatorio sul Danno alla Persona 

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