Oct
22
2012
"Art. 22.
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:
«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in
abbinamento..."