Jul
23
2012

Consob a tutela dei risparmiatori: segnalazione di società che offrono servizi di investimento senza autorizzazione

 

  • La Financial Services Authority (Fsa), autorità di vigilanza del Regno Unito, segnala che: Prime Management (www.primemanagementfinancial.com), che non ha alcun legame con la società autorizzata Federated Prime Rate Capital Management llp, con sede a Londra (autorizzazione Fsa n. 469674); Pioneer Global Investments(www.pgilondon.com), che non ha alcun legame con la società autorizzata Pioneer Global Investment Limited, con sede a Londra (autorizzazione Fsa n. 230922); Brown and Wenger Consultancy Firm(www.brownwengerconsult.com), con sede dichiarata a New York; Arrow Merger Consultants (http://arrow-mc.com), con sede dichiarata a Tokyo; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Financial Market Authority (Fma), autorità di vigilanza austriaca, segnala che la società Dawson & Crane Inc., con sede dichiarata a Hong Kong, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione. 
  • L'Authorité des Marchés Financiers (Amf), autorità di vigilanza francese, segnala che la società Pacific Tycoon, con sede dichiarata ad Hong Kong, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione. L'autorità segnala inoltre che i siti www.hyip-france.com, www.hyip-top-monitor.com, www.hyip.com e www.top-placements-hyip.com, che offrono programmi di investimento ad alto rendimento (high yield investment programmes - hyips), non sono autorizzati ad offrire servizi di investimento in Francia.
  • La Financial Services Authority (Fsa), autorità di vigilanza del Regno Unito, segnala che: Wells Capital Management (www.wellsconsultancy.com)con sede dichiarata a New York; Eldridge Financial (www.eldridgefinancial.com), con sede dichiarata a Ginevra; BlueCrest Capital Management o BlueCrest New Investment Capital Hedge Fund (NewCap), che non ha alcun legame con le società autorizzate BlueCrest Capital Management (Uk) llp, BlueCrest Capital Management llp, BlueCrest Capital Management Guernsey Limited, BlueCrest Capital Management Guernsey lp, BlueCrest Capital Management (Singapore) Pte. Ltd, BlueCrest Capital Management (New York) lp, BlueCrest Capital Management (Boston) lp; Christian Lavigne; Blue Ridge Financial Group(www.blueridgefinancialgroup.com), con sede dichiarata a Seattle (Usa); Pharma Holdings(www.pharmaholdingsinc.com), con sede dichiarata in Florida; Unicorn Finance Group(www.unicornfinancegroup.com), con sede dichiarata a Hong Kong; Blanka Nove (www.blankanova.com), con sede dichiarata a Londra, che non ha alcun legame con la società autorizzata Blanka Nova (autorizzazione Fsa n. 437190); B & T Brokers (www.btbrokers.net), con sede dichiarata nel Regno Unito, clone di una società autorizzata; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola (Cnmv) segnala che www.inversionesyfinanzas.com, che risulta in affare con Daniel Vera Juan, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Jersey Financial Services Commission (Jfsc), autorità di vigilanza del Jersey, segnala che la società NatWest Bank (Uk) Limited, che non ha alcun legame con la NatWest che opera per la Rbs International Limited Trading, né con altre società del gruppo Rbs, e la Securities Trading Bord (Stb), stanno offrendo, rispettivamente, servizi di bancari e di investimento senza autorizzazione.
  • La Financial Market Authority (Fma), autorità di vigilanza austriaca, segnala che la società Equicap Corporation(www.equicap-corp.com), con sedi dichiarate a New York e Londra, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa  ha sospeso in via cautelare per 90 giorni, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 58/1998, l'offerta al pubblico posta in essere dal sig. Enzo Tata - per il tramite dei siti www.enzotata.com ewww.sites.google.com/site/jointventureforexfutures, in violazione dell'art. 94 e ss. del medesimo decreto, avente ad oggetto l'adesione al "Club Jvfx" connessa alla prestazione di servizi finanziari (delibera n. 18266 del 4 luglio 2012).
  • La Financial Services Authority (Fsa), autorità di vigilanza del Regno Unito, segnala che: Isis Capital Management, che non ha alcun legame con la società autorizzata Isis Capital Management Limited (autorizzazione Fsa n. 189170); Ma Capital Partners (www.macapitalpartners.com)  con sedi dichiarate a Londra e Munchen (Germania) e recapito telefonico in Austria; Mitsubishi Finance(www.mitsubishifinance.com), con sede dichiarata a Tokyo, che non ha alcun legame con le società autorizzate Mitsubishi Ufj Securities International Plc (autorizzazione Fsa n. 124512), Mitsubishi Ufj Asset Management (UK) Ltd (autorizzazione Fsa n. 121816) e The Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Limited (autorizzazione Fsa n. 139189), tutte e tre con sede a Londra; Baker & Bains(www.clickstocktransfer.com), con sede dichiarata a Stoccolma; BI Asset Management (Business Intelligence Asset Management) (www.biamanagement.com), con sedi dichiarate a Londra, Danimarca e Dubai, che non ha alcun legame con la società autorizzata BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S (autorizzazione Fsa n. 467667);International Merger Services Group/Ims(www.imsfinance.com, www.imsfinance.net, www.internationalmergerservices.com, e www.ims-group.com), con sede dichiarata nel Guernsey (isola del canale della Manica); William Blair Capital Partners, con sede dichiarata a Londra, che non ha alcun legame con la società autorizzata William Blair International Limited (autorizzazione Fsa n. 189068), con sede a Londra, stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Central Bank of Ireland, autorità di vigilanza irlandese, segnala che la società Milestone Amg, con sede dichiarata a Lussemburgo, sta offrendo servizi di investimento senza la prevista autorizzazione.
  • La Financial Market Authority (Fma), autorità di vigilanza austriaca, segnala che la società Profton sa ("4xfinity") (www.4xfinity.com), con sede dichiarata a Panama, sta offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa segnala che le società Ikko Investments, con sede dichiarata in Gran Bretagna, Dc Digital Finance Ltd, con sede dichiarata a Cipro, Mika Holdings Inc., con sede dichiarata nelle British Virgin Islands, 247 Holdings Group Ltd, con sede dichiarata in Gran Bretagna e Market Punter Pty Ltd, con sede dichiarata in Australia, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia secondo alcuna modalità e, quindi, neanche attraverso i rispettivi siti www.ikkotrader.com, www.optionbit.com, www.optionfair.com, www.24option.com, www.marketpunter.com".
  • La Financial Services Authority (Fsa), autorità di vigilanza del Regno Unito, segnala che: Aot Europe(www.aoteurope.com) e Aot Stock Specialist (www.aot-ss.com), entrambe con sede dichiarata a Londra, che non hanno alcun legame con la società autorizzata Aot Stock Specialist BV (autorizzazione Fsa n. 206711); Global Financial Products (www.mglobalfinance.com), con sede dichiarata a Birmingham, che non ha alcun legame con la società autorizzata Hcc Global Financial Products, con sede a Barcellona (autorizzazione Fsa n. 507808); Fcv Broker(www.fcvbroker.com), con sede dichiarata a Londra, che non ha alcun legame con la società autorizzata Fcv Broker srl (autorizzazione Fsa n. 571262); Springhill Group(www.springhillgroup.com), con sede dichiarata in Sud Corea; stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.
  • La Comisión Nacional del Mercado de Valores spagnola (Cnmv) segnala che le società Comfimo Inversiones sl(http://comfimo-inversiones.com), con sede dichiarata a Madrid, e Investment of Heritage sl(www.accionfinanciera.es), stanno offrendo servizi di investimento senza autorizzazione.

 

Jul
19
2012

CONSOB: Delibera n. 18275 Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. n. 179/2007 concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure

È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il Regolamento consta di 39 articoli e di 3 allegati.

vai al regolamento

Jul
16
2012

CONSOB: Aumenti di capitale Fondiaria-Sai e Unipol

Comunicazione n. DME/12059316 del 13-07-2012

Oggetto: Aumenti di capitale Fondiaria-Sai e Unipol

Lunedì 16 luglio 2012 avranno inizio le operazioni di aumento di capitale promosse da Fondiaria-Sai S.p.A. e Unipol S.p.A.. Il periodo d’offerta in opzione agli azionisti delle nuove azioni terminerà il 1° agosto 2012.

In data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha reso noto i valori dei c.d. coefficienti K relativi ai due aumenti di capitale in parola, pari a 0,026 per l’aumento promosso da Fondiaria-Sai S.p.A. e 0,2 per l’aumento avviato da Unipol S.p.A..

Come noto, tanto minore è il coefficiente K, tanto maggiore è il grado di diluizione dell’operazione, circostanza che determina un elevato rischio che durante il periodo di offerta delle nuove azioni si verifichino anomalie di prezzo dei titoli azionari consistenti in un forte disallineamento tra il prezzo di mercato dei titoli rispetto al loro valore teorico.

Nel corso dei lavori svolti dalla Consob sul tema degli aumenti di capitale si è definito come “fortemente diluitivo” un aumento di capitale che presenta un coefficiente K pari o inferiore al valore di 0,5 e si era evidenziato come in tali circostanze si presentassero anomalie di prezzo nei primi giorni di contrattazione del periodo d’offerta.

La Consob monitorerà attentamente l’andamento sul mercato dei titoli Fondiaria-Sai S.p.A. e Unipol S.p.A. durante il periodo d’offerta con particolare riferimento al rispetto delle misure restrittive di cui alla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 e agli obblighi di consegna dei titoli in sede di liquidazione previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Si richiama pertanto l’attenzione al puntuale rispetto da parte di chiunque, persone fisiche e giuridiche, anche estere, del divieto di vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli (c.d. naked) introdotto dalla citata Delibera.

Si raccomanda inoltre agli operatori ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, nel quale sono negoziate le azioni oggetto dei predetti aumenti di capitale, il rispetto dell’obbligo di consegna delle azioni vendute in sede di liquidazione previsto dal citato Regolamento.

Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Jul
3
2012

CONSOB - Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie

Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012

Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie

Si sono diffuse nel mercato operazioni ("opzioni binarie" o "opzioni digitali") che presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l'evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l'evento non si verifichi, l'"acquirente" l'opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.

Al riguardo, in data 28 marzo 2012 i Servizi della Commissione Europea, in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che le stesse (1), "quali contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento [ovvero banche] ai sensi della MiFID".

Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all'Allegato 1, sez. C della direttiva 2004/39/Ce ("MiFID"): di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

________________
[1]Cfr. “Questions on Single Market Legislation”, nr. “ID 955. Definitions” reperibile alla pagina internet http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=955.

Jul
2
2012

CONSOB - Comunicazione n. 12054742 del 29-6-2012:

Oggetto: Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012 – Prospetto di base, condizioni definitive e nota di sintesi – Istruzioni operative

In data 9 giugno 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) n. 486/2012 (di seguito "Regolamento Delegato"), adottato dalla Commissione europea in data 30 marzo 2012 e volto a modificare ed integrare il Regolamento (CE) n. 809/2004.

Tale Regolamento Delegato, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012 con efficacia direttamente vincolante in ciascuno Stato membro, disciplina, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle informazioni tra prospetto di base e condizioni definitive ed il contenuto della nota di sintesi.

Per assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo della disciplina in tema di prospetto di base e condizioni definitive, con il citato Regolamento Delegato, la Commissione europea, esercitando la delega conferita dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la Direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, ha classificato ciascun elemento informativo contenuto negli schemi menzionati utilizzando tre categorie (cat. A, B e C), le quali determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Nel dettaglio:

- le informazioni di cat. A dovranno essere necessariamente inserite nel prospetto di base;

- le informazioni di cat. B verranno incluse nel prospetto di base solo per principi generali, mentre i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base potranno essere lasciati in bianco ed inseriti successivamente nelle condizioni definitive;

- le informazioni di cat. C dovranno essere veicolate con le condizioni definitive qualora non siano note nel momento dell'approvazione del prospetto di base.

Con riferimento alle condizioni definitive, il Regolamento Delegato consente l'inserimento di informazioni che, sebbene non rientranti nel contenuto obbligatorio degli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari, possono ritenersi utili per gli investitori. Tali informazioni supplementari sono indicate nell'elenco di cui all'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Si richiama pertanto l'attenzione degli operatori sulla necessità che:

  • le informazioni previste dagli schemi di nota informativa sugli strumenti finanziari siano inserite nel prospetto di base e nelle condizioni definitive nel rispetto della classificazione sopra richiamata;
     
  • le condizioni definitive contengano le informazioni di cui allo schema di nota informativa nonché le eventuali informazioni supplementari previste nell'Allegato XXI al Regolamento Delegato.

Il Regolamento Delegato ha anche previsto, all'Allegato XXII, un preciso formato di nota di sintesi, con l'individuazione delle specifiche informazioni chiave da inserirvi.(1)

Al riguardo, si richiama l'attenzione degli operatori sulla necessità che la nota di sintesi inserita nei prospetti e nei prospetti di base:

  • indichi il titolo di ciascuna Sezione da A ad E, ad eccezione dell'indicazione "ed eventuali garanti" della Sezione B nell'ipotesi in cui non vi siano informazioni relative ad un'eventuale garanzia;
     
  • ometta i riferimenti agli allegati utilizzati per la redazione del prospetto, nonché agli allegati, all'elemento numerico e all'elemento informativo astratto relativi a schemi di documento di registrazione e di nota informativa sugli strumenti finanziari non utilizzati per la redazione del prospetto;
     
  • includa tutte le informazioni chiave indicate dal menzionato allegato XXII e relative agli schemi utilizzati per la redazione del prospetto. Qualora le informazioni in questione non siano rinvenibili nel prospetto, l'elemento informativo dovrà riportare la menzione "non applicabile", la quale non può essere abbreviata in "N/A";
     
  • indichi gli elementi numerici con riguardo sia alle informazioni chiave inserite che agli elementi informativi con la menzione "non applicabile".

Si rammenta, inoltre, che ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 94, comma 7, e 113, comma 2, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. art. 16 della Direttiva 2003/71/CE), le informazioni contenute nel prospetto di base non potranno essere modificate od integrate per mezzo delle condizioni definitive, ma sarà richiesta la produzione di un supplemento soggetto ad approvazione.

Si invitano infine gli operatori a prestare particolare attenzione alle ulteriori indicazioni che, in questa prima fase di applicazione della normativa, potranno essere fornite dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

___________________

1. La nuova disciplina in tema di nota di sintesi introdotta dal Regolamento Delegato si applica anche all’offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Pertanto, la nota di sintesi relativa a tali strumenti finanziari dovrà essere redatta secondo il formato definito nell’Allegato XXII al Regolamento medesimo e dovrà, altresì, contenere le pertinenti informazioni chiave ivi indicate, avuto riguardo al contenuto degli schemi 2 e 3 dell’allegato 1B del Regolamento Consob n. 11971/1999, recanti «informazioni equivalenti» a quelle previste negli schemi di cui al Regolamento (CE) n. 809/2004 (cfr. art. 24, comma 2, del menzionato Regolamento Consob).

 

http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2012/c12054742.htm

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