Jul
18
2012

Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 36/2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

PROVVEDIMENTO N. 2992 DEL 18 LUGLIO 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

L’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha demandato all’ISVAP l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

La disposizione trae origine dalla necessità di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture. La possibilità per le imprese di assicurazione di investire nei menzionati attivi ai fini della copertura delle riserve tecniche, fatti salvi i principi generali della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, è in parte già ammessa dalle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, nell’ambito delle diverse tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e OICR) in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal settore di attività economica di riferimento.

Scarica il Provvedimento, la Relazione, gli esiti della pubblica consultazione e gli allegati

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