Oct
22
2012

Decreto Crescita 2.0, art. 21 e 22 le novità in campo assicurativo

In evidenza i due articoli del Dl 179/2012 


Art. 21.

Contrasto alle frodi nel Ramo RC Auto

Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

 1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l’efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l’IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall’archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fi ne di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell’archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria ai fi ni dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l’IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall’articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l’archivio nazionale dei veicoli e con l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l’Automobile Club d’Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata di cui all’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all’articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall’Ufficio centrale italiano di cui all’articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l’IVASS.

Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell’archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. 

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all’IVASS, per l’alimentazione dell’archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l’accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b) , e comunicano all’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifi cazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati.

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

6. Nell’esercizio delle sue funzioni l’IVASS evidenzia dall’elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L’IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all’Autorità giudiziaria e alle forze di polizia. 7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 22.

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo:

Abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC AUTO e i contratti in abbinamento

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.

3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.».

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170 -bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

Contratti base per l'RC Auto 

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere — ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo — un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Siti internet delle imprese: accesso da parte dei clienti alla consultazione della propria situazione assicurativa

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.

Formazione e Aggiornamento professionale: nuovi standard organizzativi e tecnologici

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.

Collaborazione tra intermediari principali

10. Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a) , b) , d) , dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fi ne di garantire adeguata informativa ai consumatori.

Responsabilità della collaborazione

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

Piattaforma comune per la gestione e conclusione di contratti assicurativi

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.

Termini di prescrizione

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è così sostituito:

«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».

15. Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l’IVASS, anche mediante internet, garantisce un’adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all’interno della relazione di cui all’articolo 21, comma 2, un’esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.


Oct
22
2012

Decreto Crescita 2.0 - Abolizione delle clausole di tacito rinnovo nell'RC Auto

Abolizione delle clausole di tacito rinnovo nell'RC Auto e agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento


"Art. 22.

Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:

«Art. 170 -bis (Durata del contratto). — 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche 

agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in 

abbinamento..." 

 

Oct
11
2012

ISVAP - Dl Liberalizzazioni: nuovi diritti dei consumatori nell'RC Auto

L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme. Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme
 
Il decreto “liberalizzazioni” contiene alcune norme in materia r.c.auto che attribuiscono ai consumatori nuovi diritti. 
L’ISVAP ha chiarito alle compagnie di assicurazione alcuni aspetti attuativi delle nuove norme.  
 
In particolare: 
Variazione in diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (Art. 34 bis) 

La norma prevede che all’assicurato che non abbia provocato sinistri sia applicata, all’annualità successiva, una riduzione automatica del premio.  
L’ISVAP ha chiarito che la norma va applicata secondo un meccanismo biennale di “scorrimento” e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere  compensata  da eventuali aumenti di tariffa.  
La riduzione va indicata nel contratto in termini percentuali in modo da mettere l’assicurato nella condizione di verificarne agevolmente l’applicazione nell’anno successivo. La norma è già in vigore.   
Ecco un esempio concreto di applicazione della norma: 
  • consumatore che pagava un premio di euro 500,00, in classe di merito 3, che deve rinnovare il contratto r.c.auto il 1° luglio 2012; 
  • l’impresa è tenuta ad indicare nella polizza di rinnovo, in termini percentuali, la riduzione di premio di cui beneficerà l’assicurato alla scadenza del 1° luglio 2013, in caso di assenza di sinistri. Le condizioni contrattuali (o apposite appendici) devono prevedere in caso di passaggio dalla classe 3 alla  classe 2 la corrispondente riduzione percentuale (ad esempio una riduzione del 5% del premio), percentuale che deve essere chiaramente indicata; 
  • il 1° luglio 2013 il consumatore che non ha provo cato sinistri dovrà pagare euro 475,00 (500 euro meno 25 euro di riduzione, pari al 5%); 
  • al momento del pagamento della nuova annualità (1° luglio 2013) l’impresa, oltre a riconoscere la riduzione concordata, dovrà indicare, se del caso, che alla successiva scadenza contrattuale (1° luglio 2014) il premio po trà variare in relazione al mutato fabbisogno tariffario. Il consumatore, conoscendo la misura del nuovo premio con almeno 30 giorni di anticipo (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4/2006), potrà ricercare coperture più convenienti. 
  • al 1° luglio 2014 l’assicurato pagherà il nuovo p remio e avrà diritto di conoscere quale sarà la riduzione automatica del premio al 1° lugli o 2015, e così via ……  
Polizze con “scatola nera” - Art. 32, comma 1 
La norma prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione sul proprio veicolo della scatola nera o dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa di premio e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese. 
La norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, ma non è ancora operativa. Lo sarà dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’ISVAP sta predisponendo insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante Privacy (termine previsto dal decreto liberalizzazioni: 25 giugno 2012).  
Dopo il regolamento, il consumatore avrà diritto di pretendere in agenzia e presso le imprese telefoniche/internet una polizza con scatola nera. 
 
Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità
Sono cambiate le norme sulla risarcibilità dei danni alla persona di lieve entità (fino al 9% di 
invalidità permanente), con l’obiettivo di limitare i risarcimenti per “colpi di frusta” inesistenti. 
Attenzione però al comportamento dell’impresa nel trattamento del danno permanente e del  danno temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo (ad esempio lastre, risonanza magnetica, ecc.).. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato dal medico legale 
anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali.
 
Cosa fare se l’impresa non applica le nuove norme  
Se le imprese di assicurazioni (agenzie o centri liquidazione sinistri) non applicano le nuove norme il comportamento va segnalato all’ISVAP, chiamando il  Contact Center Consumatori al  numero verde 800486661 dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13.30 o inviando un reclamo scritto : ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
 
 
Oct
10
2012

ISVAP: segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto false intestate “CRAVAG” o “KRAVAG”

L’ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto false intestate “CRAVAG” o “KRAVAG” denominazioni che non corrispondono a quelle delle compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano...

 

COMUNICATO STAMPA DEL 10 OTTOBRE 2012 

L’ISVAP rende noto che sono stati segnalati  casi di commercializzazione di polizze r.c. auto false intestate  “CRAVAG” o “KRAVAG” denominazioni che non corrispondono a quelle delle  compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano. 

Le suddette denominazioni sono tuttavia simili a quella dell’impresa tedesca KRAVAG – LOGISTIC VERSICHERUNG A.G., impresa abilitata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa in alcuni rami danni ma non nel ramo della responsabilità civile obbligatoria.

L’autorità di vigilanza tedesca ha precisato che KRAVAG – LOGISTIC VERSICHERUNG A.G. non ha mai operato nel territorio italiano per la copertura di rischi relativi alla garanzia r.c.auto obbligatoria.  

L’Autorità richiama pertanto l’attenzione dei consumatori e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l’intestazione di cui sopra comporta, per i contraenti, l’insussistenza della copertura assicurativa e, per gli intermediari, lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. 

Più in generale, l’ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa in Italia, tramite la consultazione sul sito: www.isvap.it: 

- degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto); 

- dell'elenco degli avvisi relativi a "Casi di contraffazione o società non autorizzate"; 

- del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.  

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'ISVAP al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331.  

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse dei consumatori.

 

IL COMUNICATO

Oct
5
2012

Polizze RC Auto contraffatte intestate a “Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e “Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.”

Al riguardo si segnala che in Italia opera l’impresa spagnola “Mapfre Asistencia, Compañia International De Seguros Y Reaseguros, S.A.”, regolarmente abilitata all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in alcuni rami danni ma non nel ramo della responsabilità civile obbligatoria.

 

L’ISVAP rende noto che sono stati segnalati casi di commercializzazione di polizze r.c. auto intestate  

“Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e“Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” 

Al riguardo si segnala che in Italia opera l’impresa spagnola “Mapfre Asistencia, Compañia International De Seguros Y Reaseguros, S.A.”, regolarmente abilitata all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in alcuni rami danni ma  non nel ramo della responsabilità civile obbligatoria.

La società spagnola ha precisato di non aver operato e di non avere intenzione di operare nel territorio italiano per la copertura dei rischi automobilistici. 

“Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio della Repubblica. 

Si segnala, altresì, che le polizze contraffatte vengono rilasciate da soggetti non meglio identificati, Broker AG n. 0018, con sede in Roma, e Agenzia di Assicurazioni di Palermo, con sede in Palermo. 

Si richiama pertanto l’attenzione dei consumatori e degli intermediari sulla circostanza che l’eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti le intestazioni “Mapfre Asistencia, Compañia International de Seguros Y Reaseguros, S.A.” e “Mapfre Progress Assicurazioni s.p.a.” comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. 

Più in generale, l’ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.isvap.it: 

- degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali;ed elenco specifico per la r. c. auto); 

- dell'elenco degli avvisi relativi a "Casi di contraffazione o società non autorizzate"; 

- del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea. 

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell'ISVAP al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse dei consumatori.

LEGGI IL COMUNICATO 

 

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