Sep
19
2012

ISVAP - Istruzioni operative relative agli obblighi informativi derivanti dall'applicazione dell'art.148, comma 2 bis del Codice delle assicurazioni

 

Si fa riferimento alla previsione normativa dell’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP), introdotta dall’art. 32, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di liberalizzazioni. 

La norma prevede la possibilità per le imprese di non formulare offerta di risarcimento nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148, CAP, qualora, a seguito della consultazione della banca dati sinistri di cui all’art. 135, CAP, emergano almeno due parametri di significatività e si renda necessario effettuare ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, ai fini della eventuale decisione di presentare querela. 

La disposizione subordina la possibilità di avvalersi di tale facoltà all’assolvimento di specifici obblighi di comunicazione, al fine di contemperare  le esigenze di tutela dei diritti del danneggiato con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno fraudolento.  

Si forniscono istruzioni operative in ordine alle disposizioni di cui all’art. 148, comma 2-bis, CAP, che trova applicazione nelle procedure di risarcimento dei sinistri r.c.auto di cui agli articoli 141, 148 e 149, CAP. 

IL DOCUMENTO 

 

Sep
7
2012

TAR Lazio (Sezione Seconda) - annullamento del provvedimento ISVAP n. 2946 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 "

annullamento del provvedimento dell'ISVAP n. 2946 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2012, proposto da:
Assilea Associazione Italiana Leasing e Soc. Ubi Leasing S.p.a., rappresentate e difese dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Isvap - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'ISVAP n. 2946 in data 06.12.2011 recante "modifiche all'art. 48 del regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006";

- della relativa relazione di accompagnamento all'avvio della pubblica consultazione;

- del documento in data 06.06.2011 recante "esiti della pubblica consultazione";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

 

La sentenza completa: TAR n 7229.pdf (242,43 kb) 

Sep
4
2012

ISVAP - Polizze vita connesse a mutui immobiliari o a crediti al consumo

Il decreto "liberalizzazioni" prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che l'ente deve accettare senza variare le condizioni per l'erogazione del mutuo o del credito al consumo.

Il consumatore può, quindi, confrontare la polizza vita proposta dalla banca o dall'intemediario finanziario con quella di altre due compagnie e ha 10 giorni di tempo per ricercare autonomamente altre offerte e scegliere liberamente sul mercato la copertura assicurativa più conveniente.

In attuazione del decreto, il Regolamento ISVAP n. 40 ha fissato i contenuti minimi della polizza vita e ha definito uno standard di preventivo per consentire al consumatore di poter più facilmente confrontare i prodotti.

Per una maggiore visibilità delle offerte disponibili e per agevolare la ricerca della polizza più vantaggiosa è possibile consultare:

 Entro il 1° settembre 2012 le imprese che commercializzano tali prodotti dovranno inoltre offrire sul proprio sito internet un servizio on line gratuito di preventivazione.

Aug
31
2012

ISVAP - Bollettino mensile di luglio 2012

Pubblicato oggi il nuovo bollettino mensile di ISVAP del mese di luglio.

 

Pubblicato oggi il nuovo bollettino mensile di ISVAP

IL BOLLETTINO 

Aug
30
2012

ISVAP - Hill Insurance Company Limited - Provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari

 

COMUNICATO STAMPA DEL 29 AGOSTO 2012

L’ISVAP informa che nei confronti dell’impresa HILL INSURANCE COMPANY LIMITED compagnia assicurativa con sede legale in Gibilterra, Montagu Pavillon, 8-10 Queensway e sede operativa in Gibilterra, Unit 1A Ground Floor  Grand Ocean Plaza, Ocean Village, l’Organo di Vigilanza di Gibilterra (FSC) ha adottato, in data 20 agosto 2012, un provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari.  

Considerato che l’impresa è abilitata in Italia all’esercizio, in regime di libera prestazione di servizi, dell’attività assicurativa nei rami 5. Corpi dei veicoli aerei, 7. Merci trasportate, 11. Responsabilità civile aereomobili, 14. Credito, 15. Cauzione, 16. Perdite pecuniarie e 18. Assistenza, il provvedimento in questione comporta per la stessa il divieto di assumere nuovi affari anche nel territorio della Repubblica Italiana. 

L’ISVAP informa che al riguardo i consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’Autorità al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 oppure, negli altri orari, al n. 06.42.133.1 o al n. di telefax 06.42.133.206. 

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse degli utenti. 

IL COMUNICATO 

 

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