Oct
25
2012

Banca d'Italia - Avviso agli Agenti ed ai Mediatori circa i termini del periodo transitorio

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che...


Avviso agli agenti in attività finanziaria ed ai mediatori creditizi circa i termini del periodo transitorio come definiti dal 2° correttivo al D.lgs. 141/2010

Si avvisa che il 2 ottobre scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 il D.Lgs. n.169 del 19 settembre 2012, che ha modificato il D.Lgs. n. 141/2010 recante – tra l’altro - la riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

A seguito delle modifiche apportate, il D.Lgs. n. 141/2010 ora prevede che: 

  • gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia possono continuare ad esercitare la loro attività, in base alla previgente disciplina,  fino al 31 dicembre 2012, ovvero, ove abbiano presentato istanza di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall’Organismo per gli agenti e mediatori (OAM)  entro il termine del 31 ottobre 2012, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell’OAM. 
  • in relazione all’attività di agenzia nei servizi di pagamento svolta su mandato di un istituto di pagamento (IP) o di un istituto di moneta elettronica (IMEL) italiano, i soggetti iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dalla Banca d’Italia possono continuare a operare in base alla previgente disciplina  fino a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  in corso di emanazione,  che fissa i requisiti per l’accesso nella sezione speciale del nuovo elenco (riservata agli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento), ovvero,  fino all’accoglimento o al rigetto da parte dell’OAM dell’istanza di iscrizione nella sezione speciale, qualora l’istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 giorni.  Alla scadenza del periodo transitorio come sopra determinato la Banca d’Italia cesserà la tenuta dell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dell’albo dei mediatori creditizi. 
Oct
24
2012

Banca d'Italia - Bollettino di Vigilanza luglio 2012

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie, Provvedimenti rilevanti di carattere particolare delle autorità creditizie
 
 
Oct
22
2012

Dall'Isvap all'Ivass

Entro il 4 novembre dovranno essere approvati lo Statuto e le procedure di nomina dei due nuovi consiglieri

ll nuovo Ivass, che sostituirà l'Isvap, nascerà nelle prossime settimane. Entro il 4 novembre dovranno essere approvati lo Statuto e le procedure di nomina dei due nuovi consiglieri che formeranno l'organo di gestione insieme al presidente...continua a leggere 

Advisor Online.it

 

Oct
22
2012

IVASS - entro il 4 novembre la Banca d'Italia preparerà lo statuto dell'Authority

Dall’Isvap all’Ivass il pugno di Saccomanni sulle assicurazioni ENTRO IL 4 NOVEMBRE LA BANCA D’ITALIA PREPARERÀ LO STATUTO DELL’AUTHORITY. CON LA NOMINA DI DUE NUOVI CONSIGLIERI NEL DIRETTORIO DI VIA NAZIONALE SARÀ COMPLETATA LA STRUTTURA DI GOVERNANCE

Roma E ora le compagnie tremano. Come sarà la nuova vigilanza targata Banca d’Italia? Dopo un decennio dominato dal presidente-direttore generale Giancarlo Giannini, gli assicuratori avevano più o meno capito cosa chiedeva loro l’Isvap e come ci si doveva muovere. Ogni tanto Giannini agitava qualche totem davanti all’opinione pubblica, come l’esplosione delle tariffe Rc auto, ma di fatto tra l’organo di controllo e le imprese era instaurato un quieto vivere. C’erano, è vero, degli strani casi di accanimento terapeutico, come quando per una singolare coincidenza, nel bel mezzo della guerra fra Geronzi e Perissinotto in Generali fu resa pubblica una lettera dell’Isvap che, a molti mesi dai fatti accaduti e pur già notati dall’istituto, mettevano in risalto la “put” di Petr Kellner sul 49 per cento della joint venture con la compagnia di Trieste. O, al contrario, c’era un evidente ritardo nello spulciare i bilanci in cerca di magagne, come ha tristemente dimostrato il caso Fonsai, con la sistematica sottoriservazione dei sinistri... continua a leggere 

La Repubblica.it

Econmia & Finanza

Oct
22
2012

Banca d'Italia - Comunicazione relativa all'entrata in vigore del Regolemanto UE n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e dei credit default swap

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento sullo short selling (regolamento (UE) n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari...

 

Il prossimo 1° novembre 2012 entrerà in vigore il Regolamento sullo short selling (regolamento (UE) n. 236/2012), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari.

Per i titoli di Stato e i CDS sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce:

a) l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7);
b) il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nonché il divieto di assumere posizioni uncoveredsu credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13, 14);
c) l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato (art. 17), previa notifica alle autorità competenti.

In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (d.lgs 58/1998), introdotto con il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento; il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

In particolare, alla Banca d'Italia dovranno essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni.

Vendite allo scoperto (short selling) 

 

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