Oct
22
2012

Decreto Crescita 2.0 - Abolizione delle clausole di tacito rinnovo nell'RC Auto

Abolizione delle clausole di tacito rinnovo nell'RC Auto e agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento


"Art. 22.

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche 

agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in 

abbinamento..." 

 

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