Oct
10
2012

INPS:Convenzione con ISVAP su recupero prestazioni incidenti

Inps e Isvap hanno sottoscritto una Convenzione per consentire all'Istituto di previdenza l'accesso alla banca dati sinistri dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni...

 

Inps e Isvap hanno sottoscritto una Convenzione per consentire all'Istituto di previdenza l'accesso alla banca dati sinistri dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Con la convenzione - sottolinea il Presidente Inps, Antonio Mastrapasqua in una nota - ''si compie un altro importante passo verso la piu' completa emersione e conoscenza degli eventi che consentono all'Inps il recupero delle somme erogate per indennita' di malattia, per prestazioni previdenziali d'invalidita' e inabilita' e di tutte le prestazioni assistenziali (invalidita' civile, accompagnamento etc.), nei casi in cui l'evento lesivo (in questo caso l'incidente stradale) derivi da responsabilita' di terzi''. 

In Italia, ricorda Mastrapasqua - ogni anno circa 800.000 persone riportano lesioni piu' o meno gravi in incidenti stradali che comportano l'erogazione di prestazioni che l'Istituto per legge deve recuperare dal responsabile dell'evento. ''Nel 2011 - precisa - l'Istituto ha recuperato, complessivamente, circa 60 milioni di euro soprattutto dalle assicurazioni''.

Con gli stessi scopi, era stata gia' sottoscritta, lo scorso anno, una convenzione con l'Ania (Associazione delle imprese di assicurazione) che ha avviato, dal mese di maggio 2012, un flusso telematico di comunicazioni che ha consentito, in pochi mesi, la quantificazione di somme da recuperare - non emerse con le ordinarie attivita' - per oltre 5 milioni di euro attualmente in fase di pagamento da parte delle compagnie d'assicurazione. (ANSA). 

 

Sep
19
2012

ISVAP - Istruzioni operative relative agli obblighi informativi derivanti dall'applicazione dell'art.148, comma 2 bis del Codice delle assicurazioni

 

Si fa riferimento alla previsione normativa dell’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di liberalizzazioni. 

La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all’art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela. 

La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare  le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.  

Si forniscono istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all’art. 148, comma 2-bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c.auto di cui agli articoli 141, 148 e 149, CAP. 

IL DOCUMENTO 

 

Aug
27
2012

ISVAP: Provvedimento n. 2998 concernente modifiche al Regolamento n. 31 recante la disciplina della banca dati sinistri

Il presente Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.

 

Il presente Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.

 

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