Jul
9
2012

Consob - Fondi sovrani: crescono sul mercato e aumentano gli investimenti strategici. Sul tema un discussion paper

Abstract

I Fondi Sovrani si sono affermati come uno dei principali investitori istituzionali sul mercato dei capitali mondiale. A fine 2011 gestivano assets per circa 4.600 miliardi di dollari USA, pari a circa il 6% del PIL mondiale; una stima per largo difetto del peso delle partecipazioni dei Fondi Sovrani sulla capitalizzazione dei mercati azionari dei principali paesi europei è pari a circa il 3%. In Italia oltre un terzo delle società quotate è partecipato da Fondi Sovrani, mentre questa percentuale è compresa fra il 15 e il 25% circa nei maggiori paesi europei. A partire dal 2005, i Fondi Sovrani hanno progressivamente diversificato il proprio portafoglio e aumentato la quota degli investimenti azionari. I Fondi hanno, inoltre, tentato di scalare alcune importanti società negli USA e in Europa e ciò ha accresciuto i timori dei Governi circa le possibili finalità strategiche degli investimenti dei Fondi medesimi. Vi sono evidenze che è essenzialmente a causa di questi timori che gli USA e molti Paesi europei hanno introdotto normative a difesa dei settori strategici. Il lavoro analizza in particolare le discipline introdotte in Francia, Germania e ultimamente in Italia, nel quadro dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria relativamente alle deroghe previste per le limitazioni alla libera circolazione dei capitali.

http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/studi_analisi/discussion_papers/dp3.html

Jul
9
2012

Consob - Pubblicazione del quarto numero di Risk Outlook

Il "Risk outlook" è un documento periodico, a cadenza semestrale, di analisi dei fenomeni di natura congiunturale e dei trend che caratterizzano l'evoluzione dei mercati finanziari.

http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/risk_outlook/index.html

Jul
3
2012

CONSOB - Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie

Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012

Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie

Si sono diffuse nel mercato operazioni ("opzioni binarie" o "opzioni digitali") che presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l'evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l'evento non si verifichi, l'"acquirente" l'opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.

Al riguardo, in data 28 marzo 2012 i Servizi della Commissione Europea, in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che le stesse (1), "quali contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento [ovvero banche] ai sensi della MiFID".

Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 1, sez. C della direttiva 2004/39/Ce ("MiFID"): di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

________________
[1]Cfr. “Questions on Single Market Legislation”, nr. “ID 955. Definitions” reperibile alla pagina internet http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=955.

Jul
2
2012

CONSOB - Comunicazione n. 12054742 del 29-6-2012:

Oggetto: Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012 – Prospetto di base, condizioni definitive e nota di sintesi – Istruzioni operative

In data 9 giugno 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 486/2012 (di seguito "Regolamento Delegato"), adottato dalla Commissione europea in data 30 marzo 2012 e volto a modificare ed integrare il Regolamento (CE) n. 809/2004.

Tale Regolamento Delegato, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012 con efficacia direttamente vincolante in ciascuno Stato membro, disciplina, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle informazioni tra prospetto di base e condizioni definitive ed il contenuto della nota di sintesi.

Per assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo della disciplina in tema di prospetto di base e condizioni definitive, con il citato Regolamento Delegato, la Commissione europea, esercitando la delega conferita dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la Direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, ha classificato ciascun elemento informativo contenuto negli schemi menzionati utilizzando tre categorie (cat. A, B e C), le quali determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Nel dettaglio:

- le informazioni di cat. A dovranno essere necessariamente inserite nel prospetto di base;

- le informazioni di cat. B verranno incluse nel prospetto di base solo per principi generali, mentre i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base potranno essere lasciati in bianco ed inseriti successivamente nelle condizioni definitive;

- le informazioni di cat. C dovranno essere veicolate con le condizioni definitive qualora non siano note nel momento dell'approvazione del prospetto di base.

Con riferimento alle condizioni definitive, il Regolamento Delegato consente l'inserimento di informazioni che, sebbene non rientranti nel contenuto obbligatorio degli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari, possono ritenersi utili per gli investitori. Tali informazioni supplementari sono indicate nell'elenco di cui all'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Si richiama pertanto l'attenzione degli operatori sulla necessità che:

  • le informazioni previste dagli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari siano inserite nel prospetto di base e nelle condizioni definitive nel rispetto della classificazione sopra richiamata;
     
  • le condizioni definitive contengano le informazioni di cui allo schema di nota informativa nonché le eventuali informazioni supplementari previste nell'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Il Regolamento Delegato ha anche previsto, all'Allegato XXII, un preciso formato di nota di sintesi, con l'individuazione delle specifiche informazioni chiave da inserirvi.(1)

Al riguardo, si richiama l'attenzione degli operatori sulla necessità che la nota di sintesi inserita nei prospetti e nei prospetti di base:

  • indichi il titolo di ciascuna Sezione da A ad E, ad eccezione dell'indicazione "ed eventuali garanti" della Sezione B nell'ipotesi in cui non vi siano informazioni relative ad un'eventuale garanzia;
     
  • ometta i riferimenti agli allegati utilizzati per la redazione del prospetto, nonché agli allegati, all'elemento numerico e all'elemento informativo astratto relativi a schemi di documento di registrazione e di nota informativa sugli strumenti finanziari non utilizzati per la redazione del prospetto;
     
  • includa tutte le informazioni chiave indicate dal menzionato allegato XXII e relative agli schemi utilizzati per la redazione del prospetto. Qualora le informazioni in questione non siano rinvenibili nel prospetto, l'elemento informativo dovrà riportare la menzione "non applicabile", la quale non può essere abbreviata in "N/A";
     
  • indichi gli elementi numerici con riguardo sia alle informazioni chiave inserite che agli elementi informativi con la menzione "non applicabile".

Si rammenta, inoltre, che ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. art. 16 della Direttiva 2003/71/CE), le informazioni contenute nel prospetto di base non potranno essere modificate od integrate per mezzo delle condizioni definitive, ma sarà richiesta la produzione di un supplemento soggetto ad approvazione.

Si invitano infine gli operatori a prestare particolare attenzione alle ulteriori indicazioni che, in questa prima fase di applicazione della normativa, potranno essere fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

___________________

1. La nuova disciplina in tema di nota di sintesi introdotta dal Regolamento Delegato si applica anche all’offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Pertanto, la nota di sintesi relativa a tali strumenti finanziari dovrà essere redatta secondo il formato definito nell’Allegato XXII al Regolamento medesimo e dovrà, altresì, contenere le pertinenti informazioni chiave ivi indicate, avuto riguardo al contenuto degli schemi 2 e 3 dell’allegato 1B del Regolamento Consob n. 11971/1999, recanti «informazioni equivalenti» a quelle previste negli schemi di cui al Regolamento (CE) n. 809/2004 (cfr. art. 24, comma 2, del menzionato Regolamento Consob).

 

http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2012/c12054742.htm

Jun
27
2012

CONSOB - Comunicato collocato dati trimestrali via internet

Procedura per la trasmissione via Internet dei dati trimestrali relativi ai prodotti finanziari diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni offerti dalle banche sulla base di prospetti informativi approvati dalla Consob - Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006

CONSOB - comunicato_collocato dati trimestrali via internet.pdf (72,65 kb)

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